=> Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2015, n. 473
Nell'ipotesi in cui, ai
sensi dell'art. 5 comma 2, il giudice, ravvisandone i presupposti, ordini alle
parti di intraprendere il procedimento di mediazione, l'esatta
identificazione della figura dell'actor nel procedimento d'ingiunzione
induce a ritenere che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione
gravi sul creditore (opposto) che è l'attore sostanziale (ossia colui che
fa valere il proprio diritto di credito in giudizio)(I), non già sul debitore
(opponente). La conseguenza di tale opzione interpretativa è che, nel caso in
cui il creditore, a ciò tenuto ope legis o iussu iudicis, non abbia promosso la
mediazione, il procedimento d'ingiunzione si concluderà con una pronuncia in
rito che, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, al
contempo caducherà, revocandolo, il decreto ingiuntivo. Per contro, non
merita adesione l'orientamento giurisprudenziale che stabilisce, in caso di
omessa mediazione, "l'improcedibilità della opposizione, con conseguente
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto” (v., Tribunale diFirenze, sent. n. 3325 del 31.10.2014).
(I) Si veda, ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 85639/2011 che ha
stabilito che: "E" opportuno
premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario
giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla
pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle
eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che
l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi
nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente
convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale".
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 45/2015
Tribunale di Firenze
Sezione III
sentenza
12 febbraio 2015
n. 473
Omissis
Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Firenze ha
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. … di questo Tribunale che
le ha ordinato di pagare immediatamente a I Spa € …, oltre accessori e spese
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto
riguardante il primo lotto del palazzo di giustizia di Firenze ed ha chiesto la
revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto dell'insussistenza del credito
dell'appaltatrice, in parte perché estinto per compensazione con un
(contro)credito dell'amministrazione, che aveva pagato una somma non dovuta, e,
in parte, perché incerto.
Costituendosi I. Spa ha contestato i motivi di opposizioni ed ha chiesto
la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento emesso all'udienza del … le parti sono state rimesse
in mediazione demandata iussu iudicis, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. n.
28 del 2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 2013).
All'udienza del … i procuratori delle parti hanno dichiarato che il
procedimento di mediazione non era stato avviato ed hanno chiesto la fissazione
dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, senza essere istruita, è stata decisa, all'odierna udienza,
nelle forme dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
Ritiene il Tribunale che la condizione di procedibilità non si sia
avverata, per mancato avvio della mediazione da parte di I. Spa che, in forza
dell'ordine del giudice, era obbligata ad instaurare il medesimo procedimento.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 5 comma 2, il giudice,
ravvisandone i presupposti, ordini alle parti di intraprendere il procedimento
di mediazione, si verifica la condizione di procedibilità dell'esperimento del
procedimento di mediazione.
L'esatta identificazione della figura dell'actor nel procedimento
d'ingiunzione, effettuata sulla base di univoci elementi testuali, induce a
ritenere che l'onere di iniziare il procedimento di mediazione gravi sul
creditore (opposto) che, come è sempre stato correttamente sostenuto, è
l'attore sostanziale, ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito
in giudizio, non già sul debitore (opponente) (v., ex multis, Cass., sez. I,
sent. n. 85639/2011 che ha stabilito che: "E" opportuno premettere
che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento
monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa
originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e
difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur
assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione
sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere
considerato attore dal punto di vista sostanziale").
Tale approccio ermeneutico, del resto, è supportato da alcuni solidi
dati testuali, riconducibili, in primo luogo, al principio della domanda,
sancito dall'art. 99 cod. proc. civ. secondo cui: "Chi vuole fare valere
un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
Nel procedimento d'ingiunzione, articolato in una prima fase speciale, a
cognizione sommaria, e in una seconda (eventuale) fase, a cognizione piena,
colui che agisce è il creditore che, appunto, si rivolge al giudice per fare
valere il proprio diritto di credito.
In tale procedimento, poi, il momento della litispendenza, anche
nell'ipotesi in cui la fase sommaria sia seguita da quella a cognizione piena,
in conseguenza dell'opposizione del debitore, è determinato dalla notifica del
ricorso-decreto (ingiuntivo) e retroagisce al momento del deposito del ricorso
monitorio, secondo quanto stabilito dall'art. 643 cod. proc. civ.
È innegabile, inoltre, che il legislatore ha attribuito all'esperimento
del procedimento di mediazione ope legis o inssu iudicis (sotto questo profilo
le due ipotesi sono assimilabili) la valenza di condizioni di procedibilità
della domanda, secondo il chiaro dettato normativo dell'art. 5 e, coerentemente
con la configurazione di tali presupposti processuali, ha stabilito, in termini
generali, nel comma 1-bis della stessa norma, che: "Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio...
è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale".
Anche il dato testuale non sembra dare adito a dubbi; del resto, nella
disamina di questo istituto processuale, il senso letterale e la ratio legis si
armonizzano reciprocamente ed appaiono perfettamente coerenti, laddove il
legislatore ha onerato fattore di promuovere il procedimento di mediazione -
configurato come un presupposto della domanda - ed ha ribadito espressamente
tale principio, dettando una disposizione assolutamente chiara, dal punto di
vista della sua esegesi lessicale, allorché ha testualmente affermato che lo
svolgimento della mediazione, nelle forme dei commi 1-bis e 2 dell'art. 5, -
che costituisce e, preme sottolinearlo, continua a rimanere una condizione di
procedibilità della domanda, anche in questo tipo di procedimento - è differito
all'esito delle pronunce sulle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c., "nei
procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione" (v., nella stessa
linea interpretativa: Tribunale Varese, ordinanza 18.05.2012; Tribunale
Firenze, sent. n. 2769 del 24.09.2014).
La conseguenza di tale opzione interpretativa è che, nel caso in cui il
creditore, a ciò tenuto ope legis o iussu iudicis, non abbia promosso la
mediazione, il procedimento d'ingiunzione si concluderà con una pronuncia in
rito che, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, al contempo
caducherà, revocandolo, il decreto ingiuntivo.
Per contro, non merita adesione l'orientamento giurisprudenziale che,
facendo leva sulla ravvisata: "scarsa chiarezza obiettiva delle
disposizioni letterali utilizzate" e valorizzando: "la particolare
disciplina giuridica del giudizio di opposizione", stabilisce, in caso di
omessa mediazione: "l'improcedibilità della opposizione, con conseguente
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto(v., Tribunale di Firenze,
sent. n. 3325 del 31.10.2014).
Il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda
giudiziale comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in considerazione del
fatto che "attore" in senso sostanziale è l'opposto, la cui
"domanda giudiziale" è stata proposta nelle forme del ricorso per
decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione da parte del "convenuto
sostanziale" (opponente).
In considerazione della (relativa) novità della questione giuridica
affrontata e delle oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene necessario
compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ai sensi
dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., dichiara improcedibile la domanda e, per
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. …; compensa tra le parti le spese
processuali.