DIRITTO D'AUTORE


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4 dicembre 2020

48/20. MEDIA Magazine n. 12 del 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2020)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 12/20  Dicembre 2020


L’Osservatorio compie 9 anni di attività! Grazie a tutti!


GIURISPRUDENZA

Mediazione per trovare l’accordo quando non raggiungibile con i solo mezzi di contendenti ed avvocati. Mancata partecipazione, giustificato motivo: assolutezza e non temporaneità (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2020)

=> Corte di appello di Genova, 13 luglio 2020 n. 652

Mancata partecipazione alla mediazione senza dare alcuna giustificazione: condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020)

=> Tribunale di Roma, 7 luglio 2020 

30 novembre 2020

47/20. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2020)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2020 (1)
Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, gli organismi rispondenti sono stati 383 su 582.

Nel semestre di riferimento (con esclusione di un Organismo “outlier”, in quanto tutte le sue iscrizioni riguardano la materia «Contratti assicurativi», il cui 99% si conclude con la mancata comparizione dell’aderente), si sono registrati 55.417 procedimenti iscritti. 
Al riguardo viene posto in evidenza, in relazione ai primi cinque semestri precedenti, un netto calo dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di diritti reali (14,3%), condominio (11,4%), contratti bancari (11,3%) e locazione (10,9%). Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato. 
A tali materie, si aggiunge, come dall’inizio dell’anno, quella dei contratti assicurativi (16%).

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 44,9% dei casi. Si tratta di un dato il leggera diminuzione rispetto alle rendicontazioni precedenti. 
In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 28,7% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 46,9% dei casi. Anche tali dati risultano sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). L’11% circa dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

La maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo si registra quando la mediazione viene svolta, presumibilmente, prima dell’instaurazione del processo: mediazione volontaria o facoltativa, col 40% di successo (dato che sale al 59% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione) e mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam, esperita correttamente prima dell’esercizio dell’azione civile, col 30% di successo (dato che sale al 70% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

I casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2019

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

75

3.564

 

ORGANISMI PRIVATI

 

361

27.855

 

ORDINE AVVOCATI

 

105

13.982

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

40

267

 

Totale complessivo

 

581

45.668

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 78% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 93% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni statistiche precedenti.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 160 giorni; dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se si registra un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20giugno%202020.pdf

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2020 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 novembre 2020

46/20. Mediazione per trovare l’accordo quando non raggiungibile con i solo mezzi di contendenti ed avvocati. Mancata partecipazione, giustificato motivo: assolutezza e non temporaneità (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2020)

 => Corte di appello di Genova, 13 luglio 2020 n. 652

Ritenere che la parte, che sostenga di avere dalla sua tutte le ragioni del mondo o che non abbia alcuna intenzione di fare concessioni alla controparte, possa astenersi dal partecipare alla mediazione, significherebbe tradire lo spirito della riforma. La funzione della mediazione è proprio quella di comporre la lite, riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni, proprio quando ciascuna di queste è convinta della bontà delle proprie ragioni. Lo scopo della mediazione obbligatoria è evitare il ricorso al Giudice, innanzi al quale verranno in rilievo le argomentazioni in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese. Inoltre, irrilevante è la prognosi di impossibilità di una conciliazione, in quanto l'introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori dispongono. In sostanza, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (I).

(I) Si veda l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com

Corte di appello di Genova
Sentenza n. 652
13 luglio 2020

Omissis

Con il settimo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che il Giudice aveva sbagliato nel ritenere ingiustificata la sua partecipazione al procedimento di mediazione, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della sanzione di cui all'art. 8, co. 5, DLgs 28/10.

Infatti, la mancata partecipazione si giustificava, come anticipato da lettera inviata al mediatore, sia in considerazione del fatto che ogni questione era già stata risolta con la sentenza 208/08, sia per l'inutilità della procedura conciliativa alla luce delle pretese temerarie della sig.ra omissis nei confronti dell'appellante.

I motivi indicati a supporto dell'assenza della parte al procedimento di mediazione sono inconsistenti.

Va premesso che, secondo la Cassazione (si vedano le ord. 2030/18 e 2031/18), tali sanzioni sono impugnabili con l'appello, non essendo applicabile la previsione di cui all'art. 179 c.p.c. Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, ritenere che la parte, che sostenga di avere dalla sua tutte le ragioni del mondo o che non abbia alcuna intenzione di fare concessioni alla controparte, possa astenersi dal partecipare alla mediazione, significherebbe tradire lo spirito della riforma.

La funzione della mediazione è proprio quella di comporre la lite, riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni, proprio quando ciascuna di queste è convinta della bontà delle proprie ragioni. Lo scopo della mediazione obbligatoria è evitare il ricorso al Giudice, innanzi al quale verranno in rilievo le argomentazioni in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese.

In sostanza, il fatto che il diritto reale di servitù fosse contestato non impediva la transazione; anzi, ne costituiva l'indefettibile presupposto.

Oltre tutto, nel caso di specie, la valutazione compiuta da omissis di manifesta infondatezza delle ragioni della controparte è stata clamorosamente smentita dall'esito del giudizio.

Analogamente, irrilevante è la prognosi di impossibilità di una conciliazione, in quanto l'introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori dispongono.

In sostanza, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.

Con l'ultimo motivo, l'appellante ha contestato la sua condanna alle spese di lite.

Infatti, all'udienza del 25 febbraio del 2015, omissis aveva offerto la costituzione della servitù sul suo fondo secondo il percorso indicato poi nella ctu geom. omissis a condizione che omissis si assumesse i costi di realizzazione e le spese legali e tecniche.

Tale proposta non era stata accettata dalla controparte.

Inoltre, mentre a suo carico non era addebitabile alcuna scorrettezza processuale, era evidente l'inconsistenza delle pretese della ricorrente.

Per queste ragioni, era omissis che doveva essere condannata a rifondere le spese di lite a suo favore.

Anche in questo caso, l'appellato ha chiesto di rigettare l'appello, richiamandosi alle motivazioni del provvedimento di primo grado.

Il Giudice ha dato atto, nel motivare la propria decisione sulle spese, che, sin ab origine, omissis aveva contestato la sussistenza del requisito dell'interclusione; tale contestazione, come visto, è continuata, immotivatamente, in appello; la sua condanna alle spese è conseguenziale, quindi, alla sua soccombenza sul punto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Irrilevante, poi, è la circostanza che l'appellata abbia rifiutato una proposta transattiva; l'art. 91 c.p.c. dà rilievo a tale condotta, ai fini della disciplina delle spese, solo quando la domanda sia accolta in sentenza in misura non superiore al contenuto della proposta rifiutata. Nel caso di specie, invece, parte appellata, accettando la proposta dell'appellante, avrebbe dovuto rinunciare alle spese di lite, poste a suo carico nell'accordo transattivo, soluzione, questa, difforme da quella adottata nel provvedimento impugnato.

Ne discende, quindi, che la norma sopra richiamata non è applicabile al caso di specie.

Si devono esaminare gli appelli proposti da omissis.

omissis ha interesse ad impugnare l'ordinanza in esame solo in punto spese e condanna ex art. 8, D.lgs. 28/10.

Quanto alla sanzione ex art. 8, stante l'identità di ragioni richieste per la riforma del relativo capo con i motivi indicati da omissis, si richiama quanto già detto sopra.

Per quanto riguarda, invece, la compensazione delle spese di lite, il Giudice di primo grado ha contestato la condotta preprocessuale di omissis, evidenziandone la scorrettezza per non aver comunicato da subito, sin dalla mediazione cui non aveva partecipato, che il terreno non era più di sua proprietà. Inoltre, nulla era stato comunicato neppure nel periodo antecedente l'instaurazione della causa.

Parte appellata ha evidenziato la legittimità della propria pretesa, ad una valutazione ex ante, dal momento che la ctu del geom. omissis aveva evidenziato che la costituzione di una servitù avrebbe dovuto coinvolgere il terreno che all'epoca sembrava appartenere a omissis.

Inoltre, lo stesso omissis non si era limitato a negare la propria legittimazione, ma aveva speso difese nel merito in relazione alla insussistenza dei requisiti per la costituzione coattiva della servitù.

Il ragionamento seguito dal Tribunale per compensare le spese di lite è condivisibile.

omissis avrebbe potuto agevolmente evitare la sua partecipazione al presente giudizio partecipando alla mediazione e lì rendere edotta la controparte dell'intervenuta cessione.

Non avendo tenuto tale comportamento doveroso con una condotta che ha effetti processuali, come si evince dall'art. 8 del Dlgs 28/10, ha dato causa alle sue spese di lite; a questo, deve aggiungersi che omissis ha proposto una domanda ex art. 96 c.p.c. sulla quale è risultato soccombente ed ha interloquito nel merito dell'esistenza del diritto alla costituzione della servitù, mentre la parte appellata ha da subito rinunciato ad ogni domanda nei suoi confronti (si veda verbale del 10 giugno 2013).

Tali circostanze giustificano la compensazione delle spese di lite.

Non è stato evidenziato in cosa consisterebbe il danno subito ex art. 96 c.p.c., ragion per cui la relativa domanda deve essere respinta.

Anche omissis ha impugnato la sentenza, in relazione alla decisione del Tribunale di compensare le spese di lite.

Parte appellante ha contestato la statuizione sul punto, sia per la temerarietà della pretesa di parte appellata, che avrebbe voluto che la servitù passasse sul fondo di sua proprietà mapp. omissis quando era evidente ictu oculi che questo era inadeguato, sia perché non aveva applicato correttamente il principio della soccombenza.

Il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese di lite sulla base della considerazione che la omissis aveva instaurato il presente giudizio sulla base della ctu disposta nel corso del giudizio di divisione, che aveva riconosciuto l'interclusione dei suoi fondi ed identificato il percorso per la costituzione della servitù di passo facendo riferimento anche al terreno di proprietà del omissis.

Secondo il Tribunale, solo nel corso di nuove indagini tecniche disposte nel corso del giudizio, era emersa la possibilità di un diverso e più adeguato passaggio.

L'argomentazione è coerente con la normativa sulle spese di lite.

La possibilità di realizzare il percorso indicato dal geom. omissis è una novità fattuale emersa solo nel corso del giudizio e conoscibile solo per il tramite di nozioni tecniche, non nella disponibilità della parte (tant'è che si è reso necessaria una ctu che è arrivata a conclusioni diverse da quelle fatte da altro esperto del Tribunale).

Tale circostanza giustifica la compensazione delle spese di lite.

La giurisprudenza infatti, afferma che “Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), la compensazione delle spese legali può essere dispo sta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso omissis. Considerato, peraltro, che sono state esaminate questioni comuni, la liquidazione dei compensi si è attenuta ai minimi di valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria dell'appello.

Le parti appellanti sono, poi, tenute al versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.

PQM

Respinge gli appelli proposti e per l'effetto conferma la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c del Tribunale di Massa omissis; condanna omissis a rifondere a omissis le spese di lite, spese di lite che liquida, per ciascun soccombente, in euro 3.308,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 novembre 2020

45/20. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 marzo 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2020)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 31 Marzo 2020 (1).

Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, gli organismi rispondenti sono stati 374 su 581.

Nel trimestre di riferimento (con esclusione di un Organismo “outlier”, in quanto tutte le sue iscrizioni riguardano la materia «Contratti assicurativi», il cui 99% si conclude con la mancata comparizione dell’aderente), si sono registrati 32.702 procedimenti iscritti. Al riguardo emerge, in relazione ai primi cinque trimestri precedenti, un calo del -15% dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di diritti reali (14,5%), condominio (13,3%), contratti bancari (11,5%) e locazione (11,3%). Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato. A tali materie, però, si aggiunge quella dei contratti assicurativi (13%).

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 49,4% dei casiIn tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 29,2% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativoDa un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 45,9% dei casi. Anche tali dati risultano sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). L’11% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

La maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo si registra quando la mediazione viene svolta, presumibilmente, prima dell’instaurazione del processo: mediazione volontaria o facoltativa, col 40% di successo (dato che sale al 58% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione) e mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam, esperita correttamente prima dell’esercizio dell’azione civile, col 29% di successo (dato che sale al 47% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

I casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia. 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2019

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

76

2.234

 

ORGANISMI PRIVATI

 

362

15.712

 

ORDINE AVVOCATI

 

104

9.050

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

39

149

 

Totale complessivo

 

581

27.145

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 78% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione l’88% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni statistiche precedenti e, ormai, consolidati.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 150 giorni; dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se si registra un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:
https://webstat.gi
ustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2031%20marzo%202020.pdf

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2020 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

9 novembre 2020

44/20. Mancata partecipazione alla mediazione senza dare alcuna giustificazione: condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020)

=> Tribunale di Roma, 7 luglio 2020

In merito all'esperimento della mediazione va rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in merito (nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice). Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. (nella specie il giudice, pertanto, condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il convenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata la somma di euro 2.500,00 a favore degli attori tutti).

(I) Si veda l’art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma 
Sentenza 
7 luglio 2020 

Omissis

Per quanto riguarda la mediazione, va rilevato che il Supercondominio omissis non si è presentato sia all'incontro fissato in data 07.01.2016, in sede di prima mediazione, sia al successivo incontro del 22 luglio 2016 su disposizione dell'assegnatario del giudizio all'udienza del 12 luglio 2016.

Successivamente, il giudicante, con ordinanza del 22 giugno 2017, disponeva la riunione dei due procedimenti omissis.

Indi, all'udienza del 21.02.2019, assegnata definitivamente la causa all'attuale Giudice, precisate le conclusioni, il medesimo tratteneva la causa in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e repliche.

La domanda è fondata e merita accoglimento limitatamente a quanto di ragione.

L'istruttoria non ha avuto diversa istruzione e ben può essere decisa allo stato della documentazione versata e dalla svolta consulenza omissis.

In merito all'esperimento della mediazione va rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in merito, nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice all'udienza del 12 luglio 2016.

Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.

Quanto alla domanda relativa al distacco dall'impianto centralizzato, deve premettersi che la rinuncia unilaterale del singolo condomino al riscaldamento condominiale mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima e rientra nelle ordinarie prerogative del partecipante alla comunione condominiale, ex art. 1102 c.c., laddove essa non comporti né aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né squilibri termici per l'erogazione del servizio e sempre che un regolamento di natura contrattuale non inibisca l'esercizio di detta facoltà dominicale; eventuale deliberazione assembleare che, non sussistendo le indicate condizioni ostative, manifesti diniego al suo esercizio deve ritenersi nulla (v. Cass. 30.03.2006 n. 7518; Cass. 21.05.2001 n.6923).

In tal caso graverà sul condomino distaccatosi l'onere partecipativo alle sole spese per la conservazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 1118 c.c., e con esclusione di dovere contributivo alcuno per gli esborsi afferenti l'utilizzo del servizio comune (v. Cass. 25.02.2004 n. 5974), fatta eccezione per i così detti consumi involontari.

Tali principi possono integralmente applicarsi, mutatis mutandis, alla fattispecie del supercondominio che vede ciascun condominio, che ne integra la struttura, nella posizione di condomino.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'espletata c.t.u., condotta in modo puntuale e dettagliato, immune da vizi logici, e tecnici, ha accertato che il distacco che i condomini attori della palazzina degli attori facente parte del supercondominio convenuto hanno operato, dall'impianto centralizzato di riscaldamento annesso alla struttura supercondominiale non cagionava, agli altri plessi condominiali che continuavano ad usufruirne, nocumento alcuno in termini di squilibrio termico.

Ma ha voluto considerare il consumo di combustibile sia pure defalcando la percentuale prevista dal 14 al 10%, in relazione ai consumi involontari del sistema energetico, rappresentato dall'impianto centralizzato costituito dalla caldaia CT 19, ove evitare aggravi di spesa ai condomini rimasti allacciati al centralizzato stesso.

Pertanto, soddisfatte, in tali termini, le condizioni che devono sussistere per rendere legittimo e consentito il distacco, deve conseguentemente escludersi alcun ulteriore obbligo contributivo degli attori a sopportare esborsi per la fruizione di un servizio al quale sono totalmente estranei fatta eccezione per quelli relativi al consumo di energia elettrica e ferma rimanendo la soggezione ai costi relativi ai consumi involontari.

Con tali precisazioni le impugnate statuizioni deliberative devono, pertanto, essere dichiarate illegittime poiché assunte in violazione del canone dettato dall'art. 1123, commi I e II, c.c..

Ne deriva che, in particolare, le delibere impugnate del 20.01.2015 e del 1.12.2015 sono da annullare, ex art. 1137 c.c., considerato che il Supercondominio convenuto ha addebitato agli attori una percentuale maggiore a quella che è stata accertata.

Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del Supercondominio convenuto, anche in ordine agli esborsi per la CTU.

PQM

Definitivamente pronunciando, nelle cause riunite, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla la delibera omissis; accerta che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del Supercondominio omissis è legittimo, per quanto sopra esposto nella parte motiva; annulla altresì la delibera adottata dall'assemblea del Supercondominio omissis; pone definitivamente a carico del Supercondominio convenuto, impersonato dall'amministratore p.t, le spese per la svolta CTU; condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il Supecondominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t. a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata per non aver partecipato senza giustificazione alcuna, alla mediazione obbligatoria, nonostante l'invito del giudicante, che si liquida in euro 2.500,00 a favore degli attori tutti; condanna il Supercondominio convenuto alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.800,00 a favore degli attori tutti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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