=> Tribunale di Roma, 7 luglio 2020
In merito all'esperimento
della mediazione va rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli
incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato
alcuna giustificazione in merito (nonostante l'invito ai sensi di legge
disposto dal Giudice). Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art.
96 terzo comma c.p.c. (nella specie il giudice, pertanto, condanna ai sensi
dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il convenuto a corrispondere a titolo di
risarcimento per responsabilità aggravata la somma di euro 2.500,00 a favore
degli attori tutti).
(I) Si veda l’art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Per quanto riguarda la mediazione, va rilevato che il Supercondominio omissis non si è presentato sia all'incontro fissato in data 07.01.2016, in sede di prima mediazione, sia al successivo incontro del 22 luglio 2016 su disposizione dell'assegnatario del giudizio all'udienza del 12 luglio 2016.
Successivamente, il giudicante, con ordinanza
del 22 giugno 2017, disponeva la riunione dei due procedimenti omissis.
Indi, all'udienza del 21.02.2019, assegnata
definitivamente la causa all'attuale Giudice, precisate le conclusioni, il
medesimo tratteneva la causa in decisione con i termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e repliche.
La domanda è fondata e merita accoglimento
limitatamente a quanto di ragione.
L'istruttoria non ha avuto diversa istruzione
e ben può essere decisa allo stato della documentazione versata e dalla svolta
consulenza omissis.
In merito all'esperimento della mediazione va
rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla
fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in
merito, nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice all'udienza
del 12 luglio 2016.
Tale comportamento omissivo rileva ai sensi
dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Quanto alla domanda relativa al distacco
dall'impianto centralizzato, deve premettersi che la rinuncia unilaterale del
singolo condomino al riscaldamento condominiale mediante il distacco del
proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima e
rientra nelle ordinarie prerogative del partecipante alla comunione
condominiale, ex art. 1102 c.c., laddove essa non comporti né aggravio di spese
per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né squilibri
termici per l'erogazione del servizio e sempre che un regolamento di natura
contrattuale non inibisca l'esercizio di detta facoltà dominicale; eventuale
deliberazione assembleare che, non sussistendo le indicate condizioni ostative,
manifesti diniego al suo esercizio deve ritenersi nulla (v. Cass. 30.03.2006 n.
7518; Cass. 21.05.2001 n.6923).
In tal caso graverà sul condomino
distaccatosi l'onere partecipativo alle sole spese per la conservazione
dell'impianto, ai sensi dell'art. 1118 c.c., e con esclusione di dovere
contributivo alcuno per gli esborsi afferenti l'utilizzo del servizio comune
(v. Cass. 25.02.2004 n. 5974), fatta eccezione per i così detti consumi
involontari.
Tali principi possono integralmente
applicarsi, mutatis mutandis, alla fattispecie del supercondominio che vede
ciascun condominio, che ne integra la struttura, nella posizione di condomino.
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'espletata
c.t.u., condotta in modo puntuale e dettagliato, immune da vizi logici, e
tecnici, ha accertato che il distacco che i condomini attori della palazzina
degli attori facente parte del supercondominio convenuto hanno operato,
dall'impianto centralizzato di riscaldamento annesso alla struttura
supercondominiale non cagionava, agli altri plessi condominiali che
continuavano ad usufruirne, nocumento alcuno in termini di squilibrio termico.
Ma ha voluto considerare il consumo di
combustibile sia pure defalcando la percentuale prevista dal 14 al 10%, in
relazione ai consumi involontari del sistema energetico, rappresentato
dall'impianto centralizzato costituito dalla caldaia CT 19, ove evitare aggravi
di spesa ai condomini rimasti allacciati al centralizzato stesso.
Pertanto, soddisfatte, in tali termini, le
condizioni che devono sussistere per rendere legittimo e consentito il
distacco, deve conseguentemente escludersi alcun ulteriore obbligo contributivo
degli attori a sopportare esborsi per la fruizione di un servizio al quale sono
totalmente estranei fatta eccezione per quelli relativi al consumo di energia
elettrica e ferma rimanendo la soggezione ai costi relativi ai consumi
involontari.
Con tali precisazioni le impugnate
statuizioni deliberative devono, pertanto, essere dichiarate illegittime poiché
assunte in violazione del canone dettato dall'art. 1123, commi I e II, c.c..
Ne deriva che, in particolare, le delibere
impugnate del 20.01.2015 e del 1.12.2015 sono da annullare, ex art. 1137 c.c.,
considerato che il Supercondominio convenuto ha addebitato agli attori una
percentuale maggiore a quella che è stata accertata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le
stesse seguono la soccombenza del Supercondominio convenuto, anche in ordine
agli esborsi per la CTU.
PQM
Definitivamente pronunciando, nelle cause riunite, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla la delibera omissis; accerta che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del Supercondominio omissis è legittimo, per quanto sopra esposto nella parte motiva; annulla altresì la delibera adottata dall'assemblea del Supercondominio omissis; pone definitivamente a carico del Supercondominio convenuto, impersonato dall'amministratore p.t, le spese per la svolta CTU; condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il Supecondominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t. a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata per non aver partecipato senza giustificazione alcuna, alla mediazione obbligatoria, nonostante l'invito del giudicante, che si liquida in euro 2.500,00 a favore degli attori tutti; condanna il Supercondominio convenuto alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.800,00 a favore degli attori tutti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.