DIRITTO D'AUTORE


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30 maggio 2021

25/21. Mancata partecipazione alla mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2021)

=> Tribunale di Catania, 12 ottobre 2020 

Anche l'ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione è valutabile ai fini della decisione della causa nel merito (art. 116 c.p.c.) in relazione all'art. 8 d.lgs. 28/2010 ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (I).

(I) Si veda l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Catania
Sentenza
12 ottobre 2020

Omissis

Innanzi tutto va rilevato che l'amministratore del condominio convenuto non ha depositato nel termine concesso dal Tribunale la ratifica assembleare del suo operato e della sua costituzione in giudizio. Ne deriva che va dichiarato il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata.

In relazione al primo motivo di doglianza va infatti detto che per effetto della riforma adottata con legge n. 220 del 2012,il conferimento di deleghe di voto all'amministratore è stato vietato dall'articolo 67, comma 4, delle disposizioni attuative del codice civile, che così dispone: «all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea».

Nessun dubbio quindi che la delibera sia affetta da nullità, dato che è stata assunta in palese violazione di legge.

Tale rilievo sarebbe già assorbente degli altri motivi di impugnazione(e sarebbe peraltro rilevabile ex officio, trattandosi di nullità).

Ciò nondimeno va rimarcato che la effettuata CTU ha messo in evidenza anche la fondatezza del secondo motivo di impugnazione.

E, infatti, a pag. 5 della relazione il perito in base agli accertamenti eseguiti ha riscontrato che “il bilancio sottoposto all'assemblea dei condomini deve considerarsi non corretto sia da un punto di vista documentale che da un punto di vista sostanziale”. Il CTU prosegue poi dicendo che “Preliminarmente si deve rilevare che l'amministratore di condominio non ha regolarmente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con riferimento alla tenuta della contabilità ed alla regolare corrispondenza della documentazione contabile posta a supporto della stessa” Ed in effetti, continua il CTU, è stata riscontrata carenza documentale con riferimento a diverse spese poi indicate in bilancio.

Tale carenza documentale si è verificata sia per le spese che per gli incassi di quote condominiali, con totale nullità quindi del bilancio per violazione delle norme contabili.

È infine fondato anche il terzo motivo di impugnazione.

Anche in tal caso la violazione di legge è palese. Il CTU, infatti, ha potuto accertare che “l'amministratore non ha tenuto la contabilità secondo le nuove disposizioni in materia condominiale.” In particolare è stato accertato che non è stato rispettato l'obbligo di far transitare ogni singola operazione dall'estratto conto intestato al condominio, in modo da consentire ad ogni singolo condomino la possibilità di verifica analitica delle entrate e delle uscite.

Al contrario l'amministratore ha inopinatamente effettuato prelevamenti dal conto corrente bancario per complessivi € 2.100,00 nel corso dell'anno 2015, utilizzando poi le somme per pagare in contanti i fornitori.

Ne deriva che l'impugnata delibera è certamente nulla sotto tutti e tre i profili menzionati.

Fondata è anche la domanda attorea di condanna del condominio ex art 96 c.p.c. dato il divieto normativo di delega all'amministratore, palesemente violato, e dato anche che il condominio convenuto, nonostante ritualmente convocato, non ha partecipato al procedimento di mediazione, tanto che in data 05.07.2016 veniva redatto dal Mediatore verbale negativo (doc.3).

Anche l'ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione è valutabile ai fini della decisione della causa nel merito (art. 116 c.p.c.) in relazione all'art. 8 d.lgs. 28/2010 ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Ne deriva che il condominio è tenuto al pagamento della somma di E. 1000,00 in favore della controparte ex art 96 c.p.c. c. 3 oltre alle spese di lite che si liquidano da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio; annulla la delibera impugnata e per l'effetto condanna il condominio alle spese di lite che liquida omissis. Condanna altresì il Condominio al pagamento della somma di € 1000,00 in favore della controparte ex art 96 c.p.c.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 maggio 2021

24/21. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2021)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 (1).

Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, gli organismi rispondenti, in lieve aumento rispetto alle rendicontazioni più recenti, sono stati 375 su 580.

Nel periodo di riferimento, si sono registrati 125.754 procedimenti iscritti.

Di questi, 504 sono ascrivibili alla nuova materia di controversie assoggettate alla mediazione c.d. obbligatoria degli “Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter” (2). Nella rendicontazione si da conto al riguardo di quanto segue. “Il confronto delle iscrizioni del 2020 con quelle del 2019 evidenzia un decremento di circa il 15%; il dato è frutto della marcata flessione occorsa nei primi sei mesi dell’anno imputabile all’emergenza sanitaria Covid-19 (-29%) e del recupero osservato nel secondo semestre (71.774 iscrizioni del 2020 contro le 70.799 del 2019)”. Inoltre, si evidenzia che “nell’anno le iscrizioni collegate a inadempienti legati al COVID sono state 1.068, pari l’1% del totale Il dato è ottenuto sommando le 504 iscrizioni nella specifica materia «Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter» , introdotta nel terzo trimestre 2020, e le iscrizioni nelle materie già esistenti, dovute a inadempimenti connessi con le misure di contenimento COVID, pari a 564”.

Il documento ministeriale specifica anche che “nel 2020, e più marcatamente dal terzo trimestre, nella materia assicurativa, sono aumentati i casi di comportamenti statisticamente classificabili come «outlier»”. Sul punto, già nelle precedenti rendicontazioni si evidenziava la presenza di un Organismo “outlier”, con iscrizioni tutte riguardanti la materia «Contratti assicurativi», il cui 99% si concludeva con la mancata comparizione dell’aderente. In particolare, si evidenzia che rispetto al 2019 i procedimenti nella materia assicurativa hanno mostrato un incremento, imputabile alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 19596 del 18.09.2020): “nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo in caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; “l’incremento è concentrato in pochi organismi accomunati dall’avere una percentuale anomala ed estremamente elevata di procedimenti che si concludono con la mancata comparizione dell’aderente (99%)”.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono poi quelle in tema di diritti reali (15,6%), locazione (13,1%), contratti bancari (12,2%) e condominio (11,9%). Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 47,8% dei casi. Si tratta di un dato che appare in controtendenza rispetto al trend di diminuzione riscontrato dalle analisi dell’Osservatorio svolte sulle precedenti rendicontazioni ministeriali.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 28,7% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 46,7% dei casi. Tale dato risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro (3).

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione). La materia con maggiore percentuale di comparizione dell’aderente è, però, quella degli inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (pari al 70,3%).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco meno dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Il 12% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

La maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo si registra quando la mediazione viene svolta, presumibilmente, prima dell’instaurazione del processo: mediazione volontaria o facoltativaIn generale, dai dati emerge che la mediazione ha maggiore probabilità di successo se svolta prima del processo (in modo volontario o obbligatorio), mentre i casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia. 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2019

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

75

9.420

 

ORGANISMI PRIVATI

 

359

64.019

 

ORDINE AVVOCATI

 

105

35.352

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

39

646

 

Totale complessivo

 

578

109.437

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 77% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 92% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni statistiche precedenti.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 175 giorni; dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se si registra un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo: https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20-%20Anno%202020.pdf

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) Si veda Legge25 giugno 2020, n. 70 (giustizia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)

(3) Si veda SPINA,Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019)con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n.51/2019)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2021 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 maggio 2021

23/21. P. CATANIA, Potenziare la mediazione. Le proposte del Comitato Avvocati per la Negoziazione alla Ministra Cartabia (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2021)

Potenziare la mediazione civile e commerciale in Italia.
Le proposte inviate dal Comitato Avvocati per la Negoziazione alla Ministra Cartabia

di
Paola CATANIA
Avvocato civilista del Foro di Palermo, mediatrice civile e commerciale

Il Comitato Avvocati per la Negoziazione,  operante dal 2014 a Padova e con aderenti in molte altre città italiane, svolge una costante attività di promozione e divulgazione della cultura della negoziazione sia nei confronti degli avvocati e delle Istituzioni, che delle scuole, Università e società civile.

A questo fine lo scorso 4 maggio 2021, inserendosi nel dibattito attivo tra gli operatori del diritto nella prospettiva delle importanti riforme che il Ministero della Giustizia si appresta a varare per migliorare il funzionamento complessivo della giustizia civile anche nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha indirizzato alla Ministra Prof.ssa Marta Cartabia una articolata lettera di proposte per il potenziamento nel nostro Paese dei metodi alternativi di risoluzione della controversie (ADR).

Il Comitato appoggia le prospettive innovative che il Ministero della Giustizia ha delineato per la maggior efficienza della giustizia civile garantendone l'accesso ai cittadini in uno con l'interesse pubblico, oltre che privato, a pronunce rese in tempi ragionevoli e certi in linea, finalmente, con il modello europeo di sviluppo economico e sociale.

In particolare, pur ritenendo importante una piena valorizzazione di tutte le ADR in chiave alternativa tra loro, "multi-step" e deflattiva del contenzioso, ma valutando di estremo rilievo  il particolare ruolo del mediatore e della mediatrice civile e commerciale chiamati a guidare il dialogo tra le parti contrapposte in vista del raggiungimento di un accordo, del pronunciamento della Corte Costituzionale  che con la  sentenza 18 aprile 2019, n. 97 ne ha rimancato la terzietà ed imparzialità, "là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita (...) la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata" e dell'orientamento di molta giurisprudenza di merito -  tra tutte la recentissma ordinanza 12 aprile 2021 del Trib. Roma 13ma sezione civile, che ha espresso il seguente principio: ”l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà“ -  il Comitato ha sottoposto alla Ministra un documento in 10 punti per sollecitare una positiva implementazione della mediazione quale metodo alternativo della risoluzione delle controversie che offre maggiori garanzie di eguaglianza tra le parti.

Al centro del documento – promosso ed elaborato con il contributo dell'aderente Avv. Paola Catania di Palermo, i suggerimenti degli Avvocati Cristina Broggin, Marco Grasselli, Valentina Saviello,  Antonella Tosetto di Padova, ed il coordinamento della Presidente del Comitato Avv. Anna Ferrari Aggradi e del Vice Presidente Avv. Marino Bortolami di Padova - oltre all'allargamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria, si trovano una serie di osservazioni pratiche che mirano al miglioramento degli aspetti economici del sistema - con riguardo anche all'equo compenso dei mediatori - oltre a novità a tutto vantaggio dei cittadini, con riferimento agli aspetti fiscali della mediazione civile e commerciale ed alla proposta di riforma della attuale mediazione tributaria. Per averne piena conoscenza basta collegarsi alla pagina http://www.avvocatinegoziazione.it/10-proposte-per-le-adr/. 

Il presente contributo è stato inviato in Redazione quale materiale inedito, di esclusiva paternità dell’Autore e libero da qualunque diritto di sfruttamento, proprietà o altro da parte di terzi. Per informazioni o proposte di collaborazione è possibile contattare la Redazione dell’Osservatorio (info.osservatoriomediazionecivile@gmail.com). Per ulteriori approfondimenti sulle prospettive di prospettive di riforma in tema di mediazione civile e commerciale è possibile consultare tutti i contributi presenti sull’Osservatorio in tema di “cultura della mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

14 maggio 2021

22/21. Complessità procedimentale: giustificata la mancata partecipazione alla mediazione del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021)

=> Corte di appello di Milano, 16 dicembre 2020 

In tema di mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione, qualora il condominio deduca una grande complessità procedimentale e l’incertezza dell’esito del procedimento di mediazione, ciò consente di ritenere giustificata la mancata partecipazione del medesimo al procedimento di mediazione, dovendosi escludere la condanna del Condominio al versamento dell’importo di cui alla sanzione prevista dall’art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010 (nella specie il condominio deduceva che doveva tenersi in conto il complesso iter procedimentale che l’amministratore avrebbe dovuto seguire per poter giungere alla sottoscrizione di una transazione in sede stragiudiziale con le controparti, dovendo tale atto essere preceduto dalla convocazione di un’assemblea al fine del rilascio di autorizzazione a partecipare al primo incontro di mediazione e che, in seguito, l’amministratore avrebbe dovuto riferire all’assemblea ed essere autorizzato a richiedere, in sede di mediazione, la nomina di consulente tecnico per procedere alla redazione della nuove tabelle; tabelle a dire del condominio, peraltro, da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento condominiale di natura contrattuale (I).  

(I) Si veda l’art. 8, comma 4bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di appello di Milano
Sentenza
16 dicembre 2020

Omissis

Stante l’accoglimento delle domande formulate dai condòmini attori, il Tribunale ha ritenuto di dover porre le spese e competenze processuali e della procedura di mediazione antecedente la causa a carico del condominio in favore dei condomini in solido.

Analogamente sono state poste a carico del Condominio le spese di consulenza tecnica con condanna del medesimo al versamento in favore dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in quanto il condominio non avrebbe partecipato alla mediazione obbligatoria promossa dalla controparte senza giustificato motivo alcuno.

Il Condominio censura l’impugnata sentenza limitatamente ai due seguenti profili: per non avere il Tribunale considerato ragionevole e giustificata la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione, ingiustamente condannando il convenuto al pagamento in favore dell’Erario di un importo pari al contributo unificato nonché al rimborso delle spese di mediazione, peraltro non quantificate; per aver condannato il solo condominio al pagamento dei compensi professionali del consulente tecnico d’ufficio.

Con riguardo al primo motivo, l’appellante deduce che il Tribunale ha ritenuto ingiustificata la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione in base all’erronea affermazione secondo cui, ove il Condominio avesse aderito all’invito dei condòmini, le parti avrebbero potuto raggiungere un accordo in sede di mediazione, definendo la controversia in sede stragiudiziale.

Deduce il Condominio che tale affermazione non tiene nel dovuto conto il complesso iter procedimentale che l’amministratore avrebbe dovuto seguire per poter giungere alla sottoscrizione di una transazione in sede stragiudiziale con le controparti, dovendo tale atto essere preceduto dalla convocazione di un’assemblea al fine del rilascio di autorizzazione a partecipare al primo incontro di mediazione.

In seguito l’amministratore avrebbe dovuto riferire all’assemblea ed essere autorizzato a richiedere, in sede di mediazione, la nomina di consulente tecnico per procedere alla redazione della nuove tabelle, tabelle da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento condominiale di natura contrattuale.

L’esito di tale procedimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva considerarsi altamente incerto e, per tale motivo, l’amministratore ritenne preferibile l’instaurarsi di un giudizio ordinario al fine di “ottimizzare i tempi ed i costi di sostituzione delle tabelle”, anche tenuto conto che la compagine condominiale è composta da ben 46 condòmini, un terzo dei quali morosi all’epoca dei fatti.

Gli appellati contestano tale prospettazione, rilevando che, per l’approvazione delle nuove tabelle, non sarebbe stata necessaria l’unanimità dei consensi bensì la maggioranza di cui all’art. 1136, comma II, cod. civ. e che, pertanto, la partecipazione del Condominio alla mediazione avrebbe potuto evitare, con buone probabilità, il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Deve rilevarsi che, come è noto, l’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Ritiene la Corte che le circostanze riferite dal Condominio, in ordine alla complessità procedimentale e all’incertezza dell’esito del procedimento di mediazione, consentano di escludere una colpa dell’originario convenuto nella mancata partecipazione del medesimo al procedimento di mediazione.

La giustificazione addotta, d’altro canto, trova coerente riscontro nella condotta processuale del Condominio che, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda formulata dagli attori.

Ne consegue l’accoglimento del motivo di appello in ordine alla condanna del Condominio al versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell’Erario.

Quanto alla censura relativa alla condanna al rimborso delle spese del giudizio di mediazione, osserva l’appellante che il Tribunale non ha provveduto a quantificare separatamente il compenso e le spese dovute per il giudizio di mediazione, in assenza di documentazione della controparte circa gli esborsi eseguiti ovvero di disposizione normativa che consentisse tale condanna.

In proposito gli appellati deducono che il giudice di primo grado avrebbe determinato l’importo complessivamente dovuto sulla base della nota spese depositata dagli attori in primo grado e che, in ogni caso, la domanda di rimborso delle spese di mediazione era stata formulata anche a titolo di risarcimento del danno.

Sul punto è utile richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (16990/17) secondo cui le spese sostenute dalla parte vittoriosa per attività stragiudiziale - seguita da attività giudiziale - devono formare oggetto di una domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte, con le dirette conseguenze in ordine alla prova della sussistenza del danno.

La Corte di legittimità ha chiarito che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa “d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali pag. 5 vere e proprie”, con la conseguenza che relativa liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di danno emergente.

Non risulta dagli atti che gli odierni appellati abbiano dedotto e dato prova di aver sostenuto costi ed esborsi per la fase di mediazione, con la conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione del relativo danno.

Deve conseguentemente procedersi, in questa sede, a scorporare, dall’importo dei compensi liquidati a titolo di spese processuali dal Tribunale, l’importo equitativamente ritenuto riferibile alla fase di mediazione (negativa), che si ritiene di poter quantificare in € 500,00, con conseguente rideterminazione dell’importo relativo ai compensi liquidati in € 7.500,00, oltre accessori.

Passando all’esame del secondo motivo, l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente posto interamente a carico del Condominio le spese di consulenza tecnica, sul presupposto che non sarebbe stata fornita prova “che siano stati gli attori a dare luogo ai frazionamenti ed alla realizzazione degli immobili da essi derivati che hanno determinato la necessità di tali tabelle”.

Deduce l’appellante che tale affermazione non tiene conto della pacifica circostanza che il frazionamento dei piani settimo e seminterrato non è stato eseguito dal Condominio, con conseguente impossibilità di applicare l’art. 69 disp. att. cod. civ. nei suoi confronti.

La critica è fondata.

L’art. 69 disp. att. cod. civ. detta il principio secondo cui il costo di revisione delle tabelle millesimali, in caso di variazione di consistenza delle unità immobiliari, deve essere sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Nel caso in esame, può pacificamente ritenersi escluso che i frazionamenti modificativi delle unità immobiliari siano stati eseguiti su indicazione del Condominio; d’altro canto, l’appellante deduce, genericamente, che il frazionamento dei piani seminterrato e settimo sarebbe stato eseguito “dalla società originaria proprietaria e/o dagli odierni convenuti appellati”.

Sulla base di tali risultanze, ritiene la Corte che le spese di CTU non possano essere poste a carico di una delle parti ma che debbano essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta, in parti uguali, trattandosi di attività svolta nell’interesse di entrambe.

Valutato l’esito complessivo della controversia e l’accoglimento solo parziale dell’appello, non vi sono i presupposti per rivedere la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio (avvenuta nel rispetto del principio di causalità) mentre le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti. 

PQM 

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Condominio omissis

contro la sentenza omissis, in parziale accoglimento dell’appello, riduce ad €7.500,00 (oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge) i compensi liquidati quali spese legali in favore del Condominio per il giudizio di primo grado; pone le spese della CTU in parti uguali a carico del Condominio e delle parti appellate; conferma nel resto l’impugnata sentenza; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 maggio 2021

22/21. MEDIA Magazine n. 5 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021)

 MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 5/21  Maggio 2021


Numero interamente dedicato alla giurisprudenza.


GIURISPRUDENZA



Vendita a rate con riserva della proprietà, acquirente inadempiente, domanda di restituzione del bene: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021)
=> Tribunale di Roma, 12 novembre 2020

Mediazione espletata da parte opponente invece che dal creditore opposto: quali conseguenze? (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2021)
=> Tribunale di Cosenza, 24 novembre 2020

Termine assegnato per l’attivazione della mediazione: implicita natura perentoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2021)
=> Tribunale di Castrovillari, 24 novembre 2020

Mancata partecipazione alla mediazione: giusta causa per compensare integralmente le spese di lite (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021)
=> Tribunale di Bari, 25 novembre 2020

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

PRIMO ORALE ESAME AVVOCATO - CASI DI DIRITTO CIVILE E PENALE (L. VIOLA)

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021

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