=> Tribunale di Bari, 25 novembre 2020
Quanto alle spese di lite si
ritiene che la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione rappresenti
giusta causa per compensare integralmente le spese di giudizio secondo
la versione ratione temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Con atto di citazione omissis conveniva dinanzi al Tribunale di Bari omissis, quali eredi di omissis e rispettivamente madre e fratelli, chiedendo l’apertura della successione del proprio padre omissis, deceduto il 20/11/2008, e, conseguentemente, che fossero ripartite le somme del de cuius depositate presso la Banca omissis con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla corresponsione della quota di spettante ex art. 581 c.c. stante l’assenza di disposizioni testamentarie omissis.
All’esito dell’istruttoria la domanda va
rigettata.
Le circostanze dedotte dall’attore sono
rimaste mera asserzione, contestata da parte convenuta, in quanto, a
prescindere dalle modalità di accettazione e/o rinuncia dell’eredità di omissis (rispetto ad un presunto accordo
tra i figli), non c’è la prova della sussistenza di provvista in Banca.
Sotto questo profilo l’attore ha disertato
totalmente l’onere della prova rimettendo l’esito del giudizio dapprima alla
richiesta di cui all’art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca omissis e, successivamente, ad un
giuramento decisorio.
La prima richiesta è stata disattesa giacché,
nonostante sia indispensabile un'istanza di parte ai fini dell'esibizione, il
relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve
valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l'impossibilità di
provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L'ordine di
esibizione, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre
mezzi di prova.
Per la seconda richiesta, come motivato con
ordinanza del 23.06.2016, il giuramento decisorio non può essere ammesso
allorquando la formulazione delle circostanze non porti automaticamente all’accoglimento
della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice
(Cass. Civ. sent. n. 39/2011).
Ne consegue che l’attore non ha assolto all’onere
della prova e la domanda va pertanto rigettata.
Quanto alle spese di lite si ritiene che la
mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione innanzi all’Organismo omissis, rappresenti giusta causa per
compensare integralmente le spese di giudizio secondo la versione ratione
temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.
PQM
omissis rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.