=> Tribunale di Roma, 12 novembre 2020
L'azione diretta a far valere
il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a
rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente
inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di
azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale. Pertanto,
la controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione
obbligatoria (I).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Preliminarmente si osserva che la presente controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria, atteso che l’azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale.
Ciò premesso, in tema di prova dell’inadempimento
il creditore che agisce per l’adempimento contrattuale deve soltanto provare la
fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, costituito dall’avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass.
civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte attrice ha
documentato con il contratto e la documentazione in atti il titolo del diritto
vantato, mentre i convenuti, non hanno invece provato, come era loro specifico
onere, il pagamento tempestivo delle rate dovute, non contestando neanche il
relativo inadempimento, anzi ammettendolo per euro 80.000,00, il quale non può
essere giustificato da una invocata generica situazione di crisi economica.
Ne conseguono la risoluzione del contratto
per grave inadempimento, anche ai sensi della clausola risolutiva espressa di
cui all’art. 8.1) del contratto di compravendita, stante l’inapplicabilità dell’art.
1525 c.c. il quale prevede l’inadempimento occasionale di una sola rata mentre
nel caso in esame le rate sono almeno due e vi è inadempimento continuato e non
episodico (vedi allegato alla memoria ex art. 183 di omissis), la condanna alla restituzione del terreno ed il diritto a
trattenere le rate già versate a titolo di indennità previsto dall’art. 8.2)
sempre del contratto.
Non può essere accolta la domanda di
indennità per i miglioramenti, non provati e, in ogni caso, soggetti ad
autorizzazione scritta e nulla osta ex art. 7.4) del contratto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il contratto risolto per grave inadempimento di omissis; condanna omissis all’immediato rilascio del omissis; c) accerta il diritto dell’ omissis a trattenere a titolo di indennità le rate già versate; condanna omissis al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 2.100,00 per compensi ed euro 1.200,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.