DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

25 aprile 2022

16/22. Partecipazione alla mediazione: difensore contemporaneamente assume la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2022)

=> Tribunale di Roma, 23 novembre 2021 

È regolarmente svolta la mediazione qualora la parte abbia conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato, già munito di mandato difensivo, per presenziare in mediazione, il quale, dunque, vi partecipi nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'altra (inoltre, nella stessa procura speciale notarile la parte ha munito espressamente il proprio legale non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione) (I).  

(I) Si veda l’art. 8, comma 1 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
sentenza
23 novembre 2021

Omissis 

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione, per le medesime ragioni già illustrate dal precedente giudicante all'udienza di prima comparizione delle parti del (omissis) e alle quali questo giudice rimanda.

Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda per irregolare ed invalido svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da parte convenuta.

A dire del convenuto, parte istante (omissis) rappresentato nel procedimento di mediazione mediante procura speciale notarile dall'Avv. omissis, risultava assistito dall'Avv. omissis, privo di apposito mandato di assistenza difensiva. Poiché nel procedimento di mediazione l'assistenza di un avvocato è obbligatoria, la carenza di mandato in capo all'Avv. Recchia ne avrebbe inficiato il regolare svolgimento.

Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente.

Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'atra. Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione.

Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il omissis viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte istante. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata.

omissis

Le spese di lite, stante la natura della controversia, i rapporti fra le parti (fra loro zio e nipote) e la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate. 

PQM 

Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la costituzione del contratto di comodato come meglio sopra indicato, dichiara cessati gli effetti del contratto e, per l'effetto, condanna omissis all'immediato rilascio, in favore di omissis, dell'immobile omissis; rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti.

Spese compensate.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 aprile 2022

15/22. Accordo conciliativo a seguito di mediazione: la parte non ha più interesse alla coltivazione del giudizio, neppure per far valere l'inottemperanza agli impegni assunti (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022)

=> Tribunale di Vasto, 8 novembre 2021 

Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 28/2010, “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”. Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall'art 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Inoltre, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere. Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, la parte non è più titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge. Né può ritenersi che il successivo inadempimento di controparte agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva (I). 

(I) Si veda l’art. 12, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Vasto
sentenza
8 novembre 2021

Omissis 

Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, nel corso della procedura di mediazione obbligatoria disposta dal giudice dopo il mutamento del rito, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, per effetto del quale è venuta meno la situazione di contrasto che rappresentava la ragion d'essere sostanziale della lite.

Sul punto, occorre rammentare, sotto il profilo teorico, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.

Facendo applicazione dei principi di diritto appena esaminati al caso di specie, va evidenziato che, sulla base di quanto emerge dal verbale di mediazione del 20.07.2020, le parti, personalmente presenti ed assistite dai propri difensori muniti di procura speciale, hanno raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, con il quale hanno disciplinato ogni aspetto della lite, ivi compreso quello riguardante la regolamentazione delle spese processuali.

Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/10, nella versione introdotta dal cd. “decreto del fare” convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98, “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall'art. 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.

Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo omissis pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge.

Né può ritenersi che il successivo inadempimento da parte di omissis agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione (in particolar modo, sotto il profilo del mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi e delle spese condominiali) possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva.

Sulla scorta di quanto finora esposto, si impone la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887).

Quanto al regime delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale. 

PQM 

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis nei confronti di omissis, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito di intervenuto accordo amichevole in corso di mediazione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

12 aprile 2022

14/22. SPINA, Contrasto giurisprudenziale sull’esperimento della mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria: la domanda è procedibile? (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2022)

Contrasto giurisprudenziale sull’esperimento della mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria: la domanda è procedibile? 

di Giulio SPINA

(note a 3 Tribunale di Roma, sentenza del 8.2.2022, n. 2043 e Tribunale di Roma, sentenza del 8.10.2021, n. 15716)

in La Nuova Procedura Civile 1, 2022

L’articolo, e le due pronunce richiamate, sono consultabili gratuitamente al seguente URL: https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-contrasto-giurisprudenziale-sullesperimento-della-mediazione-in-luogo-della-negoziazione-assistita-obbligatoria-la-domanda-e-procedibile/ 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 aprile 2022

13/22. MEDIA Magazine n. 4 del 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2022)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

--------------------------------

N. 4/22  aprile 2022


Buona lettura

 

GIURISPRUDENZA


La mediazione può durare più di tre mesi? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2022)
=> Corte di appello di Perugia, 3 giugno 2021

Azione di risoluzione del contratto di locazione per morosità: l’onere della mediazione obbligatoria grava sul locatore o sul conduttore? (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2022)
=> Tribunale di Ferrara, 30 dicembre 2021

Carente o difettoso esperimento del tentativo di mediazione, omessa rilevazione in primo grado: quali conseguenze? (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2022)
=> Corte di appello Palermo, 20 maggio 2021


DATI E DOCUMENTI

Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2022)

Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022: la mediazione nella relazione di Petro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022)

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

VIDEO-INTERVISTE 2022 A CURA DEL CENTRO STUDI DIRITTO AVANZATO (archivio video gratuito)

 

REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

osservatoriomediazionecivile@gmail.com

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

 


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2022
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE