DIRITTO D'AUTORE


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30 marzo 2022

12/22. La mediazione può durare più di tre mesi? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2022)

=> Corte di appello di Perugia, 3 giugno 2021 

Se è ancora discussa, anche in giurisprudenza, la natura del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice per la mediazione e se debba intendersi ordinatorio o perentorio, non sembra che vi sia altrettanta incertezza sulla “perentorietà” del termine di tre mesi di sospensione del giudizio stabilito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 28/2010, modificato dalla legge n. 98 del 9.8.2013, che non può pertanto essere superato per consentire l’espletamento del tentativo di mediazione, come espressamente previsto dalla norma. Del resto, non sembra potersi contestare che tale carattere è insito nella ratio che ha ispirato la normativa introdotta nel 2010, che ha un’evidente finalità deflattiva, ed è quindi diretto ad impedire che la mediazione venga utilizzata come espediente per procrastinare la risoluzione della controversia. Tale finalità trova ulteriore conferma nell’espressa previsione, contenuta nel secondo comma dell’art. 6 cit., che esclude la sospensione feriale (I).  

(I) Si veda l’art. 6, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di appello di Perugia
sentenza
3 giugno 2021

Omissis 

Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto con cui veniva dichiarata improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale veniva condannata al pagamento della somma di € 45.520,69 in favore dell’II s.p.a. ha proposto appello XX censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non soddisfatta la condizione di procedibilità.

Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia sostenendo che è stata operata una lettura non corretta dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 ove, sulla scorta del suo carattere perentorio, conduce a sanzionare chi si sia attivato nell’espletamento della procedura di mediazione dopo 15 giorni concessi dal Giudice nonostante la fattiva partecipazione alla procedura della controparte e la sua conclusione con un verbale negativo. Nel merito ha riproposto tutte le domande svolte in primo grado a fondamento dell’opposizione e segnatamente quelle relative all’accordo raggiunto per la definizione della situazione debitoria e in ordine alla usurarietà degli interessi applicati, all’applicazione dell’anatocismo.

Si è costituita II s.p.a. chiedendo, in via principale, la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via subordinata, il rigetto. Ha sostenuto che: il Giudice di prima istanza si è limitato ad applicare la regola normativa che prevede la possibilità di applicare termini stretti al fine evitare che la procedura di mediazione possa costituire il pretesto per dilatare i tempi del processo ed assecondare tattiche dilatorie e defatigatorie; la partecipazione al giudizio di mediazione da parte dell’opposta non sarebbe idonea a sanare l’inosservanza della regola processuale perpetrata dall’opponente che aveva interesse al suo rispetto; aveva partecipato alla mediazione al solo fine di eccepire l’attivazione tardiva per eventualmente accettare null’altro che il pagamento dell’intero credito reclamato; il mancato rispetto del termine concesso per il pagamento dell’importo accordato a stralcio a colui che si era affermata debitrice e che in ragione dello sconto aveva riconosciuto il debito aveva determinato la decadenza dal beneficio; nel dedurre il superamento del tasso soglia la controparte non aveva indicato quello che sarebbe stato applicato di volta in volta e nemmeno il periodo di sforamento, doglianze che sarebbero state comunque irrilevanti trattandosi eventualmente di usura sopravvenuta; la dedotta applicazione degli interessi anatocistici era stata solo affermata.

L’eccezione di inammissibilità dell’appello non è attuale essendo stata la controversia posta in decisione.

L’appello è infondato e va dunque rigettato.

E’ pacifico che l’opponente al decreto ingiuntivo ha introdotto la mediazione sia oltre il termine assegnato dal giudice di 15 giorni, decorrenti dall’ordinanza che l’aveva disposta, emessa all’udienza di prima comparizione del 5.7.2016, sia quello successivo all’udienza di rinvio del 13.12.2016, prevista per la verifica dell’esito del sub procedimento deflattivo, e, quindi, oltre i tre mesi previsti dal d.lgs. n. 28/2010 per l’espletamento della mediazione assistita. Infatti, la domanda di mediazione è stata depositata solo il 19.12.2019.

Ora, se è ancora discussa, anche in giurisprudenza, la natura del termine di 15 giorni assegnato dal Giudice per la mediazione e se debba intendersi ordinatorio o perentorio, non sembra che vi sia altrettanta incertezza sulla “perentorietà” del termine di tre mesi di sospensione del giudizio stabilito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs cit., modificato dalla legge n. 98 del 9.8.2013, che non può pertanto essere superato per consentire l’espletamento del tentativo di mediazione, come espressamente previsto dalla norma. Del resto, non sembra potersi contestare che tale carattere è insito nella ratio che ha ispirato la normativa introdotta nel 2010, che ha un’evidente finalità deflattiva, ed è quindi diretto ad impedire che la mediazione venga utilizzata come espediente, nella fattispecie da parte del debitore, per procrastinare la risoluzione della controversia. Tale finalità trova ulteriore conferma nell’espressa previsione, contenuta nel secondo comma dell’art. 6 cit., che esclude la sospensione feriale.

Aderendo questa Corte a tale orientamento interpretativo, tanto basta per confermare la sentenza di primo grado, seppure con motivazione parzialmente differente.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’appellante che va condannata a rifonderle all’appellata, liquidate come in dispositivo ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8.3.2018 n. 37, avuto riguardo alla semplicità della questione giuridica trattata.

L’appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002. 

PQM 

La Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l’appello proposto da XX avverso la sentenza omissis; condanna l’appellante XX a rifondere all’appellata II s.p.a. le spese del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, iva e cap come per legge; dichiara che l’appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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