DIRITTO D'AUTORE


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15 marzo 2022

9/22. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022: la mediazione nella relazione di Petro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022)

Di seguito, estratto della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2022, Roma, 21 gennaio 2022 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I).

L’estratto riporta i passaggi di maggior interesse della Relazione in tema di mediazione, ADR e conciliazione.

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

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PARTE I

LA GIUSTIZIA IN GENERALE

 

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2. La giustizia civile in generale

 

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2.6. Mediazione obbligatoria, volontaria e delegata

La mediazione civile obbligatoria è un istituto processuale riconducibile

alle misure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), con le quali si intende

favorire la rapida composizione delle controversie in via stragiudiziale mediante l’intervento di un soggetto terzo, ovvero l’Organismo di mediazione.

Intendendo adottare «misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la

definizione del contenzioso civile» finalizzate, unitamente alle altre previste

nello stesso contesto, a «dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche

una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese», con la

disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69 del 2013, il

legislatore ha inserito il comma 1-bis all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

È stata così reintrodotta nell’ordinamento, dopo la pronuncia d’illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 5 (Corte cost. sentenza n.

272 del 2012), la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle

domande giudiziali relative a talune materie, specificamente individuate

dalla norma.

La parte che intende promuovere in sede giurisdizionale una delle azioni

indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 è, quindi, tenuta

preliminarmente a tentare la composizione stragiudiziale della controversia

mediante l’esperimento del procedimento disciplinato dal suddetto decreto

legislativo, il cui svolgimento è affidato ad appositi organismi di mediazione e,

al loro interno, ai mediatori. Le istanze di mediazione devono essere depositate

presso l’organismo territorialmente competente, determinato secondo la competenza territoriale del giudice che dovrebbe trattare la controversia; ricevutele, il

responsabile designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che si

deve tenere, nella sede dell’organismo stesso (o nel luogo indicato nel regolamento da esso adottato), entro trenta giorni (artt. 4 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010).

Tra le materie per le quali l’istituto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale vi sono, in particolare, quelle dei diritti reali

e del risarcimento dei danni derivanti da diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Occorre, però, ricordare che la mediazione può essere anche:

– facoltativa, ove le parti, nelle materie diverse da quelle per le quali è

obbligatoria, decidano spontaneamente di comporre bonariamente la

lite tra esse insorta;

– concordata, prevista dalle parti nel contratto, o nello statuto o nell’atto

costituivo dell’ente (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2010).

In relazione all’andamento dei giudizi pendenti assume particolare

rilievo la possibilità per il giudice di delegare la mediazione, nel corso del

giudizio (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010): il giudice, anche in sede

di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione

e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento

di mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

La maggior parte delle procedure di mediazione incardinate sono relative a quelle previste in via obbligatoria, mentre non sono ancora sperimentate in maniera uniforme sul territorio nazionale in tutte le loro potenzialità

le ipotesi di mediazione delegata dal giudice e di mediazione volontaria che

implicano un significativo mutamento di prospettiva culturale e una specifica

professionalità.

 

2.7. Mediazione e deflazione del contenzioso nei dati delle

Corti d’Appello

Nelle Relazioni delle Corti d’Appello, rispetto agli istituti di deflazione

(sono presi in considerazione: mediazione, negoziazione assistita, accordi

dinanzi all’Ufficiale di stato civile), e in particolare rispetto alla mediazione,

vengono svolte osservazioni variegate.

Da un lato ci si limita, a volte in modo assertivo, al mero rilievo statistico della oggettiva ridotta incidenza che tali misure spiegano come meccanismo di deflazione del contenzioso, e si addebita tale stato alla percezione della

mediazione come forma di “denegata giustizia” con aggravio di ulteriori costi

sia economici che umani.

In alcuni casi, pur rilevandone una limitata efficacia deflattiva, si segnala l’opportunità di azioni volte a promuovere un processo di evoluzione

culturale in materia di mediazione, da monitorare e incentivare attraverso

opportune attività formative, e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli Organismi di mediazione.

Dall’altro, invece, il tema è affrontato in una prospettiva di medio-lungo periodo, mettendo in evidenza come la mediazione può sviluppare tutte le

sue potenzialità laddove vi si ricorra non solo in ragione del ruolo ancillare

al processo (condizione di procedibilità), ma per la sua autonoma valenza di

misura di soluzione dei conflitti.

Si rileva che attraverso tale istituto si può evitare che la conflittualità

perduri oltre la definizione della singola controversia – si pensi alla materia

condominiale – e si riconosce una progressiva crescita nell’applicazione dello

stesso che può concorrere in modo significativo ad un diffuso mutamento

culturale, ad una diversa prospettiva delle relazioni sociali, improntate ad un

maggiore rispetto dell’altro, al recupero di effettività dell’amministrazione

della giustizia, con ricadute positive dal punto di vista economico-competitivo

del nostro Paese.

In questa prospettiva, la più articolata categoria giuridica delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), da un punto di

vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione,

di talché anche il giudice, attraverso la mediazione demandata ed esperendo

direttamente la conciliazione può concorrere, sia pure nella giurisdizione,

al conseguimento degli obiettivi condivisi di tempestività e di soluzione del

conflitto, oltre che di definizione del procedimento.

In tal senso, va rilevata la stipulazione da parte di alcune Corti d’Appello di specifici Protocolli con le Università e con i Consigli degli Ordini degli

Avvocati, per l’affiancamento ai giudici di giovani laureati in legge, borsisti

individuati dalle Università, nell’attività di selezione delle cause con un tasso di

mediabilità e di redazione di una proposta di ordinanza di mediazione delegata, rimessa al vaglio del giudice affiancato e, nel caso dell’appello, al Collegio.

Si intende in tal modo creare un meccanismo della mediazione che

rifletta un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela delle parti e

quella di interesse generale di contenimento del contenzioso in funzione degli

obiettivi del giusto processo e della ragionevole durata di liti oggettivamente

pregiudicate dalla eccessiva lunghezza delle stesse.

Sempre in tale ottica, viene in rilievo una considerazione che risulta

coerente con le indicazioni date dalla Commissione europea per il PNRR. Il

richiamo a una riduzione dei tempi di durata dei procedimenti (disposition

time), a cui può concorrere anche un’attenta applicazione dell’istituto della

mediazione delegata e della conciliazione giudiziale, impone di considerare

e valutare il lavoro del giudice non solo in relazione al numero di sentenze,

ma anche in ragione dell’andamento del ruolo di cause assegnategli e della

durata media dei processi, atteso che una causa conciliata certamente non

produce ulteriori gradi di giudizio.

2.8. I dati statistici nazionali sulla mediazione

I dati elaborati dal Ministero della Giustizia, che ha preso in considerazione la sequenza 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2020, fanno registrare un

minor ricorso alla mediazione rispetto alla sostanziale stabilità riscontrata

negli anni 2018 e 2019. Occorre tuttavia nuovamente considerare che il 2020

è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica che ha determinato

una sospensione del contenzioso.

 

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Di talché è particolarmente interessante il raffronto tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2021, che evidenzia un incremento del 17%

raffrontando i dati delle sole iscrizioni con proiezioni nazionali ed escludendo

le iscrizioni relative agli organismi statisticamente outlier.

Il raffronto viene effettuato tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2021, escludendo il 2020, proprio in ragione del dato anomalo che ha

caratterizzato tale anno a seguito degli eventi pandemici, a cui sopra si è fatto

cenno.

 

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2.9. Negoziazione assistita

All’interno delle A.D.R. va collocata anche la convenzione di negoziazione assistita, disciplinata dall’art. 2 del decreto legge n. 132 del 2014, che

costituisce un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in

buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite

l’assistenza di avvocati.

Tale istituto, tra l’altro, è obbligatorio per promuovere in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Un settore peculiare di applicazione della negoziazione assistita facoltativa è quello previsto in alcuni casi, in materia di famiglia, per le controversie

tra coniugi.

In proposito, si può rilevare che in materia di separazione e divorzio

consensuale i dati ISTAT (“rilevazione delle separazioni e dei divorzi”) evidenziano nel 2020 un ulteriore aumento rispetto al 2019 del ricorso alla negoziazione assistita (art. 6, d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge con modifiche

dalla legge n.162 del 10 novembre 2014) per gli accordi di separazione e per

la modifica delle condizioni di separazione, mentre vi è una riduzione del

numero degli accordi di divorzio.

Dalle Relazioni dei Presidenti della Corti di Appello emerge che la negoziazione assistita da avvocati (analogamente alla possibilità per i coniugi

di concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato) di un accordo di separazione personale

ovvero, in alcuni casi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

(art. 12 del d.l. 132 del 2014), nonché il c.d. “divorzio breve” legge n. 55 del

2015) non incidono in maniera significativa sulla riduzione delle sopravvenienze, pur evidenziando un trend positivo.

 

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2.10. Legge delega e mediazione demandata dal giudice

Sia la mediazione che la negoziazione assistita, dunque, sono diretti a

favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili

alle misure di ADR.

Ma, mentre nella mediazione l’attività – centrale per l’esito positivo – di

assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella

ricerca di un punto d’incontro è svolta da un soggetto terzo indipendente e

imparziale, nella negoziazione simile attività è posta in essere dagli stessi

difensori.

Entrambi gli istituti sono oggetto del disegno legislativo di riforma della

giustizia civile.

In relazione alla mediazione si può osservare come, nel più complesso

impianto riformatore, oltre ad ampliare le fattispecie di mediazione obbligatoria, si intende valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal

giudice, promuovendo un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici

giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l’avvocatura, gli

organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria

sul territorio, alla quale consegua stabilmente la formazione degli operatori,

il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali

che demandano le parti alla mediazione.

Sempre a tali fini è indicato il criterio direttivo dell’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta

formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o, comunque,

mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei

magistrati stessi. In tal modo si offrirà al giudice un percorso per acquisire

tecniche negoziali di comunicazione.

Potrà costituire un ausilio tecnico alla partecipazione personale delle

parti la previsione che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita

possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che

gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

 

2.11. Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è collaterale al tema delle A.D.R. e della

mediazione.

L’art. 185-bis, cod. proc. civ., di recente introduzione, consente al

giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta

conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell’ottica della deflazione immediata del processo.

Alcuni uffici evidenziano come un’attenta analisi dei concreti interessi in gioco da parte del giudice può favorire la formulazione di proposte

conciliative e può contribuire alla celere definizione della controversia e alla

riduzione del numero delle impugnazioni.

 

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(I) la Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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