Di seguito, estratto della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2021 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2022, Roma, 21 gennaio 2022 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I).
L’estratto riporta i passaggi
di maggior interesse della Relazione in tema di mediazione, ADR e conciliazione.
Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato
dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio
dall’anno 2013).
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PARTE I
LA GIUSTIZIA IN GENERALE
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2. La giustizia civile in
generale
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2.6. Mediazione
obbligatoria, volontaria e delegata
La mediazione civile obbligatoria è un istituto processuale riconducibile
alle misure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), con le quali si
intende
favorire la rapida composizione delle controversie in via
stragiudiziale mediante l’intervento di un soggetto terzo, ovvero l’Organismo
di mediazione.
Intendendo adottare «misure per l’efficienza del sistema giudiziario e
la
definizione del contenzioso civile» finalizzate, unitamente alle altre
previste
nello stesso contesto, a «dare impulso al sistema produttivo del Paese
attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando
anche
una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese»,
con la
disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lettera b), del d.l. n. 69
del 2013, il
legislatore ha inserito il comma 1-bis all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del
2010.
È stata così reintrodotta nell’ordinamento, dopo la pronuncia d’illegittimità
costituzionale del comma 1 del citato art. 5 (Corte cost. sentenza n.
272 del 2012), la mediazione civile quale condizione di procedibilità
delle
domande giudiziali relative a talune materie, specificamente
individuate
dalla norma.
La parte che intende promuovere in sede giurisdizionale una delle
azioni
indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 è, quindi,
tenuta
preliminarmente a tentare la composizione stragiudiziale della
controversia
mediante l’esperimento del procedimento disciplinato dal suddetto
decreto
legislativo, il cui svolgimento è affidato ad appositi organismi di
mediazione e,
al loro interno, ai mediatori. Le istanze di mediazione devono essere
depositate
presso l’organismo territorialmente competente, determinato secondo la
competenza territoriale del giudice che dovrebbe trattare la controversia;
ricevutele, il
responsabile designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le
parti, che si
deve tenere, nella sede dell’organismo stesso (o nel luogo indicato nel
regolamento da esso adottato), entro trenta giorni (artt. 4 e 8 del d.lgs. n.
28 del 2010).
Tra le materie per le quali l’istituto costituisce condizione di
procedibilità della domanda giudiziale vi sono, in particolare, quelle dei
diritti reali
e del risarcimento dei danni derivanti da diffamazione con il mezzo
della
stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Occorre, però, ricordare che la mediazione può essere anche:
– facoltativa, ove le parti, nelle materie diverse da quelle per le
quali è
obbligatoria, decidano spontaneamente di comporre bonariamente la
lite tra esse insorta;
– concordata, prevista dalle parti nel contratto, o nello statuto o
nell’atto
costituivo dell’ente (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2010).
In relazione all’andamento dei giudizi pendenti assume particolare
rilievo la possibilità per il giudice di delegare la mediazione, nel
corso del
giudizio (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010): il giudice,
anche in sede
di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione
e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del
procedimento
di mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di
mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di
appello.
La maggior parte delle procedure di mediazione incardinate sono
relative a quelle previste in via obbligatoria, mentre non sono ancora
sperimentate in maniera uniforme sul territorio nazionale in tutte le loro
potenzialità
le ipotesi di mediazione delegata dal giudice e di mediazione
volontaria che
implicano un significativo mutamento di prospettiva culturale e una
specifica
professionalità.
2.7. Mediazione e
deflazione del contenzioso nei dati delle
Corti d’Appello
Nelle Relazioni delle Corti d’Appello, rispetto agli istituti di
deflazione
(sono presi in considerazione: mediazione, negoziazione assistita,
accordi
dinanzi all’Ufficiale di stato civile), e in particolare rispetto alla
mediazione,
vengono svolte osservazioni variegate.
Da un lato ci si limita, a volte in modo assertivo, al mero rilievo
statistico della oggettiva ridotta incidenza che tali misure spiegano come
meccanismo di deflazione del contenzioso, e si addebita tale stato alla
percezione della
mediazione come forma di “denegata giustizia” con aggravio di ulteriori
costi
sia economici che umani.
In alcuni casi, pur rilevandone una limitata efficacia deflattiva, si
segnala l’opportunità di azioni volte a promuovere un processo di evoluzione
culturale in materia di mediazione, da monitorare e incentivare
attraverso
opportune attività formative, e un ragionato dialogo con gli Ordini
degli Avvocati e gli Organismi di mediazione.
Dall’altro, invece, il tema è affrontato in una prospettiva di
medio-lungo periodo, mettendo in evidenza come la mediazione può sviluppare
tutte le
sue potenzialità laddove vi si ricorra non solo in ragione del ruolo
ancillare
al processo (condizione di procedibilità), ma per la sua autonoma
valenza di
misura di soluzione dei conflitti.
Si rileva che attraverso tale istituto si può evitare che la
conflittualità
perduri oltre la definizione della singola controversia – si pensi alla
materia
condominiale – e si riconosce una progressiva crescita
nell’applicazione dello
stesso che può concorrere in modo significativo ad un diffuso mutamento
culturale, ad una diversa prospettiva delle relazioni sociali,
improntate ad un
maggiore rispetto dell’altro, al recupero di effettività
dell’amministrazione
della giustizia, con ricadute positive dal punto di vista
economico-competitivo
del nostro Paese.
In questa prospettiva, la più articolata categoria giuridica delle
procedure di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.), da un punto
di
vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla
giurisdizione,
di talché anche il giudice, attraverso la mediazione demandata ed
esperendo
direttamente la conciliazione può concorrere, sia pure nella
giurisdizione,
al conseguimento degli obiettivi condivisi di tempestività e di
soluzione del
conflitto, oltre che di definizione del procedimento.
In tal senso, va rilevata la stipulazione da parte di alcune Corti
d’Appello di specifici Protocolli con le Università e con i Consigli degli
Ordini degli
Avvocati, per l’affiancamento ai giudici di giovani laureati in legge,
borsisti
individuati dalle Università, nell’attività di selezione delle cause
con un tasso di
mediabilità e di redazione di una proposta di ordinanza di mediazione
delegata, rimessa al vaglio del giudice affiancato e, nel caso dell’appello, al
Collegio.
Si intende in tal modo creare un meccanismo della mediazione che
rifletta un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela delle
parti e
quella di interesse generale di contenimento del contenzioso in
funzione degli
obiettivi del giusto processo e della ragionevole durata di liti
oggettivamente
pregiudicate dalla eccessiva lunghezza delle stesse.
Sempre in tale ottica, viene in rilievo una considerazione che risulta
coerente con le indicazioni date dalla Commissione europea per il PNRR.
Il
richiamo a una riduzione dei tempi di durata dei procedimenti
(disposition
time), a cui può concorrere anche un’attenta applicazione dell’istituto
della
mediazione delegata e della conciliazione giudiziale, impone di
considerare
e valutare il lavoro del giudice non solo in relazione al numero di
sentenze,
ma anche in ragione dell’andamento del ruolo di cause assegnategli e
della
durata media dei processi, atteso che una causa conciliata certamente
non
produce ulteriori gradi di giudizio.
2.8. I dati statistici
nazionali sulla mediazione
I dati elaborati dal Ministero della Giustizia, che ha preso in
considerazione la sequenza 21 marzo 2011 – 31 dicembre 2020, fanno registrare
un
minor ricorso alla mediazione rispetto alla sostanziale stabilità
riscontrata
negli anni 2018 e 2019. Occorre tuttavia nuovamente considerare che il
2020
è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica che ha
determinato
una sospensione del contenzioso.
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Di talché è particolarmente interessante il raffronto tra il primo
semestre 2019 e il primo semestre 2021, che evidenzia un incremento del 17%
raffrontando i dati delle sole iscrizioni con proiezioni nazionali ed
escludendo
le iscrizioni relative agli organismi statisticamente outlier.
Il raffronto viene effettuato tra il primo semestre 2019 e il primo
semestre 2021, escludendo il 2020, proprio in ragione del dato anomalo che ha
caratterizzato tale anno a seguito degli eventi pandemici, a cui sopra
si è fatto
cenno.
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2.9. Negoziazione assistita
All’interno delle A.D.R. va collocata anche la convenzione di
negoziazione assistita, disciplinata dall’art. 2 del decreto legge n. 132 del
2014, che
costituisce un accordo mediante il quale le parti convengono di
cooperare in
buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia
tramite
l’assistenza di avvocati.
Tale istituto, tra l’altro, è obbligatorio per promuovere in giudizio
un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti.
Un settore peculiare di applicazione della negoziazione assistita
facoltativa è quello previsto in alcuni casi, in materia di famiglia, per le
controversie
tra coniugi.
In proposito, si può rilevare che in materia di separazione e divorzio
consensuale i dati ISTAT (“rilevazione delle separazioni e dei
divorzi”) evidenziano nel 2020 un ulteriore aumento rispetto al 2019 del
ricorso alla negoziazione assistita (art. 6, d.l. n. 132 del 2014 convertito in
legge con modifiche
dalla legge n.162 del 10 novembre 2014) per gli accordi di separazione
e per
la modifica delle condizioni di separazione, mentre vi è una riduzione
del
numero degli accordi di divorzio.
Dalle Relazioni dei Presidenti della Corti di Appello emerge che la
negoziazione assistita da avvocati (analogamente alla possibilità per i coniugi
di concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile,
con l’assistenza facoltativa di un avvocato) di un accordo di separazione
personale
ovvero, in alcuni casi, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del
matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio
(art. 12 del d.l. 132 del 2014), nonché il c.d. “divorzio breve” legge
n. 55 del
2015) non incidono in maniera significativa sulla riduzione delle
sopravvenienze, pur evidenziando un trend positivo.
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2.10. Legge delega e
mediazione demandata dal giudice
Sia la mediazione che la negoziazione assistita, dunque, sono diretti a
favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono
riconducibili
alle misure di ADR.
Ma, mentre nella mediazione l’attività – centrale per l’esito positivo
– di
assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto
e nella
ricerca di un punto d’incontro è svolta da un soggetto terzo
indipendente e
imparziale, nella negoziazione simile attività è posta in essere dagli
stessi
difensori.
Entrambi gli istituti sono oggetto del disegno legislativo di riforma
della
giustizia civile.
In relazione alla mediazione si può osservare come, nel più complesso
impianto riformatore, oltre ad ampliare le fattispecie di mediazione
obbligatoria, si intende valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal
giudice, promuovendo un regime di collaborazione necessaria fra gli
uffici
giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia,
l’avvocatura, gli
organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di
categoria
sul territorio, alla quale consegua stabilmente la formazione degli
operatori,
il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti
giudiziali
che demandano le parti alla mediazione.
Sempre a tali fini è indicato il criterio direttivo dell’istituzione di
percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta
formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o,
comunque,
mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera
dei
magistrati stessi. In tal modo si offrirà al giudice un percorso per
acquisire
tecniche negoziali di comunicazione.
Potrà costituire un ausilio tecnico alla partecipazione personale delle
parti la previsione che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita
possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche
e che
gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.
2.11. Conciliazione
giudiziale
La conciliazione giudiziale è collaterale al tema delle A.D.R. e della
mediazione.
L’art. 185-bis, cod. proc. civ., di recente introduzione, consente al
giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria
proposta
conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non
sia terminata la fase istruttoria, nell’ottica della deflazione immediata del
processo.
Alcuni uffici evidenziano come un’attenta analisi dei concreti
interessi in gioco da parte del giudice può favorire la formulazione di
proposte
conciliative e può contribuire alla celere definizione della
controversia e alla
riduzione del numero delle impugnazioni.
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(I) la Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di
ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2022 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)