=> Tribunale di Vasto, 23 giugno 2015
Il giudice,
mandate le parti in mediazione, ben può disporre che le parti provvedano ad
attivare la procedura ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione
il cui regolamento, però, non contenga clausole limitative della facoltà del
mediatore di formulare una proposta conciliativa.
Le parti devono partecipare
personalmente al procedimento di mediazione.
La mancata partecipazione
personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può
costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della
domanda e, per tutte le parti costituite, presupposto per
l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, nonché fattore da cui
desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
(I).
Ogni documentazione
rilevante circa i motivi addotti dalle parti assenti per giustificare la
propria mancata comparizione personale deve essere prodotta in giudizio
dalla parte costituita entro l’udienza successiva all’invio delle parti in
mediazione.
Il mediatore è
tenuto a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti
per giustificare la propria mancata comparizione personale (oltre che ad adottare
ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza
personale delle parti).
Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione demandata: ildecalogo di regole di comportamento, Altalex, 2015.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 47/2015
Tribunale di Vasto
ordinanza
23 giugno 2015
Omissis
letti gli atti e la documentazione di causa;
viste le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo
istruttorio e decisorio;
rilevata la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo
le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal
Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire
un miglior accesso alla giustizia;
letto l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, come
introdotto dal D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, il
quale attribuisce al giudice il potere di disporre l'esperimento del
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda
giudiziale;
ritenuto che la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a
soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto
delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
ritenuto, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di
mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga
clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo
comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando
l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo
detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano
concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo
spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di
un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese
processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare
rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli; che la
formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le
volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in
assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio
fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle
disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del
termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2
quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel
caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del
legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di
comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della
soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però –
presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera
formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo
raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
precisato che le parti sono libere di scegliere l’organismo di
mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente,
assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di
programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e
nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente
in mediazione;
ritenuto che la mancata partecipazione personale delle parti senza
giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte
attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le
parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio
– della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n.
28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art.
116, secondo comma, c.p.c.;
ritenuto, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i
motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria
mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno
provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad
esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o
sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne
la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative
adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli
incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal
difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
considerato opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della
mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole,
il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di
conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
PQM
dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione
per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di
conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del
Tribunale di Vasto, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro
istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del
D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non
contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una
proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla
condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
assegna alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della
domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura
è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda
giudiziale;
precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore
personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che
la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al
primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di
improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto
per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui
desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
invita, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno
provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad
esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o
sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne
la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative
adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli
incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal
difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
invita, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente
addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione
personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere
prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo
scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle
determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al
procedimento di mediazione;
prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della
mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole -
il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di
conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
rinvia la causa, per il prosieguo, all’udienza del omissis;
invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di
mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con
nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima
udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata
partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli
eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano
impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con
riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto
dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
dispone che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del
presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per
intero.
Vasto, 23 giugno 2015.
Il giudice
Dott. Fabrizio Pasquale