=> Corte di Cassazione, 21 novembre 2023, n. 32306
Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., il valore della causa ai fini della
competenza si determina dalla domanda; a tale effetto le domande proposte
nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli
interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono
al capitale. Ciò posto, la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del
procedimento di mediazione non costituisce, a tali effetti, domanda autonoma da
sommarsi alla domanda di pagamento per cui è stato azionato il giudizio (I).
Infatti, la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non
va considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore
(non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Le spese di
mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la
giurisprudenza di legittimità fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua
instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e
che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di
essa (II). D’altro canto, l’art. 13 (non novellato dalla c.d. riforma Cartabia)
del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di
esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di
mediazione a quelle giudiziali in senso proprio (III).
(I) I ricorrenti avevano chiesto che il Tribunale, una volta accertato
l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con un contratto
preliminare, condannasse i medesimi al pagamento della somma pari all'importo
della caparra confirmatoria versata, oltre – per quanto qui rileva – al pagamento
delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della
mediazione. Essi lamentano in cassazione la violazione dell’art. 7 c.p.c., per
avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione
del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere
il pagamento della somma pari all'importo della caparra confirmatoria versata,
era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di
mediazione. Il ricorso non è fondato.
(II) Per la giurisprudenza di legittimità richiamata si veda Cass.
7695/2019, 26592/2009 e 6901/1982).
(II) Si veda l’art. 13, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d.
riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 2/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di Cassazione
sezione II
ordinanza n. 32306
21 novembre 2023
Omissis
Premesso
I B ed E F ricorrono per regolamento di competenza avverso l’ordinanza
del 13 gennaio 2023, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria
incompetenza per valore sulla domanda da loro proposta, essendo competente il
Giudice di pace di Firenze.
I ricorrenti avevano chiesto che il citato Tribunale, una volta
accertato l’inadempimento dei convenuti MP e SRs agli obblighi assunti con un contratto preliminare di
compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma
di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre
agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al
pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura
della mediazione”.
Le controparti MP e SRS non hanno proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere
erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del
valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il
pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei
convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali
avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 7 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca della notificazione
della domanda introduttiva del processo, fissava la competenza del giudice di
pace, in relazione alle cause relative a beni mobili, in un valore non
superiore a euro 5.000,00. L'art. 10 c.p.c. stabilisce poi che il valore della
causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che a tale effetto
le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano
tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla
proposizione si aggiungono al capitale.
Nel caso in esame, come si evince dalle conclusioni dell'atto di
citazione riportate testualmente nel ricorso, gli attori avevano chiesto la
condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 5.000,00, “oltre ad
interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo” e inoltre “al
pagamento delle spese e dei compensi del giudizio e delle spese per la
procedura della mediazione”.
Ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per
l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe
domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo
pari a quello della caparra (corrispondente a quello, “ratione temporis”,
massimo della competenza del Giudice di pace).
Il Collegio ritiene, invece, che la richiesta di rimborso delle spese
di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del
giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda
principale).
Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal
giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero
significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n.
28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda
proposta al giudice (v. l’appena citato art. 5, al comma 2).
Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del
processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese
sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il
c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della
determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e
Cass. 6901/1982).
D’altro canto, l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”,
laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento
di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato e va dichiarata la
competenza del Giudice di pace di Firenze.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo
le controparti svoltovi difese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del
Giudice di pace di Firenze. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se
dovuto.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.