Decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28
Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,
come novellato
dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia),
nonché dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
NOTA
1: le novità apportate al d.lgs. 28/2010 dal d.lgs. 149/2022 sono riportate in grassetto.
La modifica all’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, apportata dal d.lgs. 28/2023 è riportata in rosso.
NOTA
2: per approfondimenti si veda la tabella (testo a
fronte, ante e post riforma) del testo di legge con tutte le modifiche, lo schema riassuntivo
delle principali novità in tema di mediazione, nonché lo Speciale
dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L.
206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo,
si intende per:
a) mediazione: l'attivita', comunque
denominata, svolta da un
terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca di
un accordo amichevole
per la composizione
di una
controversia, anche
con formulazione di una proposta
per la
risoluzione
della stessa;
b)
mediatore: la persona
o le persone
fisiche che,
individualmente
o collegialmente, svolgono la mediazione
rimanendo
prive,
in ogni caso, del potere
di rendere giudizi
o decisioni
vincolanti
per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una
controversia a seguito
dello
svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o
privato, presso il
quale puo'
svolgersi il
procedimento di mediazione
ai sensi del
presente
decreto;
e) registro: il registro degli
organismi istituito con
decreto
del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del
presente
decreto,
nonche', sino all'emanazione di tale
decreto, il registro
degli
organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23
luglio 2004, n. 222.
Art.
2
Controversie
oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per
la conciliazione di
una controversia
civile e commerciale
vertente su diritti
disponibili,
secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni
volontarie e
paritetiche
relative alle controversie civili e commerciali, ne' le
procedure
di reclamo e di conciliazione
previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art.
3
Disciplina
applicabile e forma degli atti
1.
Al procedimento di
mediazione si applica
il regolamento
dell'organismo
scelto dalle parti nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire
la riservatezza del
procedimento
ai sensi dell'articolo 9, nonche'
modalita' di nomina
del
mediatore che ne assicurano l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita'
al
corretto
e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione
non sono soggetti
a
formalita'.
4. La
mediazione puo' svolgersi
secondo modalita' telematiche
previste
dal regolamento dell'organismo nel
rispetto dell'articolo 8-bis.
Art.
4
Accesso
alla mediazione
1.
La domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui
all'articolo 2 e'
depositata da una
delle parti presso un
organismo nel luogo
del
giudice
territorialmente competente per la controversia. In caso di
piu' domande
relative alla stessa controversia,
la mediazione si
svolge davanti
all'organismo territorialmente
competente presso il
quale e'
stata presentata la
prima domanda. La
competenza
dell'organismo e'
derogabile su accordo delle parti. Per
determinare
il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. La
domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto
e le
ragioni
della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico,
l'avvocato e' tenuto
a informare
l'assistito della possibilita'
di avvalersi del
procedimento
di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi'
l'assistito dei casi in cui l'esperimento
del procedimento
di mediazione
e' condizione di
procedibilita' della domanda
giudiziale.
L'informazione deve essere fornita
chiaramente e per
iscritto.
In caso di violazione degli obblighi
di informazione, il
contratto
tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.
Il documento
che
contiene l'informazione e'
sottoscritto dall'assistito e deve
essere
allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Il
giudice
che verifica la mancata allegazione
del documento, se non
provvede
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa
la parte
della
facolta' di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di
procedibilita' e rapporti
con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa
a una
controversia in materia
di condominio, diritti
reali,
divisione,
successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione,
comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno
derivante da
responsabilita'
medica e sanitaria e da
diffamazione con il
mezzo
della stampa
o con altro
mezzo di pubblicita', contratti
assicurativi,
bancari e finanziari, associazione
in partecipazione,
consorzio,
franchising, opera, rete,
somministrazione, societa' di
persone e
subfornitura, e' tenuto
preliminarmente a esperire
il
procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui
al comma 1
l'esperimento del
procedimento di
mediazione e' condizione
di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' e' eccepita dal
convenuto, a
pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice
non oltre la
prima udienza. Il
giudice, quando rileva che la mediazione
non e'
stata esperita o e'
gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la
successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. A
tale udienza, il
giudice accerta se
la condizione di
procedibilita' e'
stata soddisfatta e, in mancanza,
dichiara
l'improcedibilita'
della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di
procedibilita' le parti
possono anche
esperire, per le
materie e nei
limiti ivi
regolamentati, le
procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo
7 settembre
2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera
b), della legge
14
novembre 1995, n.
481.
4. Quando
l'esperimento del procedimento
di mediazione e'
condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale, la
condizione
si considera
avverata se il primo incontro dinanzi
al mediatore si
conclude senza
l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non
preclude in ogni caso la
concessione dei
provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la
trascrizione della
domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non
si applicano:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia
sulle istanze di concessione e sospensione
della
provvisoria
esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di
licenza o sfratto, fino
al mutamento del
rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini
della composizione
della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura
civile;
d) nei
procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei
provvedimenti di
cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di
procedura civile;
e)
nei procedimenti di
opposizione o incidentali
di
cognizione relativi
all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di
consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel
processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice
del consumo, di cui
al decreto legislativo
6 settembre 2005,
n.
206.
Art. 5-bis
Procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo
1. Quando l'azione di
cui all'articolo 5,
comma 1, e'
stata
introdotta con
ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento
di
opposizione l'onere
di presentare la domanda
di mediazione grava
sulla parte
che ha
proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il
giudice alla prima
udienza provvede sulle istanze di concessione
e
sospensione della
provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento
del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa
la successiva
udienza dopo la
scadenza del termine
di cui
all'articolo 6.
A tale
udienza, se la
mediazione non e'
stata
esperita, dichiara
l'improcedibilita' della domanda
giudiziale
proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, revoca
il decreto
opposto e provvede sulle spese.
Art. 5-ter
Legittimazione in
mediazione dell'amministratore di condominio
1. L'amministratore del condominio e' legittimato
ad
attivare un
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale contenente
l'accordo di conciliazione
o la proposta
conciliativa del
mediatore sono sottoposti
all'approvazione
dell'assemblea
condominiale, la quale
delibera entro il
termine
fissato
nell'accordo o nella proposta con le
maggioranze previste
dall'articolo 1136
del codice civile. In caso di mancata approvazione
entro tale termine la conciliazione si
intende non conclusa.
Art. 5-quater
Mediazione demandata
dal giudice
1. Il
giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della
precisazione delle
conclusioni, valutata la natura
della causa, lo
stato
dell'istruzione, il comportamento
delle parti e
ogni altra
circostanza, puo'
disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento
di
un procedimento di
mediazione. Con la
stessa ordinanza fissa
la
successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6.
2.
La mediazione demandata
dal giudice e'
condizione di
procedibilita'
della domanda giudiziale. Si applica
l'articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1,
quando la mediazione
non
risulta esperita,
il giudice dichiara
l'improcedibilita' della
domanda giudiziale.
Art. 5-quinquies
(Formazione
del magistrato, valutazione
del
contenzioso
definito con mediazione demandata e collaborazione).
1. Il magistrato cura la propria formazione e
il proprio aggiornamento
in materia di
mediazione con la frequentazione di seminari
e corsi,
organizzati dalla
Scuola superiore della
magistratura, anche
attraverso le
strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui
all'articolo 11 del decreto
legislativo 5
aprile 2006, n. 160, la frequentazione
di seminari e
corsi di cui al
comma 1,
il numero e la qualita'
degli affari
definiti con
ordinanza di mediazione o mediante accordi
conciliativi
costituiscono,
rispettivamente, indicatori di
impegno, capacita' e
laboriosita' del
magistrato.
3. Le ordinanze con cui il
magistrato demanda le
parti in
mediazione e le
controversie definite a seguito della
loro adozione
sono oggetto di
specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio
giudiziario puo' promuovere,
senza
nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, progetti di
collaborazione con
universita', ordini degli avvocati,
organismi di
mediazione, enti
di formazione e
altri enti e
associazioni
professionali e di
categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,
per favorire il
ricorso alla mediazione demandata e la formazione in
materia di mediazione.
Art. 5-sexies
Mediazione su
clausola contrattuale o statutaria
1.
Quando il contratto,
lo statuto o
l'atto
costitutivo
dell'ente pubblico o privato prevedono
una clausola di
mediazione, l'esperimento
della mediazione e'
condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale. Se il tentativo
di
conciliazione
non risulta esperito,
il giudice o
l'arbitro, su
eccezione di
parte entro la
prima udienza, provvede
ai sensi
dell'articolo 5,
comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2.
La domanda di
mediazione e' presentata
all'organismo
indicato dalla
clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,
all'organismo individuato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una
durata non
superiore a tre mesi, prorogabile di
ulteriori tre mesi
dopo la sua
instaurazione e prima della sua
scadenza con accordo
scritto delle
parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre
dalla data di deposito
della domanda di
mediazione o dalla scadenza del termine fissato
dal
giudice per il deposito
della stessa e, anche nei casi
in cui il
giudice dispone il
rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a
sospensione
feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti
comunicano al giudice
la
proroga del termine di cui al comma 1.
Art.
7
Effetti
sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6
e il periodo
del rinvio
disposto
dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma
2 e dell'articolo 5-quater, comma 1,
non
si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n.
89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della
domanda di
mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un
mediatore e fissa
il primo incontro tra le parti, che deve
tenersi
non prima di venti
e non oltre quaranta giorni dal
deposito della
domanda, salvo
diversa concorde indicazione delle parti.
La domanda
di mediazione, la
designazione del mediatore, la
sede e l'orario
dell'incontro, le
modalita' di svolgimento della procedura,
la data
del primo incontro
e ogni altra informazione utile sono
comunicate
alle parti,
a cura dell'organismo, con
ogni mezzo idoneo
ad
assicurarne la
ricezione. Nelle controversie che
richiedono
specifiche
competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu'
mediatori
ausiliari.
2. Dal momento in cui la
comunicazione di cui
al comma 1
perviene a
conoscenza delle parti, la domanda di
mediazione produce
sulla prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale
e impedisce
la decadenza per
una sola volta. La parte puo' a tal fine
comunicare
all'altra parte
la domanda di
mediazione gia' presentata
all'organismo di
mediazione, fermo l'obbligo
dell'organismo di
procedere ai sensi
del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza
formalita' presso la
sede
dell'organismo di
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento
di
procedura
dell'organismo.
4.
Le parti partecipano
personalmente alla procedura
di
mediazione. In
presenza di giustificati motivi, possono
delegare un
rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei
poteri necessari
per la composizione
della controversia. I soggetti diversi
dalle
persone fisiche
partecipano alla procedura di mediazione
avvalendosi
di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti
e muniti dei
poteri necessari
per la composizione
della controversia. Ove
necessario, il mediatore
chiede alle parti di dichiarare i poteri
di
rappresentanza e ne
da' atto a verbale.
5. Nei casi previsti dall'articolo
5, comma
1, e quando
la
mediazione e'
demandata dal giudice, le parti
sono assistite dai
rispettivi
avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone
la funzione e le
modalita' di
svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le
parti
raggiungano un accordo
di conciliazione. Le
parti e gli
avvocati che le
assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine
di realizzare un
effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e'
redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i
partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi
dei consulenti presso
i tribunali. Il
regolamento di procedura
dell'organismo deve
prevedere le modalita' di calcolo e
liquidazione
dei compensi
spettanti agli esperti.
Al momento della
nomina
dell'esperto, le
parti possono convenire
la producibilita' in
giudizio della sua
relazione, anche in deroga all'articolo 9. In
tal
caso, la relazione
e' valutata ai sensi
dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura civile.
Art. 8-bis
Mediazione in
modalita' telematica
1.
Quando
la mediazione si
svolge in modalita' telematica, ciascun
atto del
procedimento e'
formato e sottoscritto nel
rispetto delle
disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale,
di cui al
decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso
a
mezzo posta
elettronica certificata o con altro servizio di
recapito
certificato
qualificato.
2.
Gli incontri si
possono svolgere con
collegamento
audiovisivo da remoto. I
sistemi di collegamento audiovisivo
utilizzati per gli
incontri del procedimento di mediazione assicurano
la contestuale,
effettiva e reciproca udibilita' e visibilita'
delle
persone
collegate. Ciascuna parte
puo' chiedere al
responsabile
dell'organismo di
mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il
mediatore forma un unico
documento
informatico, in formato nativo
digitale, contenente il
verbale e
l'eventuale accordo e
lo invia alle
parti per la
sottoscrizione mediante
firma digitale o
altro tipo di
firma
elettronica
qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e
quando la
mediazione e' demandata
dal giudice, il
documento
elettronico e'
inviato anche agli avvocati che lo
sottoscrivono con
le stesse
modalita'.
4. Il documento informatico, sottoscritto
ai sensi del comma 3,
e' inviato al
mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati,
ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5.
La conservazione e
l'esibizione dei documenti
del
procedimento di
mediazione svolto con
modalita' telematiche
avvengono, a
cura dell'organismo di
mediazione, in conformita'
all'articolo 43 del decreto legislativo n.
82 del 2005.
Art.
9
Dovere
di riservatezza
1.
Chiunque presta la
propria opera o
il proprio servizio
nell'organismo
o partecipa al procedimento di mediazione
e'
tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni
rese
e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e
alle informazioni acquisite
nel
corso delle sessioni separate
e salvo consenso
della parte
dichiarante
o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi'
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art.
10
Inutilizzabilita'
e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni
acquisite nel corso del
procedimento
di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente
il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o
proseguito
dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della
parte
dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni.
Sul
contenuto
delle stesse dichiarazioni e informazioni
non e' ammessa
prova
testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto
a deporre sul
contenuto
delle dichiarazioni
rese e delle
informazioni acquisite nel
procedimento
di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti
ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo
200 del codice di procedura penale e
si estendono le
garanzie
previste per il difensore dalle
disposizioni dell'articolo
103
del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conclusione del
procedimento
1. Se
e' raggiunto
un accordo di
conciliazione, il mediatore forma processo
verbale al
quale e' allegato
il testo dell'accordo medesimo. Quando
l'accordo
non e' raggiunto,
il mediatore ne
da' atto nel
verbale e puo'
formulare una
proposta di conciliazione da allegare
al verbale. In
ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione
se le
parti gliene fanno
concorde richiesta in
qualunque momento del
procedimento. Prima
della formulazione della proposta,
il mediatore
informa le parti
delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e'
formulata e comunicata alle
parti per
iscritto. Le parti
fanno pervenire al
mediatore, per
iscritto ed entro
sette giorni dalla comunicazione
o nel maggior
termine indicato
dal mediatore, l'accettazione o il
rifiuto della
proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo
diverso accordo delle parti, la
proposta non puo'
contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese
o alle
informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3.
L'accordo di conciliazione
contiene l'indicazione del
relativo valore.
4.
Il verbale conclusivo
della mediazione, contenente
l'eventuale
accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e
dagli altri
partecipanti alla procedura nonche' dal
mediatore, il
quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la
loro impossibilita'
di sottoscrivere e, senza indugio, ne
cura il
deposito presso
la segreteria dell'organismo. Nel
verbale il
mediatore da' atto
della presenza di coloro che
hanno partecipato
agli incontri e
delle parti che, pur
regolarmente invitate, sono
rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale
accordo di conciliazione
e' redatto in
formato digitale o, se in formato analogico,
in tanti
originali quante
sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre
ad un originale per
il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale
accordo depositato presso
la segreteria
dell'organismo e' rilasciata copia alle
parti che lo
richiedono. E'
fatto obbligo all'organismo di conservare copia
degli
atti dei procedimenti
trattati per almeno un
triennio dalla data
della loro
conclusione.
7. Se con l'accordo le parti
concludono uno dei
contratti o
compiono uno degli
atti previsti dall'articolo
2643 del codice
civile, per
procedere alla trascrizione dello
stesso la
sottoscrizione
dell'accordo di conciliazione deve essere
autenticata
da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
L'accordo raggiunto,
anche a seguito
della proposta del
mediatore, puo' prevedere
il
pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione
o inosservanza
degli obblighi
stabiliti ovvero per
il ritardo nel
loro
adempimento.
Art. 11-bis
Accordo di
conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
1.
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo
30 marzo 2001, n.
165, che sottoscrivono
un
accordo di
conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art.
12
Efficacia
esecutiva ed esecuzione
1. Ove
tutte le
parti aderenti
alla mediazione siano
assistite dagli avvocati,
l'accordo che sia
stato sottoscritto dalle
parti e dagli
stessi
avvocati, anche
con le modalita'
di cui all'articolo 8-bis,
costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare,
nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli
avvocati attestano
e certificano la conformita'
dell'accordo alle
norme imperative e
all'ordine pubblico. L'accordo di cui
al periodo
precedente deve
essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480,
secondo comma, del codice di procedura civile.
1-bis. In
tutti
gli altri casi
l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza
di parte,
con decreto del
presidente del tribunale,
previo
accertamento della
regolarita' formale e del rispetto
delle norme
imperative e
dell'ordine pubblico. Nelle
controversie
transfrontaliere di
cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal
presidente del tribunale nel cui circondario
l'accordo
deve avere
esecuzione.
2. Con
l'omologazione l'accordo costituisce
titolo esecutivo per
l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica
e per
l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
Art. 12-bis
Conseguenze processuali della
mancata partecipazione al procedimento di mediazione
1.
Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al
primo incontro del
procedimento di
mediazione, il giudice puo' desumere
argomenti di
prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo
comma, del codice
di procedura civile.
2.
Quando la mediazione
costituisce condizione di
procedibilita', il
giudice condanna la parte costituita
che non ha
partecipato al primo
incontro senza giustificato motivo al versamento
all'entrata del
bilancio dello Stato
di una somma
di importo
corrispondente al
doppio del contributo
unificato dovuto per il
giudizio.
3. Nei casi di cui
al comma 2,
con il provvedimento
che
definisce il giudizio,
il giudice, se
richiesto, puo' altresi'
condannare la
parte soccombente che
non ha partecipato
alla
mediazione al
pagamento in favore della controparte
di una somma
equitativamente
determinata in misura non superiore nel massimo
alle
spese del giudizio
maturate dopo la conclusione del
procedimento di
mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2,
il giudice trasmette
copia del
provvedimento adottato nei
confronti di una
delle
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al pubblico
ministero presso la
sezione giurisdizionale della
Corte dei conti,
e copia del
provvedimento
adottato nei confronti di uno dei
soggetti vigilati
all'autorita' di vigilanza competente.
Art.
13
Spese
processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde
interamente
al contenuto della
proposta, il giudice
esclude la
ripetizione
delle spese sostenute dalla
parte vincitrice che ha
rifiutato la
proposta, riferibili al
periodo successivo alla
formulazione
della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese
sostenute
dalla parte soccombente
relative allo stesso
periodo,
nonche' al
versamento all'entrata del
bilancio dello Stato
di
un'ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo
unificato
dovuto.
Resta ferma l'applicabilita' degli articoli
92 e 96,
commi primo, secondo e terzo, del
codice
di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si
applicano altresi' alle spese per
l'indennita' corrisposta al
mediatore
e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma
4.
2.
Quando il provvedimento
che definisce il
giudizio non
corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il
giudice, se
ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno
escludere la
ripetizione delle
spese sostenute dalla
parte vincitrice per
l'indennita'
corrisposta al mediatore
e per il
compenso dovuto
all'esperto
di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare
esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese
di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei
commi 1 e 2 non si
applicano
ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art.
14
Obblighi
del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e'
fatto divieto di
assumere
diritti
o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con
gli
affari
trattati, fatta eccezione per quelli
strettamente inerenti
alla
prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di
percepire
compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e'
fatto, altresi', obbligo di:
a)
sottoscrivere, per ciascun
affare per il
quale e'
designato, una dichiarazione
di indipendenza e di imparzialita'
secondo le formule
previste dal regolamento di procedura applicabile,
nonche' gli
ulteriori impegni eventualmente previsti
dal medesimo
regolamento;
b) comunicare immediatamente al
responsabile dell'organismo e
alle parti tutte le
circostanze, emerse durante la procedura,
idonee
ad incidere sulla
sua indipendenza e imparzialita';
c) formulare le proposte di
conciliazione nel rispetto
del
limite dell'ordine
pubblico e delle norme imperative;
d)
corrispondere
immediatamente a ogni
richiesta
organizzativa del
responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il
responsabile dell'organismo provvede
alla
eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua
la
diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la
mediazione
e'
svolta dal responsabile dell'organismo.
Art.
15
Mediazione
nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di
classe prevista dall'articolo
840- bis del
codice
di procedura civile, la conciliazione,
intervenuta
dopo la scadenza del termine per l'adesione,
ha effetto
anche
nei confronti degli aderenti
che vi abbiano
espressamente
consentito.
CAPO II-bis
Disposizioni sul
patrocinio a spese
dello Stato Nella mediazione
civile e commerciale
Art. 15-bis
Istituzione del
patrocinio e ambito
di applicabilità
1. E' assicurato, alle condizioni
stabilite nel
presente capo, il
patrocinio a spese dello
Stato alla parte
non
abbiente per
l'assistenza dell'avvocato nel
procedimento di
mediazione nei casi
di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto
l'accordo di
conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa
nelle controversie per
cessione di crediti
e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare
indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Art. 15-ter
Condizioni
reddituali per l'ammissione
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e'
titolare di un reddito imponibile
ai fini
dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante
dall'ultima
dichiarazione, non superiore all'importo
indicato dagli
articoli 76 e 77
del testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
Art. 15-quater
Istanza per l'ammissione anticipata
1. L'interessato che si trova nelle condizioni
indicate nell'articolo
15-ter puo'
chiedere di essere ammesso al patrocinio
a spese dello
Stato al fine di
proporre domanda di mediazione o di
partecipare al
relativo procedimento,
nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per
l'ammissione, a pena di
inammissibilita', e'
redatta e
sottoscritta in conformita' agli articoli 78,
comma 2, e
79, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 115
del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e
in
diritto utili a
valutare la non manifesta infondatezza della
pretesa
che si intende far
valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il
cittadino di Stato non
appartenente all'Unione
europea o l'apolide,
a pena di
inammissibilita', correda
l'istanza per l'ammissione con
una
certificazione
dell'autorita' consolare competente che
attesta la
veridicita' di
quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di
presentare tale
certificazione, l'istanza e'
corredata da una
dichiarazione sostitutiva
di certificazione, redatta
ai sensi
dell'articolo 47
del decreto del
Presidente della Repubblica
28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies
Organo competente a
ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato
1.
L'istanza per
l'ammissione
anticipata e' presentata, o personalmente
o a mezzo
raccomandata o a
mezzo posta elettronica certificata
o con altro
servizio elettronico
di recapito certificato qualificato,
dall'interessato o
dall'avvocato che ne ha autenticato la
firma, al
consiglio dell'ordine
degli avvocati del
luogo dove ha
sede
l'organismo di
mediazione competente individuato
in conformita'
all'articolo 4,
comma 1.
2. Entro venti giorni
dalla presentazione dell'istanza
per
l'ammissione, il
consiglio dell'ordine degli
avvocati, verificatane
l'ammissibilita', ammette
l'interessato al patrocinio,
in via
anticipata e
provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
3. Chi e' ammesso al
patrocinio puo' nominare
un avvocato
scelto tra
gli iscritti negli
elenchi degli avvocati
per il
patrocinio a
spese dello Stato,
istituiti presso i
consigli
dell'ordine del
luogo dove ha
sede l'organismo di
mediazione
competente individuato in conformita'
all'articolo 4, comma 1.
Art. 15-sexies
Ricorso
avverso il rigetto
dell'istanza per l'ammissione
anticipata
1. Contro
il rigetto dell'istanza
per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre ricorso,
entro
venti giorni dalla
comunicazione, avanti al presidente del
tribunale
del luogo in cui ha
sede il consiglio dell'ordine che ha adottato
il
provvedimento. Si
applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del
decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002.
Art. 15-septies
Effetti dell'ammissione anticipata
e sua conferma
1. L'ammissione anticipata al patrocinio
e' valida per
l'intero procedimento
di mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, non sono
dovute dalla parte
ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di
conciliazione, l'ammissione
e' confermata, su
istanza dell'avvocato, dal consiglio
dell'ordine
che ha deliberato
l'ammissione anticipata, mediante
apposizione del
visto di congruita'
sulla parcella.
4.
L'istanza di conferma
indica l'ammontare del
compenso
richiesto dall'avvocato ed
e' corredata dall'accordo di
conciliazione. Il
consiglio dell'ordine, verificata la
completezza
della
documentazione e la congruita' del compenso in base al
valore
dell'accordo
indicato ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, conferma
l'ammissione e
trasmette copia della parcella
vistata all'ufficio
competente del
Ministero della giustizia
perche' proceda alle
verifiche ritenute
necessarie e all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non puo'
chiedere ne' percepire
dal proprio
assistito compensi
o rimborsi a qualunque titolo, diversi
da quelli
previsti dal
presente capo. Ogni patto
contrario e' nullo
e si
applica l'articolo
85, comma 3, del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-octies
Determinazione, liquidazione
e pagamento dell'onorario e
delle spese dell'avvocato
1.
Con decreto del Ministro della giustizia,
adottato di concerto
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore delle
disposizioni attuative della legge 26 novembre
2021,
n. 206, sono
stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte
ammessa al
patrocinio a spese dello Stato a titolo
di onorario e
spese. Con il
medesimo decreto sono
stabilite le modalita'
di
liquidazione e di
pagamento, anche mediante riconoscimento di credito
di imposta o di
compensazione, delle somme determinate ai
sensi del
presente articolo,
nonche' le modalita' e i contenuti della
relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche
di autenticita'.
Art. 15-novies
Revoca del
provvedimento di ammissione
e ricorso avverso il
relativo decreto
1.
L'insussistenza dei
presupposti per
l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da
chiunque
accertata, anche
a seguito dei
controlli di cui
all'articolo
15-decies, comma 2,
e' comunicata al consiglio dell'ordine
che ha
deliberato
l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni
reddituali che
escludono
l'ammissione al patrocinio sono
immediatamente comunicate
dalla parte ammessa
o dal suo avvocato al consiglio
dell'ordine che
ha deliberato
l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni
previste dai commi
1 e 2, il
consiglio
dell'ordine, effettuate le verifiche
ritenute necessarie,
revoca l'ammissione
e ne da'
comunicazione all'interessato,
all'avvocato e
all'organismo di mediazione.
4.
Contro il provvedimento
di revoca l'interessato puo'
proporre ricorso,
entro venti giorni dalla comunicazione,
avanti al
presidente del
tribunale del luogo in
cui ha sede
il consiglio
dell'ordine che lo
ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2,
3
e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-decies
Sanzioni e
controlli da parte della Guardia di
finanza
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere
l'ammissione
al patrocinio a
spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione
corredata dalla dichiarazione sostitutiva
di certificazione,
attestante
falsamente la sussistenza delle
condizioni di reddito
previste, e' punito
ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del
decreto
del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies
Disposizioni finanziarie
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente capo,
valutato in 2.082.780
annui euro a
decorrere dall'anno 2023,
si
provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione
della delega per
l'efficienza del processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26 novembre 2021,
n. 206.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ed enti di formazione
Art.
16
Organismi
di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed
efficienza, sono
abilitati a costituire
organismi deputati, su
istanza della
parte interessata, a
gestire il procedimento
di
mediazione
nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini
dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo
mantenimento,
costituiscono requisiti di serieta':
a)
l'onorabilita' dei soci,
degli amministratori, dei
responsabili e dei
mediatori degli organismi;
b)
la previsione, nell'oggetto
sociale o nello
scopo
associativo, dello
svolgimento in via
esclusiva di servizi
di
mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle
controversie e di
formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a
non prestare i
servizi di
mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle
controversie quando
ha un interesse nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1
costituiscono requisiti di
efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la
capacita'
finanziaria, la qualita'
del servizio, la
trasparenza
organizzativa,
amministrativa e contabile, nonche' la
qualificazione
professionale del
responsabile dell'organismo e
quella dei
mediatori.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la
sospensione
e la
cancellazione degli iscritti,
l'istituzione di
separate
sezioni del registro per la
trattazione degli affari
che
richiedono
specifiche competenze anche
in materia di
consumo e
internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita'
spettanti
agli
organismi sono disciplinati con appositi
decreti del Ministro
della
giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con
il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di
tali
decreti
si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dei
decreti
del Ministro della giustizia 23 luglio
2004, n. 222
e 23
luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni
si conformano, sino
alla
medesima
data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo 141
del codice del
consumo, di cui
al decreto
legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro,
deposita
presso il Ministero della giustizia il
proprio regolamento
di procedura
e il codice
etico, comunicando ogni
successiva
variazione.
Nel regolamento devono essere
previste, fermo quanto
stabilito dal
presente decreto, le
procedure telematiche
eventualmente
utilizzate dall'organismo, in modo
da garantire la
sicurezza
delle comunicazioni e il rispetto
della riservatezza dei
dati. Al
regolamento devono essere
allegate le tabelle
delle
indennita'
spettanti agli organismi
costituiti da enti
privati e dei relativi criteri di
calcolo,
proposte per
l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai
fini
dell'iscrizione
nel registro il Ministero
della giustizia valuta
l'idoneita'
del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e'
esercitata dal Ministero
della
giustizia
e, con riferimento alla sezione per
la trattazione degli
affari
in materia di consumo di cui al comma 2, anche
dal Ministero
dello
sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di
diritto mediatori.
Gli
avvocati iscritti ad
organismi di mediazione
devono essere
adeguatamente
formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione
con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio'
finalizzati,
nel rispetto di quanto previsto dall' articolo
62 del
codice deontologico forense.
Dall'attuazione della presente
disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia
e' istituito, con
decreto
ministeriale,
l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto,
in conformita' all'articolo 16-bis,
stabilisce i
criteri per l'iscrizione,
la sospensione e la
cancellazione degli
iscritti, nonche' per
lo svolgimento
dell'attivita'
di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione
dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
a
decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
di
cui al presente comma costituisce per il
mediatore requisito di
qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e
la tenuta del
registro e dell'elenco
dei
formatori
avvengono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e
strumentali
gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente,
presso
il Ministero della giustizia e il Ministero
dello sviluppo
economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 16-bis
Enti di
formazione
1.
Sono abilitati a iscriversi
nell'elenco degli enti
di formazione in
materia di
mediazione gli enti
pubblici o privati che danno garanzie di serieta'
ed efficienza, come
definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di
formazione e' altresi'
tenuto a nominare
un responsabile scientifico
di chiara fama
ed
esperienza in
materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione
alternativa delle
controversie, il quale assicura la
qualita' della
formazione erogata
dall'ente, la completezza,
l'adeguatezza e
l'aggiornamento del
percorso formativo offerto e la
competenza ed
esperienza dei
formatori, maturate anche all'estero. Il
responsabile
comunica
periodicamente il programma formativo
e i nominativi
dei
formatori scelti al
Ministero della giustizia, secondo le
previsioni
del decreto di cui
all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui
all'articolo 16, comma
2, stabilisce
altresi' i
requisiti di qualificazione dei mediatori e dei
formatori
necessari per
l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei
rispettivi elenchi.
Art.
17
Risorse,
regime tributario e indennità
1. Tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di
conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della
presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione,
corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di
indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento
del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo
incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di
mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la
conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al
primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle
indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le
modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle
tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennita' per
le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le
maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento,
nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita'
dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del
valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 6.
Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' delladomanda giudiziale ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, ovverodell'articolo 5-quater, comma 2,
all'organismo non e' dovuta alcunaindennita' dalla parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede,
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle
mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita'
dimediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno
2010, in7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098milioni
di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di
euro per l'anno 2010 e 7,018milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia»
dicui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13novembre 2008, n. 181,
che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b)
quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per
l'efficienza del processo civile di cui all'articolo1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206.
Art.
18
Organismi
presso i tribunali
1.
I consigli degli
ordini degli avvocati
possono istituire
organismi
presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
e
utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente
del
tribunale.
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui
all'articolo 16.
Art.
19
Organismi
presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali
possono istituire, per le
materie
riservate alla loro competenza, previa
autorizzazione del
Ministero
della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale
e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli
organismi istituiti ai
sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
iscritti
al registro a semplice domanda, nel rispetto
dei criteri
stabiliti
dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito
d'imposta in favore
delle parti e
degli organismi di mediazione
1. Alle parti e' riconosciuto, quando e'
raggiunto l'accordo
di conciliazione, un
credito d'imposta
commisurato
all'indennita' corrisposta ai sensi
dell'articolo 17,
commi 3 e 4, fino a
concorrenza di euro seicento. Nei casi
di cui
all'articolo 5,
comma 1, e quando la mediazione
e' demandata dal
giudice, alle parti
e' altresi' riconosciuto un
credito d'imposta
commisurato al
compenso corrisposto al
proprio avvocato per
l'assistenza nella
procedura di mediazione, nei limiti
previsti dai
parametri forensi e
fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma
1 sono
utilizzabili
dalla parte nel
limite complessivo di euro seicento per
procedura e
fino ad un importo
massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le
persone fisiche e
di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.
In caso di
insuccesso della mediazione
i crediti d'imposta
sono
ridotti della
meta'.
3. E' riconosciuto un ulteriore
credito d'imposta commisurato
al contributo
unificato versato dalla parte del
giudizio estinto a
seguito della
conclusione di un accordo di conciliazione, nel
limite
dell'importo versato
e fino a
concorrenza di euro
cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione
e' riconosciuto un
credito
d'imposta commisurato
all'indennita' non esigibile
dalla parte
ammessa al
patrocinio a spese dello Stato
ai sensi dell'articolo
15-septies, comma
2, fino a un
importo massimo annuale
di euro
ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sei mesi
dalla data di
entrata in vigore delle
disposizioni attuative della
legge 26
novembre 2021, n.
206, recante delega
al Governo per
l'efficienza del
processo civile e per la revisione della
disciplina
degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie
e
misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti
in materia di
diritti delle
persone e delle
famiglie nonche' in
materia di
esecuzione forzata,
sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta
di cui al presente articolo, la
documentazione da
esibire a corredo
della richiesta e i
controlli sull'autenticita'
della stessa,
nonche' le modalita' di trasmissione in via
telematica
all'Agenzia delle
entrate dell'elenco dei beneficiari e dei
relativi
importi a ciascuno
comunicati.
6. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni
di
cui al presente
articolo, valutato in
euro 51.821.400 annui
a
decorrere dall'anno
2023, si provvede
mediante corrispondente
riduzione del Fondo
per l'attuazione della delega per
l'efficienza
del processo civile
di cui all'articolo 1, comma 39, della
legge 26
novembre 2021, n.
206.
7.
Il Ministero della
giustizia provvede annualmente
al
versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle
risorse
destinate ai
crediti d'imposta sulla contabilita'
speciale n. 1778
"Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio".
Art.
21
Informazioni
al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso
il Dipartimento
per
l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri
e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione
al pubblico attraverso apposite campagne
pubblicitarie,
in
particolare via internet, di informazioni
sul procedimento di
mediazione
e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
22
Obblighi
di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 21
novembre
2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto
il seguente:
«5-bis)
mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
giugno
2009,
n. 69;».
Art.
23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del
decreto legislativo 17
gennaio
2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni
del presente
decreto.
2. Restano ferme le
disposizioni che prevedono
i procedimenti
obbligatori di
conciliazione e mediazione,
comunque denominati,
nonche'
le disposizioni concernenti i procedimenti
di conciliazione
relativi
alle controversie di cui
all'articolo 409 del
codice di
procedura
civile. I procedimenti di cui al
periodo precedente sono
esperiti
in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art.
24
Disposizioni
transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma
1, acquistano
efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore
del
presente
decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2023