DIRITTO D'AUTORE


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31 gennaio 2021

5/21. Spese di mediazione: no esenzione bollo e spese per l’attività per mancato pagamento dell’indennità (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2021)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 28 luglio 2020 (Foglio Informativo n. 1/2021)

QUESITO

La notifica della diffida per mancato pagamento indennità all’organismo di mediazione e quella del verbale di mediazione e della fattura per l’indennità per l’attività mediazione rientrano nell’esenzione bollo e spese ex art. 17 comma 2 d.lgs. 28/2010?

RISPOSTA del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile.

Le attività propedeutiche o successive al procedimento di mediazione non possono considerarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” ai fini dell’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Pertanto, non ricadono nel regime di favore del citato art. 17, comma 2, la notifica della diffida per mancato pagamento dell’indennità di cui all’art. 17, stesso d.lgs. 28/2010, nonché la notifica del verbale di mediazione unitamente alla fattura concernente la liquidazione dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione, trattandosi di attività “esterne” al predetto procedimento, il cui nucleo è costituito dal tentativo di conciliazione ex art. 1, lett. c) stesso d.lgs.(I) (II).

(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

(II) Si veda l’art. 17, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2021 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

25 gennaio 2021

4/21. La partecipazione al procedimento di mediazione può essere oggetto di delega. Anche a favore del proprio difensore (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2021)

 => Tribunale di Roma, 15 settembre 2020 

Va ricordato che la Cassazione con sentenza n. 8473/19 rileva come la lettera dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 stabilisca la obbligatorietà della presenza delle parti al primo incontro, aggiungendo che la partecipazione non comporta che si tratti di attività non delegabile  (esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato, pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010). La partecipazione al procedimento di mediazione, pertanto può essere oggetto di delega. Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Roma 
Sentenza 
15 settembre 2020 

Omissis

La domanda di risoluzione proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.

La parte ricorrente, con la produzione del contratto posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione relativa alla durata, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1° co. c.c.

Dapprima occorre sottolineare che tra le parti è sorto un regolare contratto che deve essere ricondotto allo schema locatizio.

La questione preliminare sollevata dal conduttore in ordine alla procura speciale in sede di mediazione non può essere accolta. La Cassazione con sentenza n. 8473/19 rileva come la lettera dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 stabilisca la obbligatorietà della presenza delle parti al primo incontro, aggiungendo che la partecipazione “non comporta che si tratti di attività non delegabile”, recependo sul punto un orientamento già espresso da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398, per cui si deve ammettere “la possibilità di delegare ad un terzo 3 soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010”. La partecipazione pertanto può essere oggetto di delega.

Tale delega, secondo la sentenza de qua, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore.

Tanto premesso appare evidente che la procura speciale rilasciata a margine della istanza di mediazione depositata dalla stessa parte conduttrice raggiunga lo scopo secondo quanto statuito dalla S.C..

Andando ad analizzare la vicenda nel merito è a dirsi quanto segue.

Con sentenza n. 4575/2016 la omissis ha statuito in ordine alla validità del contratto azionato nel presente giudizio.

Tale dato vanifica ogni elemento di contestazione offerto dalla omissis ed esplicitato nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 426 c.p.c.

Nel caso che ci occupa il locatore ha tempestivamente ed utilmente inviato regolare disdetta inviata 1.2.2017 alla scadenza del secondo sessennio e tale dato non è in contestazione tra le parti.

Tanto basta per affermare che il contratto è venuto a cessare alla scadenza del 31.12.2019 pertanto parte conduttrice dev'essere condannata al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile situato in Roma, Via (omissis) fissando l'esecuzione al 4.1.2021 ex art. 17 bis L. 77/20.

La presente pronuncia assorbe e travolge in sé ogni altra questione sollevata dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi

€2.550,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- 4 IVA e CPA come per legge.

Esecutiva per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di omissis srl in persona del l.r.p.t., così provvede: dichiara la cessazione del contratto alla naturale scadenza del 31.12.2019; condanna omissis srl al rilascio in favore di parte attrice dell'immobile omissis fissando l'esecuzione al 4.1.2021 ex art. 17 bis L. 77/20; condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 2.550,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 gennaio 2021

3/21. Pendenza di altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: giustificato motivo del rifiuto di procedere alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2021)

 => Tribunale di Frosinone, 10 settembre 2020

La pendenza di un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti è circostanza da cui può desumersi che il rifiuto di procedere alla mediazione non è immotivato. Non va quindi accolta l'istanza ex art.8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 (I)

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Frosinone 
Sentenza 
10 settembre 2020

Omissis

Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio.

Va, innanzitutto, vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, la quale ha fondato l'eccezione sul disposto dell'art. 12 co. 2 del contratto di conto corrente oggetto di causa, in cui si legge che “per ogni eventuale controversia tra il Cliente e la Banca sarà ritenuto competente, alternativamente, il foro di Ancona, Macerata o Pesaro”.

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente, come nella specie, con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo (Cass. n. 18707/2014).

Nel merito della controversia.

In estrema sintesi, la parte opposta ha domandato in sede monitoria la condanna della controparte al pagamento del saldo negativo del conto (omissis), assistito da apertura di credito, e l'opposta ha eccepito la mancanza di prova sufficiente del credito e l'addebito, nel corso del rapporto, di interessi in misura superiore a quelli pattuiti e in assenza di comunicazione delle relative variazioni.

Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione, in punto di riparto dell'onere della prova, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13533/2001, per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

La banca opposta, a dimostrazione del titolo della pretesa avanzata, ha prodotto omissis. Pertanto, si ritiene che la banca abbia dato prova sufficiente dei titoli della pretesa azionata in sede monitoria.

Sui motivi di opposizione.

Sulla eccepita mancanza di prova del credito si è già detto al punto che precede.

L'opponente ha, poi, lamentato che la banca avrebbe variato i tassi di interesse del corso del rapporto, unilateralmente, in senso sfavorevole alla correntista e senza alcuna comunicazione, quindi in violazione del disposto dell'art. 118 T.U.B..

Tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rileva, che: nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo; qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Nel caso di specie, all'art. 9 co. 2 del contratto di conto corrente – clausola approvata specificamente dalla correntista – era prevista la facoltà della banca di variazione, anche sfavorevole per il cliente, delle pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo, e che le comunicazioni relative, previste dall'art. 118 cit., sarebbero state validamente effettuate mediante lettera semplice, anche inserita nell'estratto conto, o con la modalità di cui all'art. 3 del contratto (e cioè in forma cartacea, scelta dalla correntista nel contratto stesso, e all'indirizzo ivi indicato).

Sennonché, la banca opposta non ha fornito alcuna prova di aver effettivamente inviato all'odierna opponente gli estratti conto – che, ha dedotto, contenevano le comunicazioni di variazione – nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 118 cit..

Pertanto, le variazioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto, ricostruite dal c.t.u., devono ritenersi inefficaci.

La ricostruzione dei rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti alla luce dei criteri precedentemente illustrati.

Il c.t.u., attenendosi ai criteri dettati dal giudice istruttore e sopra ripercorsi e giungendo a conclusioni pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, ha proceduto alla complessiva ricostruzione dei rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti alla luce della documentazione contabile prodotta in giudizio, elaborando un'ipotesi di calcolo che ha tenuto conto dei quesiti formulati dal giudice.

In particolare, il c.t.u. ha calcolato che, epurato degli effetti delle variazioni del tasso di interesse intervenute nel corso del rapporto, il conto alla data di chiusura (7.5.2015) presentava un saldo negativo pari ad € 47.022,27.

Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, e l'opponente va condannata a pagare all'attuale titolare del credito l'importo di € 47.022,27, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo.

L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, e la condanna dell'opponente a pagare la gran parte del credito azionato in sede monitoria, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/6, e che la parte restante, liquidata come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, e all'attività effettivamente prestata, sia posta a carico della parte opponente.

Per le stesse ragioni le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico della parte opponente e di omissis s.p.a., quale mandataria di omissis s.r.l., in solido tra loro.

L'istanza ex art. art. 8 co. 4 bis d.lgs. n. 28/2010, formulata dalla parte opponente nei confronti di omissis s.p.a., all'epoca titolare del credito oggetto di causa, non può essere accolta, perché: nel corso del giudizio quest'ultima ha manifestato più volte la disponibilità a vagliare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia, tra l'altro nelle note autorizzate del 20.4.2016, precedenti all'avvio della mediazione; nelle stesse note rappresentava la difficoltà di pervenire ad un accordo stante la pendenza di un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti, circostanza, non contestata, da cui può desumersi che il rifiuto di procedere alla mediazione non sia stato immotivato.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 704/2015, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 12.6.2015, e condanna omissis s.r.l. a pagare a omissis s.p.a., quale mandataria di omissis s.r.l., la somma di € 47.022,27, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto ingiuntivo; dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/6; quanto alla parte restante, condanna omissis s.r.l. a rifondere a omissis s.p.a. le spese di lite relative alle fasi di studio e introduttiva, che liquida in € 2.305,84, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a omissis s.p.a. quale mandataria di omissis s.p.a. le spese di lite relative alla fase di trattazione/istruttoria, che liquida in € 1.433,34, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a omissis s.p.a., quale mandataria di omissis s.r.l., le spese di lite relative alla fase decisionale, che liquida in € 2.305,84, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente e di omissis s.p.a., quale mandataria di omissis s.r.l., in solido tra loro. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 gennaio 2021

2/21. Implicita natura perentoria del termine di 15 giorni concesso dal Giudice in caso di mancato svolgimento del procedimento mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2021)

=> Tribunale di Roma, 7 settembre 2020

A norma dell’art.5, comma 1-bis, d.lgs. 2872010, quando la mediazione c.d. obbligatoria non è stata esperita il giudice assegna “contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"; quindi, in questo caso, qualora all'udienza fissata dal Giudice risulti che il procedimento di mediazione non è stato iniziato, questi dichiarerà l'improcedibilità della domanda giudiziale con sentenza. Non rileva al riguardo che il termine in questione non sia stato definito espressamente 'perentorio' dalla legge. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. La implicita natura perentoria del termine di 15 giorni concesso dal Giudice in caso di mancato svolgimento del procedimento mediazione si evince dal fatto che esso mira a consentire di superare una situazione già attuale di improcedibilità; sembra illogico ritenere che il Giudice sia tenuto a concedere un altro termine se quello precedentemente assegnato non sia stato rispettato, così mantenendo il processo in un'anomala situazione di stallo, determinata dall'inerzia delle parti. D'altro canto, la possibilità di concedere un nuovo termine va esclusa anche considerando che la proroga dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori ed impedisce la concessione di un nuovo termine.

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma 
Sentenza 
7 settembre 2020 

Omissis

E' fondata l'eccezione di improcedibilità che risulta preclusiva dell'esame del merito. 

E' al riguardo da premettere che il legislatore, con un evidente scopo deflattivo è intervenuto, con il decreto legislativo 04/03/2010 n.28, sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

Con riferimento ad un significativo numero di controversie, tra le quali, per quel che interessa, rientrano quelle relative ai diritti reali, ha previsto l'obbligatorietà della mediazione configurandola "quale condizione di procedibilità della domanda negoziale", quindi in buona sostanza quale condizione di accesso alla tutela giurisdizionale. E' quindi da ricordare che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 d.lgs 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di diritti reali - come nella specie - "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, (...). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione." Ovvero, quindi, in quest'ultimo caso, all'udienza fissata dal Giudice risulti che il procedimento di mediazione non è stato iniziato, questi dichiarerà l'improcedibilità della domanda giudiziale con sentenza. 

Non rileva, poi, che il termine in questione non sia stato definito espressamente 'perentorio' dalla legge. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04). 

La implicita natura perentoria del termine di 15 giorni concesso dal Giudice in caso di mancato svolgimento del procedimento mediazione si evince dal fatto che esso mira a consentire di superare una situazione già attuale di improcedibilità; sembra illogico ritenere che il Giudice sia tenuto a concedere un altro termine se quello precedentemente assegnato non sia stato rispettato, così mantenendo il processo in un'anomala situazione di stallo, determinata dall'inerzia delle parti. 

D'altro canto, la possibilità di concedere un nuovo termine – come chiesto dalla parte opponente alla udienza del 11 settembre 2019 – va esclusa anche considerando che la proroga dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori ed impedisce la concessione di un nuovo termine (v. Cass. 17202/2013, 4448/13; 1064/05; 3406/04; 808/99; 11774/98). 

Sotto un ulteriore profilo va osservato che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice. 

Ne segue che, nella specie, non essendo stato introdotto il procedimento di mediazione nel termine fissato – di cui neppure è stata richiesta la proroga prima della scadenza o successivamente –, la domanda deve dichiararsi definitivamente improcedibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto omissis; condanna omissis al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, che si liquidano euro 2.738,00 per compensi, oltre accessori come per legge. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 gennaio 2021

1/21. MEDIA Magazine n. 1 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2021)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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 N. 1/21  Gennaio 2021


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2021
 

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