DIRITTO D'AUTORE


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30 aprile 2018

22/18. Mediazione attivata tardivamente: no all’improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2018)

=> Corte di appello di Milano, 24 maggio 2017

Con riferimento alla questione se il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio (art. 5 d.lgs. 28/2010), situazione - quest’ultima - che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario, va affermato che qualora il tentativo di mediazione sia stato comunque esperito (nella specie con esito negativo), il giudice deve rilevare che la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si è in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine (ordinatorio) inizialmente assegnato.
Ed infatti, il termine in questione, corrispondente a quello indicato dall’art. 5 cit. senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo, non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c.; invero, nessuna norma della legge in esame attribuisce allo spirare di quel termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione e lo spirare del termine per l’attivazione del procedimento di mediazione non è previsto dalla legge come processuale (posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale). Inoltre lo stesso principio di effettività dei diritti, immanente al diritto di accesso alla giustizia cui si conforma la legge sulla mediazione, imporrebbe di non considerare come penalizzanti termini che la legge non definisce come perentori, e che chiaramente si devono definire come regolatori degli interessi in gioco. Nella specie poi non consta che il procedimento di mediazione si sia concluso oltre il termine di tre mesi di sospensione previsto ex lege come perentorio per espletare il tentativo di mediazione, e quindi con eventuale eccessiva dilazione del diritto di agire (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2018

Corte di appello di Milano
Sezione I
Sentenza
24 maggio 2017

Omissis

Svolgimento del processo

1. In data 03.03.2015 il sig. C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis emesso dal tribunale di Monza per la somma di € 115.433,18 in favore di I. S.p.a. quale procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.a. Nell’opporsi al decreto ingiuntivo C. deduceva la falsità della propria sottoscrizione sulla fideiussione, costituente il titolo in base al quale gli era stato ingiunto il decreto ingiuntivo.
Il giudice, alla prima udienza del 16.7.2015, rilevava che la controversia rientrava tra quelle per cui è stata reso obbligatorio il tentativo di mediazione e assegnava i termini di legge per avviare detto procedimento. L’opponente avviava tardivamente il procedimento di mediazione telematica che dava esito negativo all’incontro del 16.12.2015.
2. In data 21.01.2016, il Tribunale di Monza con sentenza omissis respingeva l’opposizione dichiarandola improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione nel termine assegnato e confermava il decreto ingiuntivo.
3. Avverso la suddetta decisione omissis svolgeva appello con atto di citazione notificato regolarmente alla controparte, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine di 15 giorni indicato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione fosse inutilmente spirato senza richiesta di proroga. Assumeva l’appellante che il termine di legge non fosse da ritenersi perentorio e che il successivo esperimento del tentativo di mediazione fosse idoneo a precludere qualsiasi censura di improcedibilità o inammissibilità dell’atto di citazione in opposizione. Nel merito l’appellante insisteva per l’espletamento della CTU grafologica a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria prodotta da controparte a fondamento del proprio credito, cui era immediatamente stata annessa la richiesta di verificazione da parte della convenuta opposta.
4. Alla prima udienza del 28 giugno 2016 la Corte disponeva la CTU richiesta.
5. Esperita la CTU grafologica nel corso del giudizio di appello, la controversia giungeva nella fase decisionale per l’udienza del 28 febbraio 2017, sulle conclusioni sopra indicate.

Motivi della decisione

6. Le questioni su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sono le seguenti: questione uno: sulla improcedibilità della controversia per tardivo esperimento del procedimento di mediazione; questione due: sulla sussistenza dell’obbligo fideiussorio del Sig. C.
Sulla prima questione
7. Il giudice di prime cure ha rilevato come il mancato rispetto del termine di quindici giorni, fissato per l’instaurazione del procedimento di mediazione da parte dell’opponente, su cui grava il relativo onere, comporta l’improcedibilità dell’opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (richiamando Cass. 24629/2015).
In specie, la procedura conciliativa avrebbe dovuto essere attivata entro il 31.07.2015. Quindi, rilevato che il deposito della relativa istanza da parte del sig. C. era stata inoltrata solo in data 18.11.2015, il giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile l’opposizione.
8. L’appellante C. deduce come il deposito tardivo della domanda di mediazione (avvenuto il 18.11.2015) non potrebbe essere assimilato al mancato deposito della istanza, oltre tutto per un tentativo di mediazione che ha dato esito negativo. Difatti, nonostante l’istanza di mediazione fosse stata depositata tardivamente, il procedimento di mediazione si è comunque svolto, integrando così la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Opinione della Corte
9. Ritiene questa Corte che, nel caso in esame, la sentenza n. 24629/2015 della Corte di cassazione che, con riguardo all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ha distribuito gli oneri tra le parti, e in particolare ha gravato di detto onere il debitore opponente, non rilevi nel caso concreto, ove si discute in merito al preteso mancato rispetto da parte del debitore opponente del termine di 15 giorni indicato dal giudice quale termine per attivare detto procedimento. Difatti in tale circostanza il procedimento di mediazione è stato sì attivato dall’opponente (e dunque da una parte processuale), ma con ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questa Corte dunque è chiamata a decidere se il mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per avviare il tentativo di mediazione, alla stregua della legge sulla mediazione processuale, possa ritenersi equivalente al mancato tentativo di mediazione nei casi in cui esso sia previsto come obbligatorio, situazione - quest’ultima - che certamente determina l’improcedibilità del giudizio ordinario.
10. Rispetto a tale evenienza, la Corte rileva come il termine assegnato dal giudice corrisponda a quello di quindici giorni indicato dalla legge nell’art. 5 del d.lgs 28/2010 senza alcuna indicazione del carattere perentorio del medesimo. Quindi, considerando che il tentativo di mediazione è stato comunque esperito (con esito negativo), il giudice avrebbe dovuto rilevare che la condizione di procedibilità dell’azione giudiziale si era in ogni caso avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine (ordinatorio) inizialmente assegnato.
Ed infatti, il termine di quindici giorni non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c.
Lo spirare di tale termine, invero, non avrebbe neanche dovuto
condurre il giudice a ritenere necessaria una richiesta di proroga del termine, una volta fosse inutilmente spirato, circostanza che avrebbe avuto come effetto (questo sì paradossale) di allungare ulteriormente i termini di espletamento del tentativo di mediazione. Difatti il procedimento di mediazione costituisce una parentesi (giustappunto un’alternativa) del procedimento ordinario; e non può ritenersi come un’appendice di quest’ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali.
11. Invero, nessuna norma della legge in esame attribuisce allo spirare di quel termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione come, viceversa, affermato dal primo giudice. Lo stesso principio di effettività dei diritti, immanente al diritto di accesso alla giustizia cui si conforma la legge sulla mediazione, imporrebbe di non considerare come penalizzanti termini che la legge non definisce come perentori, e che chiaramente si devono definire come regolatori degli interessi in gioco.
Nella normativa in esame, invero, l’unico termine perentorio stabilito dalla legge (v. art. 6, comma 1, d.lgs. n.28 del 4.3.2010, come modificato dalla L. n. 98 del 9.8.2913), è riferito al termine di sospensione di tre mesi del giudizio che il giudice non potrebbe superare per consentire l’espletamento del tentativo di mediazione, sia esso obbligatorio che demandato dal giudice (v. art. 6 “ 1. il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”).
Sempre secondo la legge, l’esperimento del tentativo di mediazione vale come condizione di procedibilità dell’azione, la quale a sua volta non è sottoposta ad alcun termine se non a quello ordinario previsto eventualmente dalla legge (v. prescrizione o decadenza processuale prevista in caso di opposizione a decreto ingiuntivo). Pertanto sarebbe del tutto incoerente ritenere che un termine riferito al particolare e alternativo procedimento di mediazione possa incidere così pesantemente sui diritti processuali delle parti.
12. Il caso portato all’esame della Corte, invero, non involge neanche la questione inerente al superamento, da parte del giudice, del termine di tre mesi di sospensione previsto ex lege come perentorio per espletare il tentativo di mediazione, ma solo quello attinente al tardivo esperimento del tentativo di mediazione entro il termine di quindici giorni che lo stesso giudice di prime cure ha indicato essere sì un termine ordinatorio, ma non prorogabile in assenza di istanza di parte rivolta al giudice. Del resto, a questa Corte non consta che il procedimento di mediazione si sia concluso oltre il termine di sospensione indicato dal giudice, e quindi con eventuale eccessiva dilazione del diritto di agire (fatto di cui nessuna parte si è lamentata).
13. In conclusione, si deve assumere che nel procedimento de quo, nonostante il tentativo di conciliazione sia stato espletato, il giudizio ordinario di opposizione al decreto ingiuntivo sia stato erroneamente dichiarato improcedibile, da parte del giudice di primo grado, sul rilievo dello spirare di un termine per l’attivazione del procedimento di mediazione che non è previsto dalla legge come processuale, posto che il procedimento di mediazione non è assimilabile al procedimento ordinario e costituisce uno strumento di risoluzione delle liti alternativo al procedimento ordinario e giurisdizionale. Sicché, la mancata osservanza di un termine finalizzato a regolare un procedimento alternativo a quello giurisdizionale, non potrebbe certamente avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario e, tanto meno, essere interpretata alla stregua di un mancato avveramento di una condizione di procedibilità dell’azione, con definitiva compressione del diritto d’azione costituzionalmente protetto.
14. Un’interpretazione di diverso senso, difatti, aprirebbe un vulnus nella stessa legge di mediazione di derivazione comunitaria che, se nella versione nazionale scelta dal legislatore interno ha previsto come obbligatorio il tentativo di mediazione nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili, come imprescindibile condizione di procedibilità, rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e convenzionale (v. art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione del diritti dell’Uomo).
15. Per tale motivo, la Corte ritiene che nel caso specifico non possa operare la causa di improcedibilità ravvisata d’ufficio dal giudice, rendendosi necessario riformare in questo punto la sentenza impugnata.
Conseguentemente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in esame, essendo stato inutilmente esperito il tentativo di mediazione previsto come obbligatorio dalla legge, deve essere considerato procedibile.
16. Sotto il profilo degli effetti di tale dichiarazione di procedibilità dell’azione resa in sede di appello, per un giudizio che non si è svolto nel primo grado perché erroneamente dichiarato improcedibile, valgono i principi comuni che regolano il processo d’appello, non potendo la controversia regredire alla fase di primo grado (mancandone i presupposti di legge indicati tassativamente nell’art. 354 c.p.c. quali cause di rimessione del giudizio al primo giudice).
Pertanto, la questione sottoposta all’esame della Corte deve essere considerata nel merito in questa fase di appello.
17. Per questo motivo la Corte ha ritenuto di dovere ammettere ed espletare la CTU grafologica richiesta dalla parte opposta mediante istanza di verificazione, della quale si terrà conto ai fini della decisione.
Sulla seconda questione
omissis
Sulle spese
23. Attesa la sostanziale soccombenza dell’opponente appellante, le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie , Iva e CPA , e quelle di tale fase di giudizio, liquidate in € 5.000,00 , oltre spese forfettarie, spese di CTU separatamente liquidate, oneri per Iva e CPA , sono poste a carico dell’appellante in favore della parte appellata, convenuta opposta.

PQM

La Corte d’appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto: in riforma della sentenza n. 156/2016 del tribunale di Monza, dichiara procedibile l’opposizione a decreto
ingiuntivo; nel merito, respinge l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da C. nei confronti di I. S.P.A., confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto; condanna C. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate in € 4000,00, oltre spese forfettarie , Iva e CPA , e di quelle della fase di appello, liquidate in € 5.000,00, oltre spese forfettarie, spese di CTU separatamente liquidate, e oneri per Iva e CPA, in favore della parte appellata I. S.P.A.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

20 aprile 2018

21/18. Opposizione a decreto ingiuntivo, altro contrasto con la tesi della Cassazione: l’onere della mediazione è del creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2018)

=> Tribunale di Napoli Nord, 15 dicembre 2017

Il tribunale ritiene di dissentire dall’orientamento espresso da Cass. 24629/15 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016) in quanto interpretazione che vìola il principio di difesa, stabilendo l’onere della mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte (l’opponente) che, invece, ha come unico strumento per contrastare la pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del processo di opposizione (I) (II) (III).



(III) Per approfondimenti si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2018

Tribunale di Napoli Nord
Ordinanza
15 dicembre 2017

Omissis

a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità;

b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell’art. 115 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso l’organismo di mediazione;

c) le finalità perseguite dal legislatore impongono di ritenere che le ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. Infatti, seguendo una differente interpretazione della normativa si concluderebbe che il legislatore ha previsto non un onere della parte attrice di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore con l’istituto della mediazione;

d) l’onere di impulso, nel termine di cui al dispositivo, deve essere posto a carico di chi presenta la domanda giudiziale e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della parte opposta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è da ritenersi parte in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria di cui la fase di opposizione rappresenta mera prosecuzione eventuale. Il tribunale ritiene di dissentire dall’orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di legittimità con provvedimento 24629/15 secondo cui l’ingiungente creditore, attraverso il decreto ingiuntivo, ha sceltola linea deflativa coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo e che l’opponente ha il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Invero, il legislatore dispone l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico di colui che vuole far valere in giudizio un diritto e, questa disposizione non può essere interpretata violando il principio di difesa e stabilendo, in via ermeneutica, l’onere, in caso di opposizione al titolo monitorio, della parte che, invece, ha interesse e necessità di introdurre un giudizio di merito al fine di far accertare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere con l’ingiunzione. Invero, l’opponente ha come unico strumento per impugnare il titolo e, quindi, per contrastare la pretesa di controparte fondata su un provvedimento idoneo a passare in giudicato, l’attivazione del processo di opposizione. Infine, il legislatore prevede, in caso di instaurazione del processo di opposizione, che la mediazione deve essere attivata solo dopo il provvedimento del giudice rispetto alla esecutorietà del titolo monitorio, stabilendo, quindi, l’onere dell’opponente di iniziare il giudizio di “impugnazione” del decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale;

e) la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 28/10, mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza;

f) l’art. 8 prevede che il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8 co. 3) e il successivo art. 14 co. 2 lett. c), nel delineare gli obblighi del mediatore prevede espressamente che lo stesso debba formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. È previsto che il mediatore nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, possa nominare uno o più mediatori ausiliari;

g) l’art. 13 D.lgs. 28/10 detta il regime giuridico delle spese del giudizio successivo allo svolgimento della procedura di mediazione- In particolare l’art. 13 cit dispone: “1.Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”.

PQM

Rigetta l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; con riferimento alla procedura di mediazione adotta le seguenti disposizioni: a) che parte opposta esperisca il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege entro il termine di gg. 15 a decorrere dal 2.1.2018; b)che a cura della parte attivante il procedimento sia trasmessa copia del presente provvedimento al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositate, presso l’organo di mediazione, copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro; c) che il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle parti e se del caso previa nomina da parte dell’organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di esperto iscritto all’albo anche del Tribunale, formuli, come previsto dalla legge, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti; d) che le parti comunichino l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria almeno 10 gg prima dell’udienza, nota che dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore. Fissa la prossima udienza omissis.

Si comunichi

Aversa, 15.12.2017.
Il Giudice istruttore Dr. A. S. Rabuano

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 aprile 2018

20/18. Rinvio dell’incontro, mancata comunicazione, lesione del contraddittorio, nullità della procedura, rinnovazione della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2018)

=> Tribunale di Messina, 10 maggio 2017

Qualora l’incontro di mediazione sia stato rinviato, ma tale rinvio non sia stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione), la mancata partecipazione non può considerarsi ingiustificata (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010). Anzi, tale lesione del contraddittorio determina la nullità della procedura di mediazione; va quindi disposta la rinnovazione della mediazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2018

Tribunale di Messina
10 maggio 2017

Omissis

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ---;
vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della mediazione;
rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del contraddittorio;
rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati omissis, è stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione);
rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del omissis, è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 29.9.2015;
rilevato, peraltro, che la omissis ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun avviso;
ritenuto che la mancata partecipazione della omissis e delle altre parti non possa considerarsi ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del presente provvedimento da parte della Cancelleria;

PQM

Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata; ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017. Rinvia la causa all’udienza omissis per verificare l’esito della mediazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.

Messina, 10 maggio 2017
Il Giudice
dott.ssa Milena Aucelluzzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

9 aprile 2018

19/18. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2018)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 3i dicembre 2017 (1).

Con riferimento al quarto trimestre 2017, hanno risposto alla richiesta dati del Ministero 463 Organismi su 615.
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 18%), di diritti reali (circa il 15%), di condominio (circa il 13%) e di locazione (circa il 12%).
Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 48,2% dei casi e quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43% dei casi.
Anche tali dati, sebbene leggermente più positivi rispetto ai trimestri precedenti del 2017, sono sostanzialmente in linea con le precedenti rilevazioni.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti (patti di famiglia, successioni ereditarie e divisione), nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (circa il 77%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre meno del 10% alla mediazione volontaria o facoltativa. Circa il 13% dei procedimenti afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 31.12.2017
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

84
16.175

ORGANISMI PRIVATI

383
82.567

ORDINE AVVOCATI

101
55.291

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

47
1.424

Totale complessivo

615
155.457

Si registra pertanto un calo del numero degli organismi (specie di quelli privati).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 77% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione l’85% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati in linea con le rilevazioni trimestrali precedenti, sebbene con riferimento al 2016 si registra un aumento percentuale della scelta di farsi assistere da un difensore anche nella mediazioni volontarie.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui detta durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 129 giorni (1.1.2017-31.12.2017); dato in leggera crescita rispetto ai 115 giorni del 2016 e 103 del 2015.


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

882 gg
(dato: 2016)

Procedimento di mediazione

129 gg
(dato: 1.1.2017-31.12.2017;
con aderente comparso e accordo raggiunto)


La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 aprile 2018

18/18. MEDIA Magazine n. 4 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2018)

MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 4/18  Aprile 2018

Numero interamente dedicato alla giurisprudenza: si segnala, in particolare, Tribunale di Pavia, 9 marzo 2017, in Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2018, in tema, tra l’altro, di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, relativamente al caso in cui non venga concessa la provvisoria esecuzione.


GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2017

=> Tribunale di Termini Imerese, 15 novembre 2017

=> Cassazione civile, 18 gennaio 2018, n. 1237

=> Tribunale di Roma, 4 ottobre 2017


SEGNALAZIONI - EVENTI

I° CONGRESSO NAZIONALE

de LaNuovaProceduraCivile

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA” 

26 aprile 2018, 12.30 – 19.30 

ROMA

Tribunale Ordinariosala Occorsio, via Golametto 11

Giustizia predittiva in ambito amministrativo
Giustizia predittiva in ambito penale
Giustizia predittiva in ambito civile
Giustizia predittiva ed alternative dispute resolution
Giustizia predittiva e nuove tecnologie
Conclusioni:
Stefano SCHIRO’ (Presidente I° Sezione Civile, Suprema Corte di  Cassazione)
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Verrà presentato un software tributario predittivo.
E’ stato chiesto l’accreditamento presso il CdO degli Avvocati di Roma, ai fini della formazione continua.

Per prenotarsi all’evento, si prega di inviare un’email a info.dirittoavanzato@gmail.com

PER CONSULTARE PROGRAMMA ED ELENCO RELATORI 
tra cui Magistrati (anche appartenenti alle Giurisdizioni superiori), Professori (anche ordinari) e docenti universitari, Avvocati:
www.lanuovaproceduracivile.com/i-congresso-nazionale-de-la-nuova-procedura-civile-giustizia-predittiva/

REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2018
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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