DIRITTO D'AUTORE


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28 settembre 2023

34/23. Vietato il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2023)


=> Corte di Cassazione, 24 luglio 2023, n. 22038

 

L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità (I).

 

(I) si veda l’art.5, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

sezione II

ordinanza n. 22038

24 luglio 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

 

1. Nell'anno 2014 C.C. conveniva avanti il Tribunale di Oristano M.G. e M.A., premettendo di condurre in affitto un fondo attraversato da un canale per lo scolo delle acque che tramite un tubo posto sotto una strada di penetrazione agraria (c.d. scavalcafosso) si ricongiunge ad analogo canale realizzato sul terreno di convenuti per consentire il deflusso dell'acqua piovana sino al mare attraverso un sistema di stagni. Asseriva che nell'anno 2013 il fondo da lei condotto in affitto aveva subito un anomalo e abbondante ristagno di acqua causato dall'omessa ripulitura del canale dei M.. Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla perfetta tenuta e manutenzione del detto canale e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

2. Costituendosi in giudizio, M.A. e M.G. contestavano le circostanze allegate dall'attrice.

3. Precedentemente all'instaurazione del procedimento di cognizione ordinaria l'attrice aveva promosso un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., rigettato dal Tribunale di Oristano che nel successivo procedimento a cognizione piena, concesso alle parti il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ha poi respinto anche la domanda di merito con sentenza n. 474/2017 resa ex art. 281 sexies c.p.c.

4. Avverso tale decisione C.C. ha proposto appello, censurando la sentenza - per quanto in questa sede rileva - per avere denegato l'invocata remissione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., termine che era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per lo spiegamento del procedimento di mediazione, in pendenza del quale ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa.

5. Con sentenza n. 861/2019 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il motivo di gravame con cui era stato criticato il diniego della rimessione in termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. Sostiene la Corte che lo stesso difensore di parte attrice aveva richiesto la concessione dei termini previsti dalla norma appena citata, implicitamente rinunciando alla eccezione relativa alla mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza della mediazione obbligatoria. Difettava poi nel caso in esame, secondo la Corte cagliaritana, il presupposto dell'art. 153 c.p.c., posto che la difesa dell'attrice non aveva addotto una causa lei non imputabile a giustificazione dell'omesso deposito delle memorie da lei stesse richieste.

6. Avverso tale decisione C.C. ha promosso ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

7. Hanno resistito con controricorso M.A. e M.G., eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 360 comma 1, 348-ter comma 5 e 100 c.p.c. e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il suo rigetto.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 157 comma 3 c.p.c., contestando la sentenza impugnata là dove la stessa ha rigettato il motivo di appello proposto avverso la sospensione del procedimento per l'espletamento della mediazione obbligatoria.

A detta della ricorrente, una volta che il giudice ha disposto il previo esperimento del procedimento di mediazione, è preclusa allo stesso la possibilità di concedere i termini per deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. in quanto la condizione di procedibilità della domanda sospende per sua natura tutti i termini processuali, imponendo di attendere che la stessa si sia avverata prima di istruire la causa.

2. Il motivo è fondato.

Rientrando tra gli istituti deflattivi del contenzioso - ora potenziato dalla "riforma Cartabia" (d. lgs. n. 149/2022) - e introdotta con l'intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre l'elevato livello delle pendenze del processo civile, la mediazione disciplinata dal d. lgs. n. 28 del 2010, modificato dal D.Lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, (come in più occasioni confermato dalla giurisprudenza di legittimità: tra le tante Cass. n. 8473/2019) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questa deve essere assolta prima dell'esercizio dell'azione giudiziale (cfr. art. 5 comma 1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l'udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l'avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l'avverarsi della condizione di procedibilità richiesta.

Nel caso in esame il giudice di prime cure ha dato inizio al processo, come si legge a pag. 10 del ricorso, assegnando alla udienza del 10.06.2015 contestualmente alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e il termine di 15 gg. dalla data dell'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Il deposito delle memorie istruttorie è stato autorizzato, pertanto, prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso Giudice, su eccezione tempestivamente proposta della parte.

La disciplina della condizione di procedibilità in esame si intreccia con il processo civile sia in ordine al compimento o meno delle attività successive all'assegnazione del termine (per l'individuazione del termine utile dell'esperimento della procedura di mediazione cfr., ad es., Cass. n. 40035/2021), sia in ordine alle attività che, dopo tale assegnazione, possono essere compiute in sede giudiziaria.

Soccorre a quest'ultimo riguardo l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 238/2010, che specifica quali sono le uniche attività che il giudice può compiere nelle more dello svolgimento della mediazione, ossia la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (a ciò si aggiunge per la parte la possibilità di trascrivere comunque, nei giudizi che lo prevedano, la domanda giudiziale). Restano pertanto esclusi tutti i provvedimenti che sono privi di tale carattere e che, per loro natura, attengono alla prosecuzione del procedimento giudiziale. La norma in questione non può che essere di stretta interpretazione, posto che essa introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità, giustificata da esigenze di celerità processuale.

Come affermato anche in altro precedente di questo Giudice, il procedimento di mediazione obbligatoria "si pone per dir così ‘a monte' dell'inizio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile" (Cass. n. 34814/2022, pag. 4 in motivazione).

La richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. nel caso oggetto di giudizio rientrava nell'attività difensiva della parte ma non poteva certo vanificare la condizione di procedibilità imposta dalla legge.

La Corte di Appello di Cagliari ha dunque errato nell'applicare al caso in esame il principio della sanatoria della nullità (art. 157 comma 3 c.p.c., prospettando una implicita rinuncia del ricorrente all'eccezione proposta) e della rimessione in termini, esclusa perché la parte non avrebbe dimostrato di essere stata impossibilitata al deposito delle memorie istruttorie per causa a lei non imputabile. Era infatti assolutamente preclusa al giudice la possibilità di concedere, contestualmente al termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, anche i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dunque di proseguire oltre nella trattazione della causa in assenza del previo accertamento della verifica della condizione di procedibilità dell'azione.

Ne' può parlarsi di rinuncia implicita ad una eccezione (quella del mancato espletamento della mediazione obbligatoria) che, una volta proposta e accolta dal giudice, vincola questi al rispetto delle prescrizioni poste dal d. lgs. n. 28/2010 ed appare quindi sottratta alla disponibilità sostanziale e processuale della parte.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 238/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità ".

4. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 settembre 2023

33/23. DM 1 agosto 2023: mediazione obbligatoria e demandata, onorario avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2023)

Per approfondimenti si veda il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023), nonché lo SPECIALE dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 agosto 2023

Determinazione,   liquidazione   e    pagamento,    anche    mediante

riconoscimento  di  credito  di  imposta,   dell'onorario   spettante

all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a  spese  dello  Stato

nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del  decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del  decereto-legge

12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 novembre 2014, n. 162.

(23A04556)

(GU n.183 del 7-8-2023)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  149,  «Attuazione

della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al  Governo  per

l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina

degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e

misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di

esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al  decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  recante  «Attuazione  dell'art.  60

della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione

finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e

commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche  al  decreto-legge

12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla  legge

10   novembre   2014,   n.   162,   recante   «Misure   urgenti    di

degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione

dell'arretrato in materia di processo civile»;

  Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto  legislativo

4 marzo 2010, n. 28 che regolano  l'accesso  al  patrocinio  a  spese

dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura

di mediazione;

  Visto in particolare,  l'art.  15-octies,  comma  1,  del  predetto

decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del

Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata

in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,

n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte

ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e

spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di

liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito

di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del

presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa

richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'»;

  Visti gli articoli da 11-bis a  11-undecies  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10

novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio  a  spese

dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura

di negoziazione assistita;

  Visto in particolare,  l'art.  11-octies,  comma  1,  del  predetto

decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro

della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle

disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  sono

stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte  ammessa  al

patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il

medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione  e  di

pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di

compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente

articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta

e i controlli applicabili, anche di autenticita'»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,

«Regolamento  recante  la  determinazione  dei   parametri   per   la

liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi

dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

  Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322  recante

«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della

legge 23 agosto 1988, n. 400»;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice

in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'

espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                               Oggetto

 

  1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all'avvocato

della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure

di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalita'

di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente

credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

                               Art. 2

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «richiedente»: l'avvocato che ha assistito una  parte  ammessa

al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di mediazione o di

negoziazione assistita e che e' legittimato a presentare l'istanza di

determinazione del compenso, di riconoscimento del credito di imposta

o di pagamento ai sensi del presente decreto;

    b) «ODM»: organismo di  mediazione.  L'ente  pubblico  o  privato

presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in

conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

    c) «numero d'ordine del ODM»: il  numero  attribuito  al  ODM  al

momento dell'iscrizione al registro  in  conformita'  al  regolamento

adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto  legislativo,  n.  28

del 2010;

    d) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal

regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.   16   del   decreto

legislativo n. 28 del 2010;

    e) «numero identificativo del  procedimento  di  mediazione»:  il

numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli

affari di mediazione;

    f)  «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la

composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della

mediazione;

    g)  «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione

assistita da avvocati svolta in  conformita'  alle  disposizioni  del

Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

    h)  «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista

dall'art. 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

    i)  «accordo  di  negoziazione»:   l'accordo   che   compone   la

controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita  da

avvocati;

    l) «COA»: il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  davanti  al

quale si svolge la procedura prevista dagli articoli e  da  15-bis  a

15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e  dagli  articoli

da  11-bis  a  11-undecies  del  decreto-legge  n.  132   del   2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

    m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la  gestione  delle

richieste relative al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione

e  nella  negoziazione  assistita  predisposta  dal  Ministero  della

giustizia - Dipartimento transizione digitale;

    n)  «CIEId»:  l'identita'  digitale  rilasciata  al  cittadino  e

associata alla Carta d'identita' elettronica;

    o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su

supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

    p) «SPID»: il sistema pubblico dell'identita'  digitale,  di  cui

all'art. 64 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  83  «Codice

dell'amministrazione digitale»;

    q)  «PEC»:  posta  elettronica   certificata.   Il   sistema   di

comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di

un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai

terzi;

    r) «Codice iPA»: l'indice dei  riferimenti  univoci  dell'ufficio

pubblico competente per l'emissione della fattura  elettronica  e  il

suo indirizzamento;

    s) «Ministero»: il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per

gli affari di giustizia;

    t)  «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi

organizzativa del Ministero;

    u) «Equitalia»: Equitalia Giustizia S.p.a., societa' in house del

Ministero della giustizia;

    v) «SID»:  Sistema  interscambio  flussi  dati.  L'infrastruttura

trasmissiva  dell'Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  societa',  enti  e

ditte individuali.

                               Art. 3

 

Disposizioni generali sulle modalita' di presentazione della  domanda

  di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni

 

  1. Le istanze disciplinate dal presente decreto  sono  proposte,  a

pena di inammissibilita', tramite la piattaforma accessibile dal sito

giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di  livello

due e CNS.

  2.  Ciascun  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della

domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e  14

del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del  27  aprile  2016,  sul  trattamento  dei  propri  dati

personali per la valutazione  della  domanda  di  determinazione  del

compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta

di pagamento.

  3. Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni

previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma

di cui al comma 1, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

indicato dal richiedente.

  4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto,  il  COA  accede

alla piattaforma previa registrazione, ai sensi  degli  articoli  16,

comma 12, e  16-ter  del  decreto-legge  18  gennaio  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  5. Il possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  e'

attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa.

Sezione I

Determinazione del compenso spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta

 

                               Art. 4

 

                     Determinazione del compenso

 

  1. Ai fini del presente decreto all'avvocato che assiste  la  parte

ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  procedimenti  di

mediazione e  negoziazione  assistita  spetta  il  compenso  previsto

dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10

marzo 2014, n. 55, ridotto della meta'.

                               Art. 5

 

Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a  spese

                             dello Stato

 

  1. L'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi  3  e

4, del decreto legislativo n. 28 del  2010  e  dall'art.  11-septies,

commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:

    a)  gli  estremi  identificativi  del  COA  che  ha  adottato  il

provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio  a  spese  dello

Stato;

    b) le generalita' della parte assistita dal richiedente,  ammessa

al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

    c)  il  valore  e  la  data  di  sottoscrizione  dell'accordo  di

conciliazione o di negoziazione sulla base del quale  il  richiedente

ha calcolato il proprio compenso;

    d) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi

dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando

l'accordo definisce una controversia nei  casi  di  cui  all'art.  5,

comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;

    e)  il  numero  del  procedimento  di  mediazione   e   la   data

dell'accordo di conciliazione quali  risultanti  dai  registri  degli

affari di mediazione;

    f) fuori dal caso di cui  alla  lettera  e),  gli  estremi  della

ricevuta  attestante  la  trasmissione,  mediante   piattaforma   del

Consiglio  nazionale  forense,  dell'accordo  di   negoziazione,   in

conformita' all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del  2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

    g) la dichiarazione di volonta'  del  richiedente  di  avvalersi,

alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

  2. L'istanza di cui al comma 1 e' inoltre corredata:

    a) dalla parcella proforma emessa per le  prestazioni  svolte  in

favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

    b) dalla dichiarazione  della  parte  ammessa  al  patrocinio  in

ordine alla permanenza, al  momento  dell'accordo,  delle  condizioni

reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto  legislativo  n.  28

del 2010 e dall'art.  11-ter  del  decreto-legge  n.  132  del  2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

                               Art. 6

 

         Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine

 

  1. Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non

ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese  dello

Stato comunica al richiedente il diniego di adozione  della  delibera

di congruita', annotando sulla  piattaforma  l'esito  negativo  della

domanda.

  2. Se non procede ai sensi del  comma  1,  il  COA,  verificata  la

corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore  del

compenso  indicato  nell'istanza  di  conferma,  dimidiato  ai  sensi

dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto  dall'art.

15-septies, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2010  e

dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando

la delibera  di  congruita'  e  annotandola  sulla  piattaforma.  Con

l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.

                               Art. 7

 

               Verifiche e provvedimenti del Ministero

 

  1. Ricevuta la  comunicazione  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  il

Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, ne da' immediata comunicazione al COA

per gli adempimenti di competenza.

  2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il  Ministero,  effettuate

le  verifiche  ritenute  necessarie,  con  provvedimento   del   capo

Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida  la  delibera  di

congruita' e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con

le modalita' di cui all'art. 8 o, alternativamente, di  cui  all'art.

13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

  3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il  Ministero

ritiene di non convalidare la delibera, ne da' comunicazione al COA e

all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale  comunicazione,  puo'

presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3,  del

decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies,  comma  3,

del decreto-legge n. 132 del  2014,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 162 del 2014.

  4. Le verifiche previste dal presente decreto sono  effettuate  dal

Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di

apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..

Sezione II

Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati

 

                               Art. 8

 

Termini per la presentazione  della  domanda  di  riconoscimento  del

                         credito di imposta

 

  1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art.  5,

comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento  di  convalida

previsto dall'art. 7, comma 2,  emette  fattura  elettronica  e  puo'

presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta,  a  pena

di inammissibilita', tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure  tra  il

1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

                               Art. 9

 

            Procedure di utilizzo del credito di imposta

 

  1. Il credito  di  imposta,  riconosciuto  ai  sensi  del  presente

decreto, e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data  di

ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1,  tramite

modello  F24,  presentato,  a  pena  di  rifiuto  dell'operazione  di

versamento, esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a

disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito  di

imposta utilizzato  in  compensazione  non  puo'  eccedere  l'importo

comunicato  dal  Ministero,  a  pena  di  scarto  dell'operazione  di

versamento.

                               Art. 10

 

                Comunicazioni e procedure di recupero

 

  1. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro

il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il

15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito  d'imposta

spettante in relazione a  ciascuna  delle  richieste,  osservando  le

priorita' delle comunicazioni previste dall'art. 11, comma 1.

  2. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  e'

accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta

oggetto del presente decreto, in  conseguenza  del  mancato  rispetto

delle condizioni richieste o  della  non  eleggibilita'  delle  spese

sulla  base  delle  quali  e'  stato  determinato  il  beneficio,  il

Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo

2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di

interessi e sanzioni secondo legge.

  3. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti

d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'   di

controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero

che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di

interessi e sanzioni ai sensi del comma 2.

                               Art. 11

 

                          Trasmissione dati

 

  1. Ai fini di cui all'art. 9, il Ministero,  almeno  cinque  giorni

prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda,

trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema

avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e

organizzative  adeguato  al  rischio  presentato   dal   trattamento,

l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e  l'importo

del  credito  d'imposta  concesso.  Con  le  stesse  modalita'   sono

comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,  dei

crediti d'imposta concessi.

  2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il

sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato

il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.

                               Art. 12

 

                           Cause di revoca

 

  1.  Il  credito  di   imposta   e'   revocato   se   e'   accertata

l'insussistenza dei  requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al

presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene

dati o dichiarazioni non veritiere. Sono  fatte  salve  le  eventuali

conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In

caso di revoca del credito di imposta si  provvede  al  recupero  del

beneficio indebitamente fruito ai sensi dell'art. 10.

Sezione III

Procedura di pagamento

 

                               Art. 13

 

    Richiesta di pagamento dell'importo riconosciuto all'avvocato

 

  1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art.  5,

comma 1, lettera g), per il pagamento  dell'importo  riconosciuto  ai

sensi dell'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica  intestata  al

Ministero, completa di apposito codice IPA.

  2. Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1,  emette  il

mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito

capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per

gli affari di giustizia.

Capo II

Monitoraggio statistico e trattamento dati

 

                               Art. 14

 

Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai

  sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2010,

  n. 28

 

  1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42  del

decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale,  a  partire

dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino  alla

decorrenza  del  termine  previsto  dalla  predetta  norma  dei  dati

relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto  legislativo

n. 28 del 2010, distinti per  materia.  Decorso  il  termine  di  cui

all'art. 42 del predetto decreto legislativo  n.  149  del  2022,  il

Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal  presente

articolo solo in caso di permanenza  della  procedura  di  mediazione

come condizione di procedibilita' nei casi  previsti  dall'  art.  5,

comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

  2. Per le finalita' previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini

statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di

cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  15,  entro  il  31

gennaio di ogni anno.

  3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla

cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

                               Art. 15

 

                   Trattamento dei dati personali

 

  1. Il Ministero, i COA e l'Agenzia delle entrate sono titolari  dei

trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attivita'

di  competenza,  ai  fini  della   determinazione,   liquidazione   e

pagamento, anche mediante il riconoscimento di  credito  di  imposta,

dell'onorario dell'avvocato ai sensi del presente decreto.

  2. Il Ministero e' titolare  dei  trattamenti  dei  dati  personali

effettuati mediante la piattaforma di cui  all'art.  3,  comma  1,  e

assicura che tali  trattamenti,  anche  quando  effettuati  ai  sensi

dell'art. 7, comma 4, avvengono  adottando  le  misure  necessarie  a

garantire  il  rispetto  dei  principi  di  liceita',  correttezza  e

trasparenza nei confronti degli  interessati,  di  limitazione  della

finalita',  di  minimizzazione  dei  dati,   di   limitazione   della

conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati

fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformita'

agli articoli 5 e 25 del regolamento  (UE)  n.  2016/679.  Quando  il

trattamento e' effettuato dal Ministero avvalendosi di  personale  di

Equitalia giustizia S.p.a. questa assume il ruolo di responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del  regolamento  (UE)  n.

2016/679. Per le finalita' di cui al primo periodo,  il  Dipartimento

per gli affari di giustizia  del  Ministero,  previa  valutazione  di

impatto  sulla  protezione  dei  dati  ai  sensi  dell'art.  35   del

regolamento (UE) n. 2016/679,  adotta  un  disciplinare  tecnico  nel

quale sono individuate:

    a) le misure tecniche e  organizzative  volte  ad  assicurare  un

adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti

dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione

non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a

dati personali, nel rispetto dell'art. 32  del  regolamento  (UE)  n.

2016/679, che comprendono,  tra  le  altre,  la  registrazione  delle

operazioni  effettuate  sulla  piattaforma  da  parte  dei   soggetti

autorizzati, ai fini della verifica della liceita'  dei  trattamenti,

per finalita' di controllo interno e per garantire l'integrita' e  la

riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la

protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che  dovessero

verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

    b) gli attributi associati alle identita' digitali  degli  utenti

della  piattaforma   acquisiti   nell'ambito   delle   procedure   di

autenticazione  informatica,   limitandoli   ai   dati   strettamente

necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

    c) le misure in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali

necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e  dei  controlli

da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

    d) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti

fondamentali e gli interessi dell'interessato in  caso  di  eventuale

trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti  alle

categorie di cui agli  articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  n.

2016/679 eventualmente rilevabili dall'indicazione della  materia  ai

sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del presente decreto;

    e) le misure adottate per garantire  un  accesso  selettivo  alle

informazioni da parte dei soggetti  autorizzati  e  le  altre  misure

poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

  3. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati

per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente  allo  scopo

di consentire lo svolgimento delle attivita' e i  controlli  previsti

dal  presente  decreto  e  fino   alla   definizione   di   eventuali

contenziosi.

  4. I dati personali raccolti ai sensi degli articoli  5  e  13  del

presente decreto, sono trattati esclusivamente per  la  finalita'  di

cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT, per le attivita'  svolte

ai sensi dell'art.  14,  ai  soli  fini  statistici,  in  conformita'

all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, degli  articoli  104  e

seguenti del decreto legislativo n. 30  giugno  2003,  n.  196,  alle

«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di  ricerca

scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale»

di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n.  515  del  Garante  per  la

protezione dei dati personali e al decreto  legislativo  6  settembre

1989, n. 322.

Capo III

Controllo e monitoraggio della spesa

 

                               Art. 16

 

            Regolazione contabile del credito di imposta

 

  1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto

e' determinato nell'ambito  delle  risorse  stanziate,  sull'apposito

capitolo di bilancio dello  stato  di  previsione  del  Ministero,  a

decorrere dall'anno 2023.

  2. Per consentire la regolazione contabile del credito  di  imposta

riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma  2,  il  Ministero  provvede

annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare

delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilita'

speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

                               Art. 17

 

                      Monitoraggio della spesa

 

  1. Il Ministero  provvede  al  monitoraggio  della  spesa  previsto

dall'art. 43 del  decreto  legislativo  n.  149  del  2022,  per  gli

interventi previsti dagli articoli  15-bis  e  seguenti  del  decreto

legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art.  11-bis  e  seguenti

del decreto-legge n. 132 del  2014,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi  della  piattaforma  di  cui

all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

  2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi  del  comma  1  emergono

scostamenti  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'art.

15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui  all'art.

11-undecies del  decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative  risorse

stanziate in bilancio, salva l'adozione  di  altre  misure  idonee  a

compensare tale scostamento,  il  Ministero  procede  in  conformita'

all'art. 43 del decreto legislativo n.  149  del  2022,  al  fine  di

garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato  nell'anno

precedente e con le modalita' di  cui  all'art.  37,  comma  17,  del

decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

                               Art. 18

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi

adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 19

 

                         Disposizioni finali

 

  1.  Il  presente  decreto,  trasmesso  ai  competenti   organi   di

controllo, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 1° agosto 2023

 

                                          Il Ministro della giustizia

                                                    Nordio           

Il Ministro dell'economia

    e delle finanze

       Giorgetti

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 2215

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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