DIRITTO D'AUTORE


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15 dicembre 2021

50/21. La mediazione nella legge delega 26 novembre 2021, n. 206 di riforma del processo civile (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2021)

Legge 26 novembre 2021, n. 2021
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata
(in GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo
civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi
processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto
della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge.

…omissis…

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i
decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura
di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi
fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione
dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura
prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il
riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei
limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore
riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo
unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a
seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione
del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in
favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non
esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio
della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di
spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali
scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il
corrispondente aumento del contributo unificato;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del
monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area di applicazione
della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge
e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con
opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle
materie nelle quali dette procedure possono intervenire;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via
preventiva, in materia di contratti di associazione in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di
somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo
restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando
l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere
necessariamente assistite da un difensore e la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della
mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma
1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come
condizione di procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce
delle risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza
della procedura di mediazione come condizione di procedibilita';
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei
procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve
presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il regime del
decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto
la condizione di procedibilita';
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della
procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione
personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle questioni
controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilita' per le parti del procedimento di
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un
proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri
necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le
persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di
mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della
controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione
ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile,
salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge
o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato ad
attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi,
e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la
proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata
approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta
del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita'
per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che
la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente
valutata dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e
sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa,
e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici
e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una
laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata
formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza del
procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei
requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le
modalita' della loro documentazione per l'iscrizione nel registro
previsto dalla medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione
dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche'
degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del
responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici
giudiziari, le universita', nel rispetto della loro autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente
la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la
tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti
alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi
di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di
detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o
comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione
della carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con
modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con
collegamenti da remoto;

…omissis…

22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 sono adottati altresi' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

…omissis…

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.
89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la
stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a
strumenti alternativi per la risoluzione della controversia
costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di
una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione
personale al procedimento di mediazione anche successivamente al
primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti
di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e,
per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione
d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale,
preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della
medesima udienza;

…omissis…

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 dicembre 2021

49/21. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2021)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2021 (1).

Con riferimento al terzo trimestre dell’anno, gli organismi rispondenti sono stati 376 su 575. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se va segnalato che nel primo trimestre dell’anno gli organismi rispondenti erano stati 394 su 582.

Dall’inizio del 2021, si registrano 121.948 procedimenti iscritti.

Nella rendicontazione si dà atto che nel periodo di riferimento le iscrizioni collegate a inadempienti legati al COVID sono state 3.749, pari al 3% del totale. Il dato è ottenuto sommando le 730 iscrizioni nella specifica materia «Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter» , introdotta nel terzo trimestre 2020, e le iscrizioni nelle materie già esistenti, dovute a inadempimenti connessi con le misure di contenimento COVID, pari a 3.019 (2). 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono poi quelle in tema di diritti reali (14,1%), contratti bancari (13,7%), locazione (12,7%), e condominio (12,5%). Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato.

Si segnala, inoltre, la crescita dei procedimenti in tema di contratti assicurativi che nel 2021 hanno superato la soglia del 10%. 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 46,5% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 26,8% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 44,9% dei casi. Tale dato risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, oltre che nel fornire strumenti alle parti e agli organismi per raggiungere, quantomeno, la soglia – che sarebbe significativa, anche mediaticamente – del 50% di successo (3). 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

Si confermano poi le alte percentuali di comparizione dell’aderente in procedimenti in materia di inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (pari al 60,8%), sebbene nella rendicontazione annuale 2020 la percentuale riscontrata era addirittura pari al 70,3%.

A ciò si aggiungono anche le liti in tema di Contratti bancari, con una percentuale di comparizione dell’aderente del 53%. 

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (circa 85%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco meno dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Il 13,1% dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa. 

La maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo si registra quando la mediazione viene svolta prima dell’instaurazione del processo: mediazione volontaria o facoltativa e mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (circa 30% dei casi).

In generale, dai dati emerge che la mediazione ha maggiore probabilità di successo se svolta prima del processo (in modo volontario o obbligatorio), mentre i casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata). 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia. 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2019

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

73

8.842

 

ORGANISMI PRIVATI

 

357

66.581

 

ORDINE AVVOCATI

 

106

36.919

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

37

554

 

Totale complessivo

 

573

112.896

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’82% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale, mentre l’88% i chiamati in mediazione è assistito da un avvocato. 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 173 giorni; dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se si registra un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni. 

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202021.pdf

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) Si veda Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)

(3) Si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2021 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 dicembre 2021

48/21. MEDIA Magazine n. 12 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2021)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 12/21  dicembre 2021

 

L’Osservatorio compie 10 anni di attività. Grazie a tutti! 

 

GIURISPRUDENZA


Causa revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: no alla mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2021)
=> Tribunale di Bergamo, 13 maggio 2021


Interruzione della decadenza: cosa si intende per comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti? (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2021)
=> Tribunale di Busto Arsizio, 23 aprile 2021


Controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2021)
=> Tribunale di Bologna, 22 aprile 2021



NORMATIVA E PRASSI

CircolareMinistero giustizia 9.9.2021 sull’obbligo di comunicazione di cui all'art. 8,c. 1, d.lgs. 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2021)

 

COMMENTI

SPINA,L’obbligo di comunicazione della domanda di mediazione e del primo incontroalla parte chiamata (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2021)

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

PRIMO ORALE ESAME AVVOCATO - CASI DI DIRITTO CIVILE E PENALE (L. VIOLA)

 

REDAZIONE APERTA


Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazioni, pubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: osservatoriomediazionecivile@gmail.com

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2021
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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