DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

26 febbraio 2018

12/18. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018: la mediazione nella Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2018)

Di seguito, estratto della Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia – anno 2017, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

L’estratto riporta i passaggi della Relazione dedicati all’istituto della mediazione civile e commerciale (il grassetto rosso è a cura della Redazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile).

Per approfondimenti si veda IL FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO.

…omissis…

SETTORE CIVILE

…omissis…

2. Interventi in favore della degiurisdizionalizzazione

Con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) è stata introdotta una disposizione con la quale si è inteso mettere a regime la disciplina dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione, per la quale il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 aveva previsto un’efficacia di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, della suddetta disciplina dell’obbligatorietà. Si sono così preservati gli esiti positivi assicurati dall’istituto che ha garantito una significativa riduzione del numero del contenzioso giudiziale.
Dai dati statistici relativi alle pendenze dei procedimenti civili si è rilevato, per l’anno 2015, una contrazione del 9,5% delle medesime rispetto all’anno precedente, da porsi, almeno per una parte, in correlazione con l’entrata a regime della disciplina dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione che costituisce, sempre per il medesimo anno, l’81,6% dei procedimenti di mediazione esperiti. Il dato riportato è di indubbio rilievo, ove si consideri che, sempre dai detti rilievi statistici, si ricavava che le mediazioni obbligatorie iscritte nell’anno 2015 erano state 151.469 e che nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione, il 43,2% delle volte esse si erano chiuse con accordo, evitandosi, in tal modo, di portare la controversia dinanzi al giudice.
Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, un dato in crescita è rappresentato dal numero degli accordi raggiunti rispetto al totale dei procedimenti iscritti presso gli organismi di mediazione (primo semestre 2017 pari al 12%); se si considerano solo i procedimenti in cui l’aderente compare almeno al primo incontro (si tratta di circa il 50% degli iscritti) la percentuale sale al 26/27%. In tema di ADR, vanno altresì segnalati gli incentivi fiscali alla negoziazione assistita disposti con decreto ministeriale 30 marzo 2017 (GU Serie Generale n. 77 del 01-04-2017), Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

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AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

20 febbraio 2018

11/18. Mediazione attivata oltre il termine (perentorio) assegnato dal giudice: improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2018)

=> Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2017

La natura perentoria del termine di cui all’art. 5, d.lgs. 28/2010 (che può desumersi anche in via interpretativa) deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza (l’improcedibilità della domanda). Pertanto, qualora l’istanza di mediazione sia stata presentata a termini (abbondantemente) scaduti, va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In caso dunque di opposizione a decreto ingiuntivo, attivata con ritardo la mediazione, senza che i resistenti siano comparsi, l’opposizione va dichiarata improcedibile e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo. Difatti, si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione (soluzione che si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2018

Tribunale di Vicenza
Sezione prima
Sentenza
11 gennaio 2017

Omissis

Va preliminarmente esaminata la questione emersa già all’udienza del omissis e relativa al mancato deposito dell’istanza di mediazione da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto se così fosse il procedimento sarebbe improcedibile, assorbendo la dichiarazione di improcedibilità ogni altra questione.
All’udienza odierna parte ricorrente ha depositato due verbali emessi dall’organismo di mediazione omissis dai quali risulta che né al primo incontro fissato per il omissis né al secondo incontro fissato per il omissis i resistenti sono comparsi.
Tuttavia, come emerge dal verbale in data omissis, la domanda di mediazione è stata presentata in data 18.11.2016 e dunque a termini, come assegnati dal giudice all’udienza del 21.06.2016, abbondantemente scaduti.
Come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il termine di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è perentorio.
Infatti, la natura perentoria del termine deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza ovvero l’improcedibilità della domanda.
A sostegno della suesposta interpretazione va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
Pertanto l’opposizione è improcedibile.
Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, con la conseguenza che una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. D’altro canto tale soluzione si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto, quali ad esempio la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., la costituzione tardiva dell’opponente ex art.647 c.p.c. o la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. ipotesi tutte nelle quali è previsto che, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione o l’estinzione del giudizio, il decreto ingiuntivo acquisti esecutività (art. 653 c.p.c.).
Pertanto, giuste le considerazioni sue esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo omissis emesso dal Tribunale di Vicenza in data omissis; condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € omissis per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Vicenza, 12 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Mirella Ventura

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

15 febbraio 2018

10/18. Mediazione obbligatoria, esito positivo, parte ammessa al gratuito patrocinio: sì alla liquidazione delle spettanze del difensore (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2018)

=> Tribunale di Bologna, 13 settembre 2017

L’art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprende la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale (art. 5, d.lgs. 28/2010) anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo (I) (II). Vanno quindi liquidate le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l'attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2018

Tribunale di Bologna
Decreto del presidente del Tribunale
13 settembre 2017

Omissis

esaminata l'istanza di liquidazione del compenso dell'avv. ---, difensore di ---, ammessa a patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di divisione ereditaria definito a seguito di mediazione presso l'organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
considerato che si tratta di liquidare le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per l'attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria, positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore;
esaminati gli atti e la documentazione allegata;
rilevato che al professionista istante spetta la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore della cliente nell'ambito del preliminare obbligatorio procedimento di mediazione (n. ---) per le perspicue, pregevoli e ragionevoli argomentazioni esposte in analogo precedente del Tribunale di Firenze, prodotto dall'istante;
ritenuto che l'articolata e completa motivazione del giudice fiorentino nella sentenza del 13.12.2016 va qui richiamata per relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolte in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui ci si occupa;
che va in conclusione condivisa l'affermazione della richiamata sentenza secondo cui "l'art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d'altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio";
ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale), va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell'art 130 D.P.R. n. 115/ 2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma terzo del citato D.M. ("per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente");
che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26 mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un compendio stimato 103.500 euro;
che trattandosi di un valore nell'intorno dei 26 mila euro il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a 3 mila euro, determinandosi cosi il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2012, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a 1.500,00 euro, oltre alle spese generali pure esse ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento della domanda dell'avv. --- liquida in favore del medesimo per la difesa di ---, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, n. ---, la somma di € 1.500,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.
Si comunichi.

Bologna, 11 settembre 2017.

Il Presidente
Francesco M. Caruso

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

9 febbraio 2018

9/18. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018: la mediazione nella relazione di Giovanni MAMMONE, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2018)


Di seguito, estratto della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017 di Giovanni MAMMONE in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2018, Roma, 26 gennaio 2018 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

L’estratto riporta i passaggi della Relazione dedicati all’istituto della mediazione civile e commerciale (il grassetto rosso è a cura della Redazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile).

Per approfondimenti si veda IL FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO.

PARTE PRIMA
LA GIUSTIZIA IN ITALIA NEL 2017

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3. La situazione della giustizia civile e penale

II. La giustizia civile

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Impatto leggermente decrescente rispetto al periodo precedente nel periodo luglio 2016-giugno 2017 ha avuto l’istituto della mediazione. Come noto si tratta di un istituto conciliativo la cui obbligatorietà è circoscritta solo ad alcune tipologie di controversie, articolato su molteplici organismi conciliativi. Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale, può rilevarsi che le stime e le proiezioni compiute dagli uffici statistici del Ministero della Giustizia consentono di affermare che a livello nazionale nel periodo 1° aprile 2016-30 giugno 2017 sono stati attivati mediamente circa 68.000 procedimenti di mediazione a trimestre, con una diminuzione percentuale complessiva dell’8% rispetto al 1° aprile 2015-30 giugno 2016. Anche quest’anno, comunque, è significativo che nel periodo suddetto siano stati promossi circa 340.000 procedimenti di mediazione, il che comporta un sicuro effetto di deflazione del contenzioso civile giudiziario.
Sicuramente positivo è, invece, il bilancio ove si consideri che, sempre avendo a riferimento i dati forniti dal Ministero, la durata media delle procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo, è stata di 115 e 123 giorni rispettivamente nell’intero anno 2016 e nel primo semestre del 2017; ben più celere, quindi, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, nel 2016 fissato in 882 giorni”.

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5. La giurisdizione di merito

I. Il settore civile

…omissis…

“Quanto agli strumenti di velocizzazione del percorso che porta alla decisione introdotti dal legislatore, dalle relazioni inviate dai dirigenti delle Corti di appello risulta che:
- sono costantemente adottati moduli acceleratori, quali la pronuncia della sentenza con lettura contestuale ex art.281 sexies per le impugnazioni di più semplice definizione;
- il procedimento sommario di cognizione è utilizzato in misura variabile, pur non risultando utilizzato da nessuna Corte come rito processuale di elezione;
- la mediazione, obbligatoria e facoltativa, nonchè la negoziazione assistita hanno mostrato di avere finora un modesto effetto deflattivo, concentrato soprattutto nelle controversie in materia di diritti reali e di condominio e anche nel contenzioso della famiglia. Un maggiore successo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie si riscontra nelle realtà economicamente più avanzate, dove la velocità di definizione della controversia è essenziale per la vita delle imprese ed in cui anche all’interno della classe forense è diffusa la cultura delle ADR”.

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AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2018

4 febbraio 2018

8/18. MEDIA Magazine n. 2 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2018)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 2/18  Febbraio 2018

Un saluto di Benvenuto ai nuovi iscritti 2018 e buona lettura a tutti!


GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Vasto, 27 settembre 2017

=> Tribunale di Firenze, 23 novembre 2016

=> Tribunale di Palermo, 6 maggio 2017


DATI E STATISTICHE



SEGNALAZIONI



REDAZIONE APERTA

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2018
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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