DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

28 maggio 2015

27/15. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2015)

Ecco i dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi ai primi tre trimestri del 2014 (1).

PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE PENDENTI INIZIALI:     41.222
PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE ISCRITTI:                   122.638
PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE DEFINITI:                   137.598
PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE PENDENTI FINALI:        26.262

Appaiono evidenti, rispetto al calo riscontrato nei primi tre trimestri del 2013 (periodo di non obbligatorietà della mediazione) gli effetti (in termini di aumento delle mediazione) della riforma del 2013 (L. n. 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del fare) (2) (3).

Le controversie maggiormente trattate sono quelle relative ai contratti bancari (circa il 26%). Tra le altre materie si ricordano le controversie in tema di diritti reali (13%), locazione (11%) e condominio (10%).

L’aderente compare nel 40% dei casi, ma solo nel 28% di tali casi, poi, si giunge all’accordo conciliativo. Tuttavia, osserva il documento del Ministero “da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 48% se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo”.

Categorie di mediazione:
      
      mediazione obbligatoria:                     84%
      mediazione demandata dal giudice:       5%
      mediazione concordata 
      (prevista da clausola contrattuale):       0,7%
      mediazione volontaria:                       10%

La percentuale di successo in caso di mediazione volontaria è circa del 48%, mentre è piuttosto scarsa nelle altre tipologie di mediazione (tra il 16 e il 22%): tuttavia, la percentuale di successo sale se l’aderente prosegue la mediazione oltre il primo incontro (70% nella volontaria, 46% nell’obbligatoria e 35% nella demandata).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, l’assistenza legale è alta anche nelle mediazione volontarie: tra il 62% e il 68%.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia.

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

26 maggio 2015

26/15. Disponibilità al primo incontro ma assenza all’incontro successivo: conseguenze negative sulle spese di lite (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2015)

=> Tribunale di Roma, 30 aprile 2015

Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della parte all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità. Pertanto, la parte che in questi termini non ha partecipato, ingiustificatamente, al procedimento di mediazione (che nella specie pure aveva richiesto), va condannata al versamento all’Erario della somma pari a quanto ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2015

Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
sentenza
30 aprile 2015

Omissis

1. Accertato l’inadempimento (responsabilità professionale), attesa l’assenza di prova di danno, la domanda dell’attrice va integralmente rigettata.

Con sentenza non definitiva del 24.2.2014 il Giudice accertava la responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte.
Tale pronuncia ampiamente motivata, trova qui necessaria conferma e viene integralmente richiamata.
Oltre al decisum, sintetizzato dal dispositivo, in quella sentenza il Giudice ulteriormente così disponeva e motivava:
“Esistenza e quantificazione dei danni.
In punto di riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento della omissis va rilevato che l’attrice non ha dimostrato: di aver pagato tempestivamente come era suo esclusivo onere e dovere, le imposte pertinenti al modello Unico 2004; e che abbia di conseguenza dovuto pagare due volte per la sorte; e che abbia di fatto pagato; alcunché di ciò che ha meramente affermato circa la richiesta di accertamento con adesione; ed il ricorso alla commissione tributaria. Atti di cui non c’è alcuna traccia documentale nei documenti prodotti.
Quanto alla omissis ed alla questione relativa agli accertamenti di settore si tratta di eccezione talmente vaga che non merita alcuna indagine e non consente alcuna valutazione. Se non negativa.
Pertanto il principio della necessità di accertare, nell’ambito della responsabilità professionale, se l’adempimento ovvero l’esatto adempimento, mancato, avrebbe evitato in tutto o in parte i danni lamentati, non può essere effettuato sotto tale ultimo profilo.
Viceversa rimangono aperti i punti 1 (nei suoi molteplici segmenti) e 2.
A questi si aggiunge, per la omissis, che la compagnia assicuratrice ha con puntualità e precisione, depositando il relativo contratto ed allegati, respinto la richiesta di manleva deducendo che fra i rischi assicurati non rientra quello della compilazione e redazione (e ovviamente invio all’Agenzia) delle dichiarazioni dei redditi essendo così delimitato in polizza: acquisizione ed elaborazione dati a mezzo di sistemi elettronici: registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi, etc.) propri o di terzi.
Con ordinanza separata, a seguito della sentenza del 24.2.2014, il Giudice, sospesa ogni ulteriore determinazione, inviava le parti in mediazione demandata ai sensi dell’art.5 secondo comma del decr.lgsl.28/10.
In quella sede le parti assumevano una condotta ondivaga.
Al primo incontro, non erano presenti le parti personalmente, ma solo i rispettivi difensori e procuratori.
I difensori dichiaravano in tale occasione al mediatore di voler procedere alla mediazione vera e propria (oltre quindi l’ incontro informativo di cui al primo comma dell’art.8 decr.lgsl.28/10) richiedendo al mediatore a tal fine un altro incontro; al quale però compariva solo il difensore dell’attrice mentre nessuno era presente per la srl omissis che neppure inviava comunicazioni di alcun genere.
Al primo incontro veniva altresì verbalizzato che la convenuta “migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante fino all’importo di €.3.500”
Nessuna dichiarazione verbalizzava l’attrice.
Tale assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione.
Alla successiva udienza davanti al Giudice le parti producevano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.77/2013 che accoglieva l’appello della omissis srl avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate a seguito di omessa dichiarazione Mod. Unico 2004 per l’anno 2003 aveva rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, IRAP e IVA.
A seguito di tale decisione che ha annullato l’avviso di accertamento relativamente all’IRPEF ed all’IRAP (quanto all’IVA già in primo grado il ricorso dell’omissis srl aveva ottenuto la giusta rideterminazione dell’IVA in €.12.320 in luogo dei €.80.495 ritenuti dall’Agenzia) nessun danno è ravvisabile a carico dell’attrice, quale conseguenza dell’inadempimento della convenuta.
Tale evento consente di integrare e completare le già esposte ragioni, esposte nella sentenza, relative ai deficit di allegazione e prova del danno, di cui soffrono gli atti introduttivo e difensivi della srl omissis.
La cui domanda va senza meno rigettata.

2. Le spese di causa e l’assenza ingiustificata della convenuta in mediazione.

Quanto alle spese di causa è giusto compensarle per due terzi a favore dell’attrice.
Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto alla omissis srl dal contenuto della sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento.
Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta omissis srl all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la convenuta al procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande della omissis srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- condanna, compensate per due terzi le spese di causa, la omissis. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante terzo che liquida in favore della omissis srl in complessivi €.8.000,00 per compensi oltre €.300,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali;
- condanna la omissis srl al pagamento della somma di €.500,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg.10, per la riscossione coattiva.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

22 maggio 2015

25/15. Rito sommario di cognizione: sì alla mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2015)

=> Tribunale di Torino, 23 marzo 2015

Il ricorso dell’amministratore di condominio per instaurare un procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate dai convenuti all’interno del locale sottotetto del fabbricato e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante ha ad oggetto una controversia in materia di condominio e, conseguentemente, trova applicazione l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione c.d. obbligatoria. Al riguardo va confermata la giurisprudenza, che appare prevalente, secondo cui anche nel processo sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2015

Tribunale di Torino
Sezione terza
ordinanza
23 marzo 2015

Omissis

- Rilevato che, con ricorso datato 19.03.2014 depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 23.03.2014, il Condominio (…), in persona dell’Amministratore pro tempore sig. C. A. ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti dei signori C. F. e B. D., chiedendo di accertare la mancata demolizione e rimozione delle opere realizzate da questi ultimi all’interno del locale sottotetto del fabbricato sito in Via (…) entro il 28.02.2010 e di condannarli alla rimozione del manufatto ripristinando lo status quo ante;
- rilevato che, con decreto datato 20.10.2014, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione al 23.03.2015, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell’udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione;
- rilevato che la parte convenuta si è costituita eccependo l’improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010;
- rilevato che, secondo la giurisprudenza che appare prevalente, anche nel processo sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. trova applicazione la mediazione obbligatoria, non essendo il rito a determinare l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della controversa (cfr. in tal senso: Tribunale Varese, sez. I, 20 gennaio 2012 in Giur. merito 2012, 5, 1077; Tribunale Genova, 18 novembre 2011 in Giur. merito 2012, 5, 1080);
- rilevato che la presente causa ha ad oggetto una controversia in materia di condominio;
- rilevato che, conseguentemente, trova applicazione l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (inserito dall’art. 84, comma 1, lett. b, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: “1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 - bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L ’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
- rilevato che, pertanto, deve assegnarsi alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall’art. 84, comma 1, lettere f ed f - bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”;

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Fissa la successiva udienza a omissis, autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 maggio 2015

24/15. Mediazione non riuscita: va prodotto il verbale negativo affinché il giudice esamini i temi affrontati e l'esito della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2015)

=> Tribunale di Roma, 21 gennaio 2015

Nell’ipotesi in cui la conciliazione in sede di mediazione non sortisca esito positivo, il giudice può fissare l’udienza per la discussione nel merito, previo esame dei temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovendo essere prodotto il verbale di mediazione, tenendosi anche presente che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali tenuti in sede di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2015

Tribunale di Roma
ordinanza
21 gennaio 2015

Omissis

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza 19.1.2015 nella causa n. (...) inerente a giudizio per revocazione ex art. 395 c.p.c. per dolo della parte intimante lo sfratto per morosità convalidato con ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale rileva che l'istanza di sospensione ex art. 401 c.p.c. dell'esecutività della detta ordinanza di convalida va respinta.
1.1 Ed invero già sotto il profilo del fumus bonis iuris va rilevato che appare oggetto di doveroso maggiore approfondimento giuridico ad opera delle parti contendenti se nel caso di specie, stanti i fatti allegati reciprocamente, la loro successione temporale possa in primo luogo esperirsi una qualche impugnazione ed in secondo luogo se sia proponibile l'impugnazione per revocazione ovvero quella per appello, sia pur nell'ambito dilatato statuito dalla Corte Costituzionale in materia (v. Cass., n. 3977/94, v. anche Cost. Cost. n. 51/95).
Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile richiesto dall'art. 373 c.p.c. va osservato che ugualmente l'allegazione proposta appare generica rappresentandosi soli una diminuzione delle camere a disposizione dell'hotel senz'altra migliore specificazione in fatto della concreta situazione fattuale sostanziale, in ipotesi, la gravità e irreparabilità; ciò in ragione della allegazione e prova del volume di affari complessivo dei ricavi inerenti, della struttura alberghiera in concreto operante. Dunque, prospettazione oltremodo scarna e apodittica, come tale inidonea a fondare l'accoglimento dell'importante provvedimento richiesto.
1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall'art. 84 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all'1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo; udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell'esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d'ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell'una e dell'altra parte per eventuali comportamenti non leali e non pribi tenuti in sede di mediazione.
1.3 Segnala alle parti che l'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Pertanto:
1. rigetta l'istanza di sospensione dell'ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale di convalida di sfratto per morosità emesso tra le parti;
2. invia le parti in mediazione obbligatoria e fissa udienza di eventuale prosieguo nel merito come sopra disposto;
3. la cancelleria comunichi la presente ordinanza alle parti con urgenza.
Depositata in cancelleria il 21/01/2015.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 maggio 2015

23/15. Opposizione a decreto ingiuntivo: dichiarata l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione va confermato il decreto ingiuntivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2015)

=> Tribunale di Nola, 24 febbraio 2015

Il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò posto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va affermato che una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dichiara quindi improcedibile l’opposizione va, per l’effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2015

Tribunale di Nola
sezione seconda
sentenza
24 febbraio 2015

Omissis

Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la Ditta omissis in qualità di debitore principale e omissis in qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il d.i. n. omissis/2013 con il quale, in data omissis questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banco omissis l’importo di euro 63.901,59, oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente n. omissis acceso dalla omissis presso l’Istituto di credito ricorrente.
Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione perché infondata.
Alla prima udienza di comparizione della parti, questo giudice, ritenendo non sussistessero i presupposti di cui all’art. 648 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010, rinviava all’udienza del 05.02.2015, assegnando termine alle parti di quindi giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
All’udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano fissarsi udienza di discussione ai sensi dell‘art. 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione.
All’udienza del 24.02.2015, all’esito della discussione delle parti, il giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza.
Si osserva in diritto.
L’opposizione è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all’art. 5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra le parti, i contratti bancari, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto (…), prevedendo che altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.
Ai sensi dell art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione atteso che, come rilevato, le parti non hanno ottemperato all’invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell’opposizione.
Non ignora questo giudice che sul punto, all’indomani delle prime applicazioni interpretative della disciplina richiamata, si è formato nella giurisprudenza di merito (Trib. Varese, 18.05.2012) un orientamento secondo cui, vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria vantata dall’opposto e gravando su quest’ultimo attore in senso sostanziale, l’onere probatorio e le relative facoltà di domanda riconvenzionale, proponendo “domanda giudiziale” dovrebbe, conseguentemente subire gli effetti dell’eventuale declaratoria di improcedibilità e, in particolare di revoca del decreto opposto.
Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non isolato orientamento (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014) che, muovendo dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l’intero universo normativo in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore dell’Istituto della mediazione obbligatoria, individuando nell’opponente il soggetto su cui graverebbe l’onere di coltivare il giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che meglio si armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto.
Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c. in virtù del quale, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, il decreto acquista esecutività.
Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato art. 647 c.p.c. per l’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente.
Viene in rilievo, infine, il dettato dell’art.653 c.p.c. che, per il caso di dichiarazione dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. , stabilisce che “il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva”.
D’altro canto, come pure correttamente evidenziato dall’opposto, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo in capo all’ingiungente comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto,  con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto – alla libera scelta del debitore.
Del resto, se solo si considera che l’opposto è già munito di titolo che, come visto, è destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, appare evidente che è proprio l’opponente la parte più interessata all’esito del giudizio di opposizione.
Come anticipato in premessa, poi, una soluzione interpretativa appare maggiormente coerente anche con la finalità deflattiva che ha accompagnato l’introduzione da parte del legislatore dell’Istituto della mediazione: il formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto, infatti, esclude che possa mettersi nuovamente in discussione tra le parti il rapporto controverso mediante la riproposizione della medesima domanda.
Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l’opposizione va dichiarata improcedibile e, per l’effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. omissis/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data omissis.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo (omissis.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nrg. omissis/2014, così provvede:
1.       Dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo omissis/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data omissis;
2.       Condanna l’opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi €.8.050,00 (di cui €.8.030,00 per compensi e €.30,00 per spese) oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA.

Nola, 24.02.2015

Il Giudice
dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 maggio 2015

22/15. Informativa sulla mediazione: l’omissione non determina l'improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015)

=> Tribunale di Firenze, 10 settembre 2014

L’omissione dell’avvocato dell’informativa sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte al proprio assistito, non determina l'improcedibilità del giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2015

Tribunale di Firenze
sezione terza
sentenza
10 settembre 2014

Omissis

S. Srl chiede che sia accertato l'inadempimento, da parte di G. Srl, dell'obbligazione assunta col contratto di compravendita d'azienda inter partes del 15.05.2008 nel quale (punto 7.1) essa, in qualità di venditrice, si impegnava a rimborsare all'attrice (acquirente) la somma concordata di Euro 50.000,00 e che, conseguentemente, sia ordinato a F.S. la consegna di 12 effetti cambiari, per un totale di Euro 49.000,00 (emessi dall'acquirente in parziale pagamento del prezzo, concordato in Euro 590.000,00) che la venditrice G. Srl gli aveva affidato in custodia a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione assunta con la ridetta clausola e, a fondamento della domanda, deduce che: con contratto di compravendita notarile del 15.05.2008 acquistava da Gefi Srl il complesso aziendale costituito da un bar posto in Firenze, in via Martelli n. 4, 14 rosso, e la venditrice si obbligava, alternativamente, ad aggiudicarsi, entro sei mesi, taluni beni aziendali oggetto di pignoramento, nell'interesse dell'acquirente ovvero, in caso di mancata aggiudicazione dei beni aziendali pignorati, a rimborsarle la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00, mediante la restituzione all'acquirente di effetti cambiari (di varie pezzature, con scadenza nel 2011 e nel 2012) emessi dall'acquirente a titolo di pagamento di una parte del prezzo e depositati dalla venditrice, a garanzia della descritta obbligazione, presso il rag. F.S.; la venditrice non si era aggiudicata i beni pignorati ed il depositario, nonostante la richiesta della stessa acquirente, non le aveva consegnato gli effetti cambiari depositati a garanzia.

In comparsa di risposta G. Srl ha dedotto:
a) la mancata informativa, ex art. 4 comma III, D.Lgs. n. 28 del 2010, del legale di controparte, alla propria assistita, della facoltà alla stessa riconosciuta di avvalersi del procedimento di mediazione;
b) l'improcedibilità della domanda per omessa citazione di S., litisconsorte necessario;
c) l'esorbitanza della somma richiesta dall'attrice tenuto conto del modesto valore del beni aziendali pignorati (Euro 2.900,00);
d) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a controparte, il cui legale rappresentante G.I. - del quale la convenuta ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa - con patto aggiunto al preliminare di compravendita, si era impegnato a restituire alla venditrice Euro 23.000,00, senza poi adempiere tale obbligazione, con ciò costringendo l'esponente ad agire per il recupero del credito in sede monitoria.

Costituendosi in giudizio I. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La causa, senza essere istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.05.2014 sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.

E' priva di pregio l'eccezione sub a) atteso che la dedotta omissione d'informativa, sulla facoltà di proporre la mediazione, del legale di controparte alla propria assistita non determina l'improcedibilità del giudizio.

Non coglie nel segno l'eccezione sub b) in quanto S., pur non costituendosi, è stato citato in giudizio dall'attrice.

La contestazione sull'esorbitanza della somma di Euro 50.000,00 rispetto al valore dei beni aziendali pignorati appare irrilevante in quanto, sul punto, non può che prendersi atto della comune volontà degli stipulanti.

L'argomento difensivo sub d) è infondato in quanto, all'evidenza, non esiste alcuna identità tra la società attrice (una Spa) ed il suo legale rappresentante.

Conseguentemente è da escludere un nesso giuridicamente apprezzabile tra l'inadempimento della convenuta e l'asserito inadempimento di I., tra l'altro oggetto di accertamento in separato giudizio.

Infondata è anche la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in ragione della genericità tanto del petitum che della causa petendi, posto che non sembra neppure astrattamente configurabile un danno (ingiusto) subito dalla richiedente in relazione all'esito decisorio di questa causa.

Le ulteriori domande della convenuta, formulate tardivamente in corso di causa (accertamento di una società di fatto; domanda di risarcimento dei danni per la violazione, da parte di I., di un patto aggiunto, ovvero domanda di manleva), sono inammissibili perché tardive.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento di G. Srl e il suo obbligo di corrispondere all'attrice Euro 50.000,00, mediante restituzione degli effetti cambiari depositati presso F.S., condanna S. a restituire all'attrice i dodici effetti cambiari, con scadenze 2011 e 2012, per un controvalore di Euro 49.000,00, presso il medesimo depositati;

rigetta, per le ragioni di cui sopra, le domande della convenuta nei confronti di G.I.;

condanna G. Srl a pagare all'attrice le spese processuali che liquida in Euro 400,00 a titolo di spese, Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge;

condanna G. Srl a pagare a G.I. le spese processuali che liquida in Euro 7.254,00 a titolo di compenso, oltre al 12,5% sul compenso, all'IVA e al CPA come per legge.

Così deciso in Firenze, il 9 settembre 2014.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 maggio 2015

21/15. MEDIA Magazine n. 4 del 2015 (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2014)



MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 4/15  Aprile 2015

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GIURISPRUDENZA

=> Consiglio di Stato, 22.4.2015, n. 1694

=> Tribunale di Vasto, 9 marzo 2015

=> Tribunale di Roma, 29 maggio 2014

=> Tribunale di Rimini, 5 agosto 2014

=> Tribunale di Roma, 10 aprile 2014


APPROFONDIMENTI



SEGNALAZIONI

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(Direttore editoriale: Giulio SPINA)
Tra i vari contributi si segnala anche il video “Negoziazione assistita familiare: esperti a confronto”.


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2015

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