DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

27 giugno 2026

26/26. Organismi di mediazione e antiriciclaggio: CNF, FAQ giugno 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2026)


=> Consiglio Nazionale Forense, Prot. N. 0006647 del 17-06-2026


ORGANISMI DI MEDIAZIONE E ANTIRICICLAGGIO – FAQ


(https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/4063529/OdM+e+antiriciclaggio+FAQ.pdf/ce5d94e6-b358-c770-2619-bbd3a0ccfdb7?t=1781715828256)


Chi è il soggetto o quali sono i soggetti obbligati al rispetto della

normativa antiriciclaggio?

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 231/2007, il soggetto obbligato

pare essere l'organismo di mediazione e non il singolo mediatore.

Nello specifico, tale disposizione di legge annovera tra i soggetti obbligati “i

soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della

legge 18 giugno 2009, n. 69”.

L’art. 60, comma 3, lettera b) prevede che: “Nell’esercizio della delega di cui al

comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (…) b)

prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti,

stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione

L’interpretazione sopra indicata è confermata dalla circostanza che il rapporto

contrattuale (l’incarico di mediazione) sussiste tra le parti e l'organismo (le parti

non sono clienti dell'avvocato/singolo mediatore incaricato dall’Organismo).

Rileva la circostanza che il contratto è stipulato tra le parti e

l’organismo di mediazione e non con il mediatore? Il mediatore è un

ausiliario (dal punto di vista dell’art. 2049 cod. civ.) dell’ODM?

Sì, il mediatore è inquadrabile come ausiliario piuttosto che come co-obbligato ai

sensi dell’art. 6 L. 689/1981. Il co-obbligato persona fisica appare essere il legale

rappresentante dell’ODM.

Quali sono gli obblighi previsti per la “attività di mediazione”?

Gli obblighi sono quelli tipici della normativa antiriciclaggio e in estrema sintesi:

l’obbligo di adeguata verifica della clientela, l’obbligo di conservazione, l’obbligo di

segnalazione di operazione sospetta e l’obbligo di dotarsi dei presidi e dei protocolli

antiriciclaggio.

Quali sono, rispetto a ciascun obbligo, gli oneri formali e di

documentazione minimi indispensabili? (ad esempio: conservazione

dei documenti di identità e delle visure e dei poteri contenuti in

procure)

Tale profilo sarebbe da disciplinare nel Documento di Autovalutazione di ciascun

ODM ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 231/2007. Idealmente, l’ODM identifica al suo

interno un responsabile per la conservazione quale presidio adeguato

all’adempimento dell’obbligo di conservazione. I requisiti minimi sono il

documento di autovalutazione e la modulistica.

Se é necessario sottoporre alle parti un questionario per

l’antiriciclaggio, è sufficiente o occorrono ulteriori presidi per

l’adeguata verifica del rischio?

Sì, è necessario ottenere le dichiarazioni sottoscritte dal cliente, compilare la

scheda di valutazione del rischio rilevato nel caso concreto e redigere un

documento di autovalutazione di carattere generale specifico per il singolo ODM.

Quali sono normalmente i presidi previsti per adempiere agli obblighi

antiriciclaggio?

La modulistica, la formazione e il documento di autovalutazione.

A chi spetta l’onere di conservare la documentazione? Per quanto

tempo deve essere conservata? Rileva la disciplina speciale sul tempo

di conservazione prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010?

La documentazione deve essere conservata per 10 anni ai sensi dell’art. 31,

comma 3 del D. Lgs. 231/2007, che prevale sia sull’art. 2961 c.c. sia sulla

disciplina speciale della mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010.

Rileva e può avere un qualche effetto pratico la norma sulla

riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28 del 2010 sulla

definizione dei parametri degli obblighi antiriciclaggio?

Si tratta di un tema da valutare attentamente, soprattutto con riguardo alle tutele

del segnalante di cui all’art. 38 D. Lgs. 231/2007.

L’ODM ha un obbligo specifico di formazione in materia di

antiriciclaggio per i mediatori che prestano l’attività a favore

dell’ODM?

Sì, quale soggetto obbligato, è tenuto agli obblighi di formazione del personale.

Se si, chi deve assumere gli oneri economici della formazione? Se no,

la previsione di un percorso specifico di formazione in materia di

mediazione può rappresentare uno degli elementi da valutare

positivamente per l’assolvimento degli obblighi incombenti sull’ODM?

Questo aspetto non è regolato dalla legge. In casi simili, è l’organismo di

autoregolamentazione a colmare questa lacuna.

È possibile l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio facendo

affidamento su altri professionisti eventualmente coinvolti

nell’operazione? Se sì, in che modo e a quali condizioni?

L’esecuzione da parte di terzi è consentita in via eccezionale nei soli casi previsti

all’art. 26 d. lgs. 231/2007 e non è incluso il caso degli “altri operatori non

finanziari”, categoria cui appartiene l’ODM.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 giugno 2026

25/26. Sì alla doppia mediazione: mediazione demandata anche in caso di precedente mediazione volontaria o obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026)


=> Tribunale di Parma, 4 maggio 2026


La circostanza che sia già stato esperito un precedente tentativo di mediazione non costituisce impedimento alla facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria. La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato) della mediazione demandata dal giudice (nel caso di specie pronunciata dal Giudice in un momento dell’iter processuale successivo rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente mediazione volontaria). Pertanto, una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n. 28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria precedentemente esperita. (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Parma

4.5.2026

sentenza


Omissis

Parte opposta, alla successiva udienza, dava atto di non aver dato corso alla
mediazione in quanto aveva già esperito la mediazione in precedenza e prima
ancora della pronuncia dell’ordinanza istruttoria e, a tal fine, richiamava il
relativo verbale del 19.4.2024 attestante l’esito negativo, già depositato
telematicamente il 22.5.2024. Parte opponente alla medesima udienza eccepiva
l’improcedibilità della domanda attrice ex art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010,
eccezione che ha reiterato in tutti i successivi atti processuali.
L’eccezione degli opponenti è fondata.
Invero, ai sensi dell’’art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010 “1. Il giudice, anche in
sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione
della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza
motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'ordinanza del 20.1.2024, dopo aver rigettato l’istanza di provvisoria
esecuzione, ha disposto, come è fatto palese dal contenuto del provvedimento
sopra riportato, mediazione facoltativa ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs.
28/2010, che è divenuta condizione di procedibilità della domanda proposta
dal creditore ingiungente.
Invero, a fronte di precedente contrasto, è stato chiarito che nelle opposizioni a
decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione demandata grava sulla
parte opposta (creditore ingiungente), non sull'opponente (Cass. Sezioni Unite
n. 19596/2020), principio ora codificato dall'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che
trova applicazione anche alla mediazione demandata ex art. 5-quater.
Le conseguenze del mancato esperimento della mediazione demandata sono
espressamente stabilite dall'art. 5-quater, comma 3 cit., il quale prevede che
"All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Diversamente da quanto allegato dalla convenuta, non ha dunque rilevanza
che il GI abbia assegnato il termine di 15 giorni e la natura (ordinatoria o
perentoria) di tale termine.
Né può dirsi che il GI non avesse la facoltà di disporre nuova mediazione o che
non vi fossero i presupposti.
L’art. 5 quater cit. prevede che “ Il giudice.., valutata la natura della causa,
lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un
procedimento di mediazione”.
Nel caso di specie il GI, pur avendo le parti già tentato la mediazione prima
delle memorie integrative, ha all’evidenza ritenuto che, dopo il deposito delle
memorie integrative, a fronte dell’integrale dispiegamento delle allegazioni e dei
mezzi di prova delle parti e in considerazione del rigetto che veniva a disporre
dell’istanza di provvisoria esecuzione, fosse opportuno “rimettere” (tale è
appunto il termine usato dal GI) nuovamente le parti in mediazione.
Nell’avvalersi di tale facoltà, peraltro, il GI ha fissato la successiva udienza a
circa 5 mesi di distanza, accordando dunque un ampio termine alla convenuta
per introdurre la mediazione e ciò a prescindere dal termine (di 15 giorni)
indicato nell’ordinanza, atteso che ai fini dell’assolvimento della condizione di
procedibilità, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo
incontro delle parti innanzi al mediatore e non già l'avvio di essa nel termine di
quindici giorni indicato dal giudice delegante con l'ordinanza che dispone la
mediazione (cfr. Cass. n. 40035/2021, Cass. n. 9102/2023, Cass. n.
4133/2024).
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza citata, “se è pur vero che il termine di
15 giorni concesso per l'esperimento del procedimento di mediazione non può
qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile - per non incorrere nella
sanzione di improcedibilità - che esso si sia svolto entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice” (così Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/12/2022, n. 37920, conf.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
Va poi precisato che la circostanza che, al momento dell’assunzione del
provvedimento del 01.10.2024 da parte del Giudice procedente, fosse già stato
esperito un precedente tentativo di mediazione non costituiva impedimento alla
facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice
può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con
esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria (cfr., tra le
altre, Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 1077/2022, secondo la quale "Il
provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della
causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già
(inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio", e Tribunale di Bologna sent. n.
25/2021, secondo la quale “una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex
art. 5-quater, sorge in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro il
termine assegnato. Il mancato adempimento determina l'improcedibilità della
domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria
precedentemente esperita").
Il fatto, quindi, che al momento della pronuncia dell'ordinanza del 20.1.2024
una mediazione volontaria fosse già stata esperita con esito negativo e il
relativo verbale fosse stato depositato agli atti, appare circostanza ininfluente.
La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa
spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato)
della mediazione demandata dal giudice con l’ordinanza del 20.1.2024, che è
stata pronunciata dal GI in un momento dell’iter processuale successivo
rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i
presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice (rigetto della
provvisoria esecuzione e piena discovery delle allegazioni e istanze di prova
delle parti) erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente
mediazione volontaria.
Una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n.
28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro
la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina
l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione
volontaria precedentemente esperita.
Da quanto esposto consegue l’improcedibilità della domanda proposta dalla
convenuta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la revoca del decreto deriva da una
pronuncia solo in rito e che l’ordinanza che ha disposto la mediazione
demandata non dava espressamente atto della precedente mediazione,
circostanza che può aver indotto l’opposta a ritenere di aver già assolto alla
condizione di procedibilità, si ritengono sussistere i giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nelle cause in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione ed istanza
disattesa,
1) DICHIARA l’improcedibilità della domanda proposta in via monitoria
dalla convenuta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1489/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7.12.2023
2) DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Così deciso il 30 Aprile 2026
Il Giudice Un.
dott.ssa Angela Chiari

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

10 giugno 2026

24/26. Contenuto mimino della domanda di mediazione: improcedibilità dell’impugnazione della delibera condominiale se si indica solo la data, senza motivi e vizi (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026)


=> Tribunale di Salerno, 14 aprile 2026


Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta. Nel caso di impugnazione di delibera condominiale, poi, l’istanza di mediazione ha anche la sua specifica ed ulteriore finalità di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale (art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010); effetto interruttivo che non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare (nel caso in esame l’istanza di mediazione conteneva solo il riferimento alla data della delibera assembleare, mancando però del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione; va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.) (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Salerno

14.4.2026

sentenza


Omissis

In via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità della domanda e della
conseguente decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare per
decorso del termine previsto ex art. 1137 c.c.
Sostiene --- convenuto che la domanda di mediazione così come proposta
è carente dei requisiti minimi richiesti per legge.
Orbene, l’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall’art.
5 D. Lgs 28/2010 e dall’art. 71 quater disp. Att. C.c..
Al riguardo l’art. 5 comma 1 bis, nella formulazione previgente alla riforma Cartabia,
prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in materia di condominio ... è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente, a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... il
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il
processo la “extrema ratio” ragion per cui, l’onere di esperire il tentativo di
mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere
di iniziare il processo. L’art. 4 del D. Lgs 28/2010 dispone che la domanda di
mediazione, relativa alle controversie di cui all’art. 2, è presentata mediante deposito
di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente
per la controversia, al comma 2 specifica che “la domanda di mediazione deve
indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Tale contenuto è
praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti
processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto. Avendo, pertanto, la
mediazione una un’dubbia valenza deflattiva l’istanza, con la quale si intende
impugnare la delibera, deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato nella
predetta norma al fine di consentire alla controparte, evocata in mediazione, di
conoscere la materia del futuro contendere e prendere posizione su di essa già nel
corso della procedura mediante le opportune difese.
Nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi ogni riferimento ai singoli motivi
di impugnazione o ancora del petitum è impedito alla parte chiamata, non solo di
conoscere la materia del futuro contendere ma anche di partecipare con cognizione di
causa al procedimento di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.
Di conseguenza, una domanda generica di mediazione, sotto il profilo del petitum e
della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta
l’improcedibilità della domanda.
Nel caso in esame l’istanza di mediazione presentata da parte attorea, a differenza
della domanda giudiziale proposta- introduttiva del giudizio, manca proprio dei
requisiti minimi richiesti dalla normativa contenente la sola dicitura istanza di
mediazione --- e --- avverso delibera 13/04/2024, mancando del tutto la
specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili
per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la
conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda
giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta.
Va, inoltre, precisato che se è vero che la mediazione ante causam è sempre possibile
sanare l’improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della
mediazione e, solo in caso di mancato esperimento di tale nuova mediazione,
pronunciare l’improcedibilità della domanda, tuttavia, nel caso di impugnazione di
delibera condominiale, l’istanza di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore
finalità che è quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista
espressamente dal codice civile (art. 1137 c.c. e art. 8 D. Lgs 28/2010). Ne consegue
che, qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento di mediazione,
come nella specie, l’effetto interruttivo del termine non può dirsi realizzato in
presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare.
Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione, oltre ad essere in contrasto con
la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, in ogni caso non
consentirebbe di sanare la tardività dell’impugnazione qualora tempestivamente
eccepita dalla parte (Trib. Roma sent. n. 3910/2024).
Nel presente giudizio l’oggetto della domanda non è determinato dal momento che
non vengono indicati i capi della delibera che si intendono impugnare, né sono
rappresentati i motivi per i quali i capi sarebbero nulli e/o annullabili con totale
assenza nell’istanza di mediazione degli elementi di fatto oggetto della pretesa
dell’attore che non hanno consentito l’espletamento della mediazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata improcedibile la domanda e
inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.
Attesa la pronuncia di mero rito si ritiene sussistono giusti motivi per la
compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

PQM


Il Tribunale di Salerno --- così provvede:
1) Dichiara la improcedibilità della domanda proposta;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 14/04/2026
Il GOP
Cosimina D’Ambrosio

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

5 giugno 2026

23/26. MEDIA Magazine n. 6 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 6/26 Giugno 2026


La mediazione è strumento di Pace.


NUOVO PROGETTO


Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)

Nasce il progetto Tesi sulla Mediazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile per contribuire alla diffusione  della cultura della mediazione e della conciliazione e dare visibilità ai Professionisti di domani. In collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato.




GIURISPRUDENZA


Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026



DOCUMENTI


Ordine degli Avvocati di Torino (Commissione ADR), Manuale sulla mediazione Civile e Commerciale, versione maggio 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2026)



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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026

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