DIRITTO D'AUTORE


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30 marzo 2016

27/16. Usucapione, nuovo art. 2643 c.c. e inopponibilità ai terzi: gli accordi di mediazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2016)

=> Corte d’appello di Reggio Calabria, 12 novembre 2015

Sebbene l’art.84 bis d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98 abbiamodificato l’art. 2643 c.c., nel senso di includere tra gli atti soggetti a trascrizione gli “accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell’usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi (difatti, sia che si ritenga che il n.12 bis non abbia fatto altro che esplicitare una soluzione interpretativa già evincibile dal sistema, sia che si concluda che la norma sia del tutto innovativa e che il verbale di conciliazione sia divenuto solo ora trascrivibile, resta fermo che lo stesso non è comunque assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza di accertamento dell’usucapione, la cui trascrizione è disciplinata dall’art. 2651 c.c. Ed infatti, all’acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza, che è - come è noto - un acquisto a titolo originario, non si applica il principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall’art. 2650 c.c., e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 2651 c.c., ha valore di mera pubblicità notizia. Gli accordi conciliativi in materia di usucapione, invece, rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell’art. 2643 c.c., per i quali gli effetti della pubblicità sono regolati non dall’art. 2651 c.c., bensì dalle norme degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., che si improntano al principio della continuità delle trascrizioni che sorregge il sistema della pubblicità con riferimento agli acquisti derivativo-traslativi) (I).
  

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2016

Corte d’Appello di Reggio Calabria
Sentenza
12 novembre 2015

Omissis

Con l’unico motivo di impugnazione, l’appellante si duole del rigetto dell’opposizione proposta, ribadendo di aver dato la prova del proprio diritto di proprietà sul bene immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare, attraverso la produzione del verbale di conciliazione giudiziale del 5 maggio 2008, e richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui l’acquisto per usucapione prevale sull’acquisto a titolo derivativo a prescindere dall’anteriorità della trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione o della relativa domanda rispetto alla trascrizione del titolo derivativo, nonché il correlato orientamento, secondo cui in sede di opposizione di terzo all’usucapione immobiliare, il terzo è legittimato a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato anche se tali situazioni non siano state giudizialmente accertate, per cui lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di avere già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo.
Assume altresì l’appellante che la fondatezza dell’opposizione proposta è ulteriormente confermata dalla norma contenuta nel n. 12 bis dell’art. 2643 c.c., a mente del quale le parti di un procedimento di mediazione avente ad oggetto la domanda di usucapione di un bene possono accordarsi davanti ad un mediatore e successivamente trascrivere l’accordo, norma che espressamente prevede la trascrivibilità del verbale di conciliazione con efficacia ex tunc.
L’appello (sia pure ammissibile ex art. 342 c.p.c. novellato, a differenza di quanto eccepito dalla omissis, dal momento che sono individuate con sufficiente chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione ed è evincibile, alla luce delle argomentazioni svolte nell’atto, il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado) non è meritevole di accoglimento.
Osserva, anzitutto, la Corte che correttamente il Tribunale (avuto riguardo alle disposizioni vigenti al momento della pronuncia) non ha considerato efficace nei confronti del creditore pignorante e del creditore ipotecario il verbale di conciliazione giudiziale del 5 maggio 2008, in applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui tale verbale assume il valore di un mero negozio di accertamento, finalizzato a rimuovere l'incertezza tra le parti circa i fatti a fondamento dell'acquisto per usucapione, nel senso di dispensare la parte a favore della quale il riconoscimento è stato compiuto dall'onere di provare il rapporto come accertato e ponendo a carico della parte che ha compiuto il riconoscimento l'onere della prova contraria.
Da qui l’esclusione della trascrivibilità sia in forza della disposizione normativa di cui all'art. 2643 c.c. (nel testo ante riforma del 2013, su cui v. infra), non realizzando il verbale in parola un effetto modificativo, estintivo o costitutivo di diritti reali immobiliari, sia ai sensi dell'art. 2651 c.c., atteso che tale norma prevede la trascrizione solo della sentenza accertativa dell’usucapione, che non è paragonabile all’accordo conciliativo, poiché “la pronuncia giudiziale di accertamento dell'usucapione contiene un accertamento valevole "erga omnes" nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c. fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass. 10435/03, Cass. 7557/03)” (Trib. Catania, I marzo 2012; conf. Trib. Roma, 8 febbraio 2012).
Ciò detto, è pur vero che, come sottolinea l’appellante, nelle more il quadro normativo è mutato, avendo l’art. 84 bis d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, modificato l’art. 2643 c.c., nel senso di includere tra gli atti soggetti a trascrizione gli “accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (v. n. 12 bis).
La nuova disciplina, tuttavia, non è suscettibile di condurre ad una diversa soluzione della controversia, e ciò in quanto, sia che si ritenga che il n. 12 bis non abbia fatto altro che esplicitare una soluzione interpretativa già evincibile dal sistema, sia che si concluda che la norma sia del tutto innovativa e che il verbale di conciliazione sia divenuto solo ora trascrivibile, resta fermo che lo stesso non è comunque assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza di accertamento dell’usucapione, la cui trascrizione è disciplinata dall’art. 2651 c.c.
Ed infatti, all’acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza, che è - come è noto - un acquisto a titolo originario, non si applica il principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall’art. 2650 c.c., e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 2651 c.c., ha valore di mera pubblicità notizia.
Gli accordi conciliativi in materia di usucapione, invece, rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell’art. 2643 c.c., per i quali gli effetti della pubblicità sono regolati non dall’art. 2651 c.c., bensì dalle norme degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., che si improntano al principio della continuità delle trascrizioni che sorregge il sistema della pubblicità con riferimento agli acquisti derivativo-traslativi.
Di conseguenza, gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell’usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi.
E’ quindi da escludere che il verbale di conciliazione in tema di usucapione possa avere effetti liberatori (cd. usucapio libertatis) sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all’accordo l’acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell’usucapione.
In altre parole, come si è osservato in dottrina, mentre la sentenza di usucapione ha la forza di radicare un diritto nuovo in capo all’usucapiente al quale i terzi non possono opporre i loro diritti in base alle regole fissate negli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., l’accordo conciliativo attribuisce all’usucapiente un diritto che può far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all’usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, sicché tale accordo non può in alcun modo danneggiare terzi soggetti estranei al medesimo che vantino legittimi titoli anteriormente trascritti o iscritti (il che del resto ben si comprende tenuto conto della diversa garanzia che è in grado di assicurare la sentenza di usucapione rispetto all’accordo conciliativo).
Ne discende che agli accordi de quibus non si applica il consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato dall’appellante), secondo cui in caso di conflitto tra avente causa del precedente proprietario ed usucapiente non prevale chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto, ma prevale colui che ha acquistato a titolo originario anche in caso di mancata trascrizione della sentenza di accertamento (dato il valore di mera pubblicità notizia assegnato alla pubblicità di cui all’art. 2651 c.c.).
Gli accordi con cui si accerta l’usucapione non sono infatti, come già detto, opponibili a terzi che vantino pretese nei confronti del soggetto usucapito ovvero sui beni oggetto di accertamento, in forza di un titolo trascritto o iscritto anteriormente agli accordi medesimi Precisamente, l’operatività del meccanismo regolato dall’art. 2644 c.c. impone che sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni ex art. art. 2650 c.c. e, quindi, che il titolo di ciascun avente causa (ivi compreso colui che assume di aver usucapito) trovi corrispondenza e giustificazione in un titolo trascritto a favore del dante causa. In assenza di un titolo di proprietà (ovvero di altro diritto reale, a seconda delle ipotesi) trascritto a favore del dante causa le trascrizioni successive e, dunque, anche la trascrizione dell’accordo accertativo dell’usucapione, avranno effetto, secondo il disposto del 2° comma dell’art. 2650 c.c., solo allorquando l’atto anteriore di acquisto sarà trascritto. Trascritto il titolo di proprietà, le Successive trascrizioni o iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2644 c.c.
Ed allora, data la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità degli accordi conciliativi, è di tutta evidenza che il verbale di conciliazione in esame, anche se venisse trascritto, non sarebbe in ogni caso opponibile né al creditore pignorante né al creditore ipotecario.
Non essendovi pertanto spazio per l’invocata riforma della sentenza impugnata, l’appello deve essere rigettato.
Dato l’esito dell’impugnazione, deve condannarsi l’appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in favore di ciascuna delle controparti costituite come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (e non anche delle spese del giudizio davanti al Tribunale, che sono state per intero compensate, attesa la mancata proposizione di appello incidentale sul punto).
Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

La Corte di appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, avverso la sentenza omissis, così provvede: rigetta l’appello; condanna l’appellante a rifondere a ciascuna delle controparti costituite le spese del grado, che liquida in €1.960,00 per la fase di studio, €1.350,00 per la fase introduttiva ed €1.652,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario CPA ed IVA come per legge; ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 marzo 2016

26/16. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2015 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2015)

Sono stati resi noti i nuovi dati ministeriali sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi all’anno 2015 (1) (2).

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Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 si registrano 64.493 procedimenti di mediazione pendenti iniziali, 196.247 iscritti, 185.745 definiti e 74.995 pendenti finali.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione nel 2015 rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 24%), di diritti reali (14%), di locazione (12%) e condominio (12%).

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Interessanti sono i dari forniti quanto alla durata delle procedure.

a) Confronto tra mediazione e giustizia ordinaria in termini di durata delle relative procedure


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

902 gg
(dato: 2015)

Procedimento di mediazione

103 gg
(dato: 1.1.2015-31.12.2015;
con aderente comparso e accordo raggiunto)



b) Si allunga, complessivamente, la durata dei procedimenti di mediazione: con aderente comparso e accordo raggiunto, nel 2012 le rilevazioni statistiche avevano rilevato una durata dei procedimenti di mediazione di 65 giorni, nel 2013 di 82, nel 2014 di 83 e, come detto, nel 2015 di 103 giorni.

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L’aderente compare nel 45% dei casi.
Nel 23% di tale percentuale si giunge all’accordo conciliativo.
Confermato ad ogni modo che, come osserva il documento del Ministero, “da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 43,5% se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo”.
Si tratta di dati non del tutto positivi, specie quanto all’effettiva diffusione della cultura della mediazione nel nostro Paese che, però mostrano anche come il grado di successo di una mediazione effettivamente svolta sia da non sottovalutare.

Le controversie con una percentuale di comparizione dell’aderente superiore al 50% sono quelle in tema di Successioni ereditarie, Divisione, Patti di famiglia, Diritti reali, Condominio, Affitto di aziende e Locazione 51,1%.

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Molto interessanti risultano i dati relativi alle categorie di mediazione, le quali, in particolare, evidenziano un’importante crescita della mediazione demandata dal giudice.
Categorie di mediazione:
mediazione obbligatoria:                                                    81,6%
mediazione demandata dal giudice:                                      9,7%
mediazione concordata (prevista da clausola contrattuale):       0,4%
mediazione volontaria:                                                       8,3%
Le mediazioni demandate, infatti, corrispondevano al 2% del totale nel 2013 e al 5,6% nel 2014, mentre nell’anno 2015 salgono al 9,7% del totale.
Esse nel 2015 hanno riguardato circa 18.000 procedimenti, mentre nel 2014 i procedimenti che hanno interessato detta categoria esano 7699 e, nel 2013, solo 489.
Importante, appare quindi al riguardo l’impatto del nuovo art.5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, in seguito alla riforma del c.d. decreto delfare del 2013 (3).

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Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie il 48% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione ben l’83% è assistito da un avvocato.

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Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 31.12.2015
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

88
20.361

ORGANISMI PRIVATI

611
98.415

ORDINE AVVOCATI


107

65.398

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

88
1.571

Totale complessivo

894
185.745



(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 marzo 2016

25/16. Mancata attivazione della mediazione obbligatoria: compensazione fra le parti delle spese del giudizio (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2016)

=> Tribunale di Palermo, 24 novembre 2015

Posto che a norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.gs. n. 28/2010 il giudice, quando la mediazione prevista come obbligatoria ex lege non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo 3 mesi e assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione, nonostante sia vero in generale che il termine per la mediazione venga per legge assegnato ad entrambe le parti, secondo parte della giurisprudenza di merito parte attrice deve in generale ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione. Tuttavia, qualora sia interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, il giudice può compensare fra le parti le spese del giudizio (nella specie parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2016

Tribunale di Palermo
Sezione II
Sentenza
24 novembre 2015, n. 6783

Omissis

Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 08/01/2014 i signori XX hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il sig. YY, denunziando la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014, per un ammontare complessivo di € 2.000,00, oltre spese condominiali pari ad € 800,00. Chiedevano la convalida dello sfratto per morosità. Si costituiva in giudizio il conduttore che contestava la morosità e in via preliminare, chiedeva di dichiarare la litispendenza della presente causa con quella pendente innanzi a codesto spettabile Tribunale, Sezione Seconda Civile, G.I. dott. A.C., iscritta al R.G. N. 16911/2013 disponendo la cancellazione della odierna causa dal ruolo, ex art. 39 c.p.c.; in via subordinata, disporre la riunione del presente procedimento al sopra indicato procedimento. Proponeva domanda riconvenzionale.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e mutava il rito. Le parti venivano onerate a proporre domanda di mediazione, che non veniva proposta.
All'udienza del 23 novembre 2015 veniva pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va dichiarata la improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Questo giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione in quanto la normativa sulla mediazione stabilisce che: Il giudice, quando la mediazione non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo 3 mesi e assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione a un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia.
Era senza dubbio interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, ed infatti parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale. Pertanto deve ritenersi che fosse interesse di entrambe le parti proporre la domanda di mediazione.
Questo giudice non ignora che secondo parte della giurisprudenza di merito se è vero in generale che il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, parte attrice deve ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione.
Tuttavia nella fattispecie era interesse anche della parte convenuta proporre domanda di mediazione proprio perché era stata proposta domanda riconvenzionale.
Questo decidente pertanto ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
Considerato che entrambe le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.

PQM

Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando dichiara l'improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 marzo 2016

24/16. Sì alla mediazione demandata in ambito familiare in caso di diritti disponibili (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2016)

=> Tribunale di Milano, 14 ottobre 2015

Va ritenuto che l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (I). Avendo pertanto la domanda ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro, è  da escludersi che si tratti di un diritto indisponibile (II). Il giudice più quindi invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (I).


(II) nella specie, con l’atto introduttivo del procedimento, una donna citava in giudizio l’ex coniuge per veder accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito il quale, eccepiva,  tra l’altro, la compensazione dell’eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2016

Tribunale di Milano
Sezione IX
Ordinanza
14 ottobre 2015

Omissis

Il Tribunale di Milano, con sentenza omissis, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da omissis e omissis (unione coniugale celebrata omissis).
Con l’atto introduttivo del procedimento, depositato omissis, omissis cita in giudizio l’ex coniuge affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito.
L’omissis, costituendosi nel procedimento, eccepisce, tra l’altro, la compensazione dell’eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito del convenuto.
Deve rilevarsi come la lite investa una pluralità di questioni giuridiche.
In primo luogo, basti ricordare come sussista contrasto di giurisprudenza in merito alla compensazione legale dei due debiti (art. 1242 c.c.), per la specifica ipotesi in cui uno dei due crediti sia sub iudice, comunque ancora non sorretto da un titolo definitivo (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 11 settembre 2015 n. 18001 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite). In secondo luogo, è opportuno segnalare come l’oggetto del processo imponga di chiarire se, nel computo della quota di TFR ex art. 12-bis cit., rientri o non anche il cd. incentivo all’esodo.
Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi in fatto, come le parti siano state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio e come, dunque, l’odierna lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita.
In ipotesi del genere, questo Ufficio ha già stimato opportuno un percorso di mediazione civile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). In tempi recenti, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto che l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015). Nel caso in esame, la domanda della ricorrente ha ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro. E’ da escludersi che si tratti di un diritto indisponibile.
Per tutti i motivi sopra esposti, appare del tutto opportuno invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia.
La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

PQM

Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Fissa nuova udienza in data omissis assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, d.lgs. 28/10).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Si comunichi
Milano, lì 14 ottobre 2015
Il Giudice
Dr.ssa Enrica Manfredini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 marzo 2016

23/16. Mediazione demandata: invito a scegliere un organismo con mediatori specializzati, derogabilità della competenza territoriale e invito a comunicare con nota l’esito della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016)

=> Tribunale di Pistoia, 22 settembre 2015

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, può essere riferito dal giudice, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, l’opportunità che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati (I).

Nella mediazione c.d. demandata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010), la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti (I).

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria contenente informazioni: 
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016

Tribunale di Pistoia
Ordinanza
22 settembre 2015


Omissis

valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra le parti, in ragione della mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica intercorrente tra la stessa e la omissis s.r.l.;
valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per testi dedotte dalla omissis s.r.l., sebbene limitatamente ai capitoli n.ri omissis;
valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l., relativamente ai capitoli dal omissis al omissis, nonché circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l. nella memoria del 20.7.2015;
ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario “Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);
ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove orali dedotte dalla omissis s.r.l.: quanto ai capitoli dal n.ro omissis, poiché volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente); quanto ai capitoli riguardanti la omissis s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n. omissis, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;
ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai Sig.ri omissis un interesse, attuale e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;
ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;
reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria orale nei termini prima esposti e di - eventualmente - disporre la consulenza tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a carico delle parti contendenti;
considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;
ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo) della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;
considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);
considerato, infine, che, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;
visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010;

PQM

dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato omissis;
precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ai fini del successivo giudizio;
invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni:
a) in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
b) in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
c) in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
fissa l’udienza del 9 omissis per vagliare l’esito del procedimento di mediazione;
precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la causa sarà rinviata all’udienza del omissis per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della omissis s.r.l. e per l’audizione di due testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui capitoli n.ri omissis di parte opposta.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Caterina Curci

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 marzo 2016

22/16. Mediazione nei processi con pluralità di parti e domande (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2016)

=> Tribunale di Verona, 18 dicembre 2015

Sebbene sia controverso se la mediazione sia condizione di procedibilità ex (art.5, coma 1-bis d.lgs. 28/2010) anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis, qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette (I) (II) (III).






(II) Per un commento esteso alla pronuncia in questione si veda SPINA, Mediazione:come applicarla nei processi con pluralità di parti e domande, in Altalex, 2015.

(III) Per approfondimenti si veda SPINA, Lamediazione obbligatoria si applica anche alle domande riconvenzionali e alledomande di terzo?, La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2016

Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
18 dicembre 2015


Omissis

Rilevato che

gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori omissis hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l’Azienda ULSS n. ... di Verona per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime lesioni subite dal piccolo omissis, quale effetto della somministrazione allo stesso dei vaccini esavalente e antipneumococco;
la convenuta ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori;
per consentire la citazione della stessa la udienza di prima comparizione delle parti è stata differita a quella del 26.11;
la terza chiamata, Assicuratori omissis, si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.11, eccependo, in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
con comparsa depositata in data 25.11.2015 sono intervenuti nel giudizio i nonni materni e paterni del piccolo omissis svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla persona che hanno assunto di aver subito a seguito del predetto fatto illecito;
sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che la prima attiene ad una fattispecie di responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un contratto assicurativo;
sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis; peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione;
per contro, qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, come è accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia alla domanda attorea che a quella della convenuta nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori;
l’esame dell’eccezione di inammissibilità del loro intervento che è stata sollevata dalla convenuta va riservata al prosieguo;
infine va disatteso il rilievo di tardività dell’eccezione e del rilievo officioso di improcedibilità delle domande tutte, svolto dalla difesa degli attori in quanto si fonda sull’erroneo assunto che la prima udienza di comparizione si fosse conclusa alla precedente udienza del 4 giugno 2015;
in realtà tale udienza fu rinviata proprio per consentire la chiamata del terzo Assicuratori omissis e pertanto la prima udienza di comparizione si è tenuta il 26.11 e prima di essa si sono costituiti i terzi intervenuti cosicchè risulta tempestivo anche il rilievo della mancanza della condizione di procedibilità del loro intervento;

PQM

Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa e rinvia la causa all’udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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