DIRITTO D'AUTORE


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30 aprile 2023

18/23. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2023)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative all’intero anno 2022 (1).

Nell’ultimo trimestre 2022 gli organismi rispondenti sono stati 423 su 552. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con il trend in atto, di diminuzione degli organismi di mediazione operanti in Italia e, parallelamente, di un maggior campione di organismi rispondenti alle indagini statistiche ministeriali.

 

Dall’inizio del 2022, si registrano 155.122 procedimenti iscritti e 136.233 procedimenti definiti.

Nella rendicontazione si dà atto di quanto segue: “Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni dell’anno 2022 con quelle del 2021 evidenzia un decremento di circa il 7% per le iscrizioni e di circa il 11% per le definizioni. Il decremento è probabilmente imputabile a una ripresa, nel 2021, dell’attività giudiziaria post pandemia che ha determinato un recupero, seppur parziale, delle iscrizioni e delle definizioni non effettuate nel corso del 2020. Se si confrontano le iscrizioni dell’anno 2022 con quelle del 2019 si evidenzia un incremento del 5%, mentre per le definizioni si rileva un decremento di circa il 3%, ciò vuol dire che le iscrizioni sono in crescita e non si è riusciti a fronteggiare le numerose iscrizioni post pandemia pervenute nel 2021”.

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (15,4 %), contratti bancari (14 %), condominio (13,6%) e locazione (11,3%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 51,8% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 28,9% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano un trend di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020 (con riferimento al quale il la precedente rilevazione ministeriale aveva osservato che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”).

La rendicontazione ministeriale relativa all’intero 2022, poi, precisa che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 47,4% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, oltre che nel fornire strumenti alle parti e agli organismi per raggiungere, quantomeno, la soglia – che sarebbe significativa, anche mediaticamente – del 50% di successo (2).

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari).

Si confermano poi le alte percentuali di comparizione dell’aderente in procedimenti in materia di inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (pari al 57,6%; si segnala che nella rendicontazione annuale 2020 la percentuale riscontrata era addirittura pari al 70,3% e in quella relativa al 2021 pari al 61,1%).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam. Si tratta di circa l’85 % dei procedimenti totali, percentuale così composta: 15,8% (invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio) e 71,3% (esperimento della procedura svolto prima del processo).

Circa l’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione, invece, afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice, mentre l’11,7% dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

 

In generale, dai dati si conferma che la mediazione ha maggiore probabilità di successo in caso di procedimento volontario(successo pari al 35% dei casi).

Ad ogni modo, in caso di mediazione obbligatoria, se il procedimento viene svolto prima del giudizio la percentuale di successo è pari al 30%; dato che scende drasticamente al solo 15% in caso invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio.

Anche la mediazione demandata (quindi invio in mediazione delle parti da parte del giudice in materie non assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria) registra una non trascurabile percentuale di successo (24% dei casi).

Tali percentuali migliorano quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro: rispettivamente 55% (volontaria); 49% e 34% (obbligatoria); 38% (demandata).

Si conferma quindi, anche alla luce di tali dati, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese, nonché l’importanza di riuscire a realizzare dei veri e propri incontri di mediazione che vadano oltre il c.d. primo incontro informativo tra le parti.

D’altro canto, appare anche evidente come, una volta instaurato il giudizio, appaia ormai meno probabile il raggiungimento dell’accordo conciliativo.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2022

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

68

9.660

 

ORGANISMI PRIVATI

 

340

82.558

 

ORDINE AVVOCATI

 

107

43.328

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

35

687

 

Totale complessivo

 

550

136.233

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’78% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale, mentre l’86% i chiamati in mediazione è assistito da un avvocato. Si tratta di dati ormai consolidati.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 186 giorni; dato che conferma un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni a fronte, come detto, di un miglioramento delle performances mediatizie (percentuali di procedimenti conclusi con l’accordo).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

28 aprile 2023

17/23. Mediazione obbligatoria, il termine di 15 giorni non ha natura perentoria: rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023)

=> Corte di Cassazione, 31 marzo 2023 

Un recente arresto di legittimità (Cass. 40035/2021) ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l'esperimento della mediazione, affermando che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. Detto principio si riferisce alla mediazione delegata, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege (I).

(I) Per il principio richiamato in massima si veda Mediazione demandata, termine di 15 giorni, natura non perentoria: ai fini della condizione di procedibilità rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2022)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Cote di cassazione
sezione I
ordinanza n. 9102
31 marzo 2023


Omissis


omissis proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di omissis società Cooperativa (successivamente divenuta omissis Banca spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.

Il Tribunale di Modena dichiarò improcedibile l'opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull'impugnazione di omissis, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello aderendo all'impostazione del Tribunale circa la natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.

Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi omissis; omissis Banca spa ha svolto difese mediante controricorso.

 

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano "violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., in riferimento alla L. 22 del 2010 art. 5, comma II in tema di mediazione delegata ed all'art. 152 e 154 c.p.c. relativamente alla declaratoria illegittima della perentorietà del termine di gg 15 per l'avvio della mediazione delegata". Si contesta l'attribuzione della natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione, evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si esaurì nel mese di ottobre 2016, ben prima celebrazione dell'udienza, fissata nel febbraio 2017, sicché, in concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione della L. 22 del 2010, art. 5, comma II, con riferimento all'art. 360 c.p.c. nr 3 - vizio della motivazione - Mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 1 comma nr 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in sostanza, ritenuto che non vi è stata alcuna dilatazione dei tempi processuali, ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione illogica e contraddittoria.

2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente.

2.1. Secondo il principio ormai consolidato, la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (cfr. Cass. n. 21597/2017, 20747/2018 24568 /2018 e 2225/2022).

2.2 Nel caso in esame è stata fornita dalla controricorrente documentazione, trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione contenenti: "relata di notifica Pec.pdf.p7m" e "sentenza.duplicato informatico.pdf" ma non è stata allegata copia conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati neanche indicati nel messaggio di consegna.

2.3 La documentazione prodotta e', quindi, incompleta e non idonea a fornire la prova certa del perfezionamento della notificazione della sentenza, con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.

3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono fondati.

3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non è in discussione il fatto che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata in data 5/8/2016, così come è pacifico che lo svolgimento della mediazione ha avuto luogo e si è esaurito nell'ottobre del 2016, ben prima della celebrazione dell'udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017.

3.2 La questione controversa e', quindi, costituita dalla natura perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per l'esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5.

3.3 Al riguardo è intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr. Cass. nr 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l'esperimento della mediazione, fissando il seguente principio: "ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione".

3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono: a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso; c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.

3.5 Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, comma 2 dell'art. 5, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione.

3.6 Nel caso di specie, l'intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall'emissione dell'ordinanza di remissione all'udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell'udienza di rinvio.

3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.

3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per l'esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 aprile 2023

16/23. Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023)

La nuova circolare revoca Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)

 

Per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (https://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/p/speciale-mediazione-e-riforma-del.html), nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma).

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

REPARTO V – ALBI E REGISTRI

 

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto

viceministro.sisto@giustizia.it

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell’Ispettorato Generale

al Capo dell’Ufficio Legislativo

 

OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.

 

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto registrata con n. prot. DAG 76531.U del 6

aprile 2023, considerate le segnalazioni pervenute a questo ufficio circa insuperabili criticità

operative che deriverebbero per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione dal rispetto

delle indicazioni in essa contenute, preso atto della nota di indirizzo del Capo Dipartimento per gli

affari di giustizia del 14 aprile 2023, si ritiene opportuno revocare il contenuto della circolare

medesima, che viene integralmente sostituito dalle seguenti indicazioni.

 

***

 

L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197),

nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito, al comma 1, che

Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18

ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a

presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della

giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti

dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli

organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali

requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli

organismi dal registro”.

Tuttavia, preso atto che i requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter, del decreto legislativo n.

28 del 2010 (norma richiamata anche dall’art. 16 bis dello stesso decreto legislativo e, dunque

applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato, trovare una immediata

applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di

conferma dell’iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010, richiamato dal

terzo comma dell’art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e che il terzo comma dell’art. 16 bis

citato rinvia espressamente alla modifica del suddetto decreto n. 180 del 2010 per l’individuazione

dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento

dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, si ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti

interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere fino all’entrata in vigore delle modifiche

da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 all’esame dei suddetti requisiti, difettando una

disposizione regolamentare di riferimento.

 

***

 

Stante la disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, deve ritenersi che tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l’iscrizione nel

registro, siano tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023. Da tanto deve dedursi, a

contrario, che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano

mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi

senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo

l’ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di

permanenza nel registro, l’ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al

possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 1 ter, citato, riservandosi ogni valutazione

all’esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale n. 180 del 2010, necessarie

all’adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Il

mantenimento dell’iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare una successiva

valutazione all’esito dell’entrata in vigore della norma regolamentare sopradetta.

 

***

 

Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di formazione iscritti nell'elenco

di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione,

sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

Oltre a quanto già evidenziato relativamente ai requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter,

applicabile agli enti di formazione iscritti che intendano mantenere l’iscrizione in virtù del rinvio

operato dall’art. 16 bis citato, occorre ribadire che anche per l’individuazione dei requisiti di

qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei

rispettivi elenchi è necessario attendere l’adozione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del

2010 che dovrà specificare tali requisiti.

Pertanto, anche per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023,

domanda di mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la

sussistenza dei requisiti medesimi all’esito dell’entrata in vigore delle modifiche al decreto

ministeriale n. 180 del 2010.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio procederà – con le medesime

modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza

nell’elenco.

 

***

 

Si segnala all’utenza che, a breve, sarà disponibile sulla piattaforma dedicata il modulo per

la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro.

Sino al 30 aprile 2023 potranno essere, quindi, presentate le istanze di permanenza,

corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà, tuttavia, possibile

integrare fino al 30 giugno 2023 ovvero, per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 16, comma 1

ter, e 16 bis, comma terzo, all’esito dell’approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180

del 2010.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di tal

ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa

data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e

nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposita domanda di cancellazione, sulla quale si

procederà senza avviare la procedura di sospensione.

 

Roma, 14 aprile 2023

 

Il Direttore generale

Giovanni Mimmo

 

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 aprile 2023

15/23. Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)

NOTA: Circolare revocata. Vedi Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023) 

Per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

REPARTO V – ALBI E REGISTRI

 

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell’Ispettorato Generale

 

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”).

 

Premessa

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo

con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l’altro “per l'efficienza del processo civile e per la

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, ha inteso

incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di

mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato, il servizio

stesso e, dall’altro, la formazione necessaria ai fini dell’iscrizione dei mediatori negli appositi

elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

A tale scopo, l’articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha

modificato e integrato l’articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intervenendo sui

requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini dell’iscrizione e della

permanenza nell’apposito registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.

180, mentre con la successiva lett. z) ha inserito l’articolo 16-bis al fine di disciplinare in modo

analogo i requisiti che gli enti di formazione in materia di mediazione devono soddisfare per

iscriversi e permanere nell’apposito elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale suddetto.

L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197),

nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito al comma 1 – per

quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere v) e z) si applicano a

decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2 e 3 che organismi di

mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono mantenere l'iscrizione nel

rispettivo registro ed elenco, “sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare … istanza al

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla

documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti” rispettivamente dall'articolo 16 e

dall’articolo 16-bis, come modificati dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 149. Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l’articolo 41 ha stabilito che “Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”,

prevedendo per i soli organismi di mediazione che “Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti

non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti”.

Tanto premesso, in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione,

nell’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’articolo 41, commi 2 e 3 del decreto

legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare quali requisiti, sinora non

previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla

data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l’iscrizione

rispettivamente nell’apposito registro ed elenco.

Gli stessi requisiti saranno applicati – da ora sino all’entrata in vigore delle norme

regolamentari di attuazione – anche alle nuove domande di iscrizione, al fine di evitare un inutile

dispendio di attività amministrativa (gli enti che dovessero iscriversi entro il 30 aprile sulla base dei

vecchi requisiti, infatti, sarebbero comunque tenuti ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi, previa

presentazione dell’istanza di permanenza). Va da sé che gli enti che richiedano ex novo l’iscrizione

dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito precisati, anche gli ulteriori

requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente.

Va poi rammentato che lo scorso 28 febbraio, in virtù dell’articolo 35, comma 1, del decreto

legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l’articolo 3, comma 4 e l’articolo 8-bis del

decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente modificato e introdotto

dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo n. 149 cit.

L’articolo 3, comma 4 cit. prevede in particolare che “La mediazione può svolgersi secondo

modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis”, il

quale a sua volta dispone: “1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto

del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere

trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato

qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di

collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la

contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può

chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A

conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato

nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione

mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5,

comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato

anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico,

sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette

alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e

l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche

avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto

legislativo n. 82 del 2005”.

Giacché tali norme risultano immediatamente cogenti, appare opportuno precisare in questa

sede quali requisiti debbano sin d’ora essere soddisfatti dagli organismi di mediazione – già iscritti

e di nuova iscrizione – i quali, al fine di garantire alle parti l’esercizio della facoltà, in via generale

ora loro riconosciuta dalla legge, di ricorrere alla mediazione telematica, dovranno anzitutto

contemplare tale modalità nel proprio regolamento. In tal senso sembra infatti dover essere intesa la

novella intervenuta, che – disciplinando in modo specifico le “modalità telematiche” e, pertanto, la

formazione degli atti del procedimento e la loro sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma

elettronica qualificata, la loro trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio

di recapito certificato, la loro conservazione ed esibizione, nonché i sistemi di collegamento

audiovisivo da utilizzare per gli incontri da remoto – da un lato, ha precisato che “Gli incontri si

possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto” e dall’altro che “Ciascuna parte può

chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”,

così ponendo a carico di tutti gli organismi di mediazione l’obbligo di prevedere nel proprio

regolamento la modalità telematica di svolgimento della procedura e, di conseguenza, di

organizzarsi in modo adeguato per celebrare gli incontri da remoto, ove richiesto da una o più parti.

Da ultimo, appare vieppiù opportuno disciplinare le modalità dei controlli demandati, a

decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2023, al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo

Dicastero e, in particolare, alla Direzione generale degli affari interni, tenutaria del registro e

dell’elenco in questione, nonché addetta alla relativa vigilanza.

A) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Ebbene, l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato “Organismi

di mediazione e registro. Elenco dei formatori” (v. articolo 7, comma 1, lett. u) del decreto

legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), è stato modificato con l’aggiunta dei commi 1-bis ed 1-ter,

volti a specificare, il primo, la “garanzia di serietà” e, il secondo, “la garanzia di efficienza”, già

previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo 16, ma sinora

disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare (v.

articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180).

I) Garanzie di serietà

In particolare, il comma 1-bis individua, come comprovanti in modo specifico la serietà

dell’organismo di mediazione, i requisiti: a) della “onorabilità dei soci, amministratori,

esponsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo

associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione

alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno

dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle

controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha un interesse nella lite”.

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi

La disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità dei responsabili degli

organismi.

Alla stregua dell’articolo 16, comma 1-bis cit., dovendo pertanto individuarsi una disciplina

dell’onorabilità ad essi applicabile, si ritiene di estendere loro i requisiti di onorabilità attualmente

previsti per soci ed amministratori, tenuto conto che il responsabile, oltre a rappresentare

l’organismo nei rapporti con l’autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato,

svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell’attività dei mediatori, e considerata, pertanto,

la maggiore affinità di tale figura con quella dell’amministratore piuttosto che con quella del

mediatore.

L’organismo di mediazione dovrà pertanto dimostrare che il proprio responsabile soddisfi i

requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre

2010, n. 180.

b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via

esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti

La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo

è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La ratio di tale innovazione va rinvenuta nella volontà legislativa di migliorare la qualità del

servizio di mediazione offerto all’utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di

specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono

organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con

l’attività di mediazione.

In tale ottica, ed ai limitati fini di cui in premessa, si ritiene di interpretare il requisito di

esclusività in modo restrittivo, escludendo, quindi, che esso possa ritenersi rispettato da parte di

società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un diverso ramo d’azienda ovvero

mediante una articolazione interna distinta dall’organismo di mediazione – attività diversa dalla

mediazione medesima.

Stante la lettera della norma, il requisito dell’oggetto sociale esclusivo si riterrà soddisfatto

anche ove l’ente svolga, accanto all’attività di mediazione, le sole ulteriori attività di conciliazione,

risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, con esclusione di ogni

ulteriore attività.

Il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo non pare, invece,

applicabile agli enti pubblici – nella specie, consigli degli ordini professionali forensi, consigli degli

altri ordini professionali e camere di commercio industria artigianato e agricoltura – abilitati dagli

articoli 18 e 19 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 a costituire al proprio interno organismi

di mediazione. Dette disposizioni normative – nel dettare una disciplina speciale per tali enti,

consentendo loro di istituire direttamente e al proprio interno organismi di mediazione (per gli

ordini professionali, avvalendosi di proprio personale e di sedi nella propria disponibilità o,

limitatamente agli ordini forensi, concesse dal presidente del tribunale, e per le CCIAA mediante

istituzione “diretta” ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) –

appaiono operare a monte una valutazione di compatibilità dello scopo istituzionale e delle attività

istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione, con l’attività di mediazione. Ciò

non toglie, tuttavia, che gli organismi di mediazione istituiti direttamente da ordini professionali e

camere di commercio debbano limitare la propria attività alla sola mediazione, fatte salve le sole

attività considerate con essa compatibili dall’articolo 16, comma 1-bis, lett. b) cit.

Il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo appare invece applicabile alle

fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali),

devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati, autonomi rispetto all’ente

fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile. Ne deriva che tutte le

fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente – anche pubblico –

eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori attività di conciliazione,

risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, in modo analogo a

quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite da enti pubblici.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell’oggetto sociale, nonché

l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla

data del 30 aprile 2023, gli organismi di mediazione presentino, unitamente all’istanza di

permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno

2023 – l’oggetto sociale o lo scopo associativo nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al

nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

c) Impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e

risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite

Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l’organismo

deve rilasciare, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, una dichiarazione di impegno a non

prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi

nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

Gli organismi che intendano permanere nel registro, sono pertanto tenuti a rendere tale

dichiarazione, della cui eventuale violazione risponderanno in sede di vigilanza.

II) Garanzie di efficienza

Il comma 1-ter dell’articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell’organismo nei

requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, … capacità finanziaria, … qualità del servizio, …

trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché … qualificazione professionale del

responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.

a) Adeguatezza dell’organizzazione

Sotto tale profilo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti, non previsti dalla

normativa sinora vigente:

1) numero di mediatori iscritti (esclusi i mediatori di cui all’articolo 7, comma 2, lett. c) del

decreto n. 180) proporzionale al numero delle sedi proprie (escluse le sedi di cui

all’articolo 7, comma 2, lett. c) cit.), nell’ordine di un numero di mediatori almeno pari al

numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti;

2) numero di addetti – con funzioni esclusive di segreteria e amministrative, e rapporto di

lavoro subordinato, preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di

mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall’assenza di continuità della

prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui (tenuto conto dei

procedimenti iscritti nell’anno solare precedente), nell’ordine di almeno 1 addetto ogni

200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto;

3) sede legale, dotata di una propria struttura amministrativa (almeno un addetto alla

segreteria con le caratteristiche sub 2 e almeno un locale adibito a segreteria ed archivio),

detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto di locazione, di

sublocazione, ovvero di comodato d’uso – non precario – gratuito o oneroso,

opportunamente registrati), non situata presso lo studio professionale di alcun mediatore,

né – in caso di fondazioni forensi – presso il tribunale e, ove destinata anche allo

svolgimento dell’attività di mediazione, munita di una o più aule per gli incontri di

mediazione;

4) almeno due sedi operative (ivi inclusa la sede legale, ove destinata anche allo

svolgimento dell’attività di mediazione), site in provincie o regioni diverse, detenute in

virtù di un titolo stabile (v. sub 3), ovvero in virtù di accordi stipulati – se previsto dal

regolamento dell’organismo – ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, eventualmente condivise (se diverse dalla sede

legale) con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i codici ATECO e idonee

all’espletamento del servizio di mediazione, poiché munite di almeno un locale adibito ad

aula di mediazione ed almeno un servizio igienico, nonché di servizi di segreteria (ove

non si tratti di sede legale), anche condivisi;

5) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e idoneo a

fornire: i contatti dell’organismo; le informazioni sull’ente (sedi, mediatori, regolamento

di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico approvato dal responsabile del

registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la modulistica) e

sull’attività svolta (eventuali settori di specifica competenza, dati statistici comunicati al

Ministero, ecc.); l’accesso diretto alla piattaforma telematica per le eventuali mediazioni

on line;

6) disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito web dell’organismo

(con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena titolarità dell’organismo)

che: a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei dati sensibili,

previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta), nonché le

prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee guida emanate

dall’AGID ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) assicuri

la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate durante gli

incontri da remoto; c) si avvalga di un servizio di posta elettronica certificata o altro

ervizio di recapito certificato qualificato per la trasmissione degli atti informatici, da

sottoscriversi mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata; d) consenta la

conservazione ed esibizione – in conformità all’articolo 43 del medesimo decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dei documenti informatici del procedimento di

mediazione svolto con modalità telematiche;

7) titolarità di una casella di posta elettronica certificata;

8) titolarità di un conto corrente dedicato.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per l’adeguamento degli organismi al

requisito di cui al precedente n. 6), si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli stessi

presentino, unitamente all’istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno ad

ottenere – entro il termine del 30 giugno 2023 – la disponibilità di una piattaforma per le mediazioni

telematiche munita dei requisiti prescritti, laddove tale adeguamento non sia possibile entro la data

del 30 aprile 2023.

b) Capacità finanziaria

Gli organismi dovranno produrre i seguenti documenti:

1) ultimo bilancio disponibile, o altra analoga documentazione da cui risulti la situazione

contabile aggiornata, da produrre annualmente;

2) polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di validità – per la

responsabilità a qualunque titolo derivante dall’attività di mediazione, da aggiornare

annualmente.

c) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, l’organismo

deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro delle imprese;

2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto intervenuta successivamente

all’iscrizione e non ancora comunicata;

3) copia del titolo, opportunamente registrato, di proprietà possesso o detenzione, per

ciascuna sede non ancora formalmente accreditata;

4) planimetria, con specifica indicazione dei locali in disponibilità, per ciascuna sede

condivisa, non ancora formalmente accreditata;

5) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’attività svolta dagli enti con cui

eventualmente condivide i locali;

6) copia dei contratti di lavoro relativi al personale con funzioni di segreteria e

amministrative;

7) copia dei contratti stipulati con i mediatori, completi di trattamento economico.

d) La qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e dei mediatori

Gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei

mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente.

1) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente che, unitamente all’istanza

di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, l’organismo produca una

dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore al corso di aggiornamento sulla

riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo con

indicazione della data di previsto completamento. Non appena il mediatore abbia completato il

corso di aggiornamento, l’organismo dovrà produrre relativa attestazione.

Quanto al responsabile dell’organismo, per il quale attualmente non è previsto alcun

requisito di qualificazione professionale, richiesto invece dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 16

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di

qualificazione professionale del responsabile:

1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in

alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;

2) frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento

della prova finale, come previsto dall’articolo 18, comma 2, lett. f) del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile dell’organismo sia iscritto

all’albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai sensi dell’articolo

16, comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà soggetto al corso di

formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio nazionale forense del 21

febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;

3) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l’adeguamento, è sufficiente che, unitamente

all’istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, in merito alla

formazione del responsabile, l’organismo produca alternativamente:

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di

formazione iniziale, ove non già frequentato, nonché una dichiarazione di impegno al

completamento del corso medesimo (ivi inclusa – se del caso – la prova finale) dalla successiva

frequenza del corso di aggiornamento sulla riforma, con indicazione delle date previste per la

conclusione dei corsi;

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di

aggiornamento sulla riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso

medesimo con indicazione della data prevista per il completamento, ove il responsabile abbia già

frequentato il corso di formazione iniziale.

Non appena il responsabile abbia completato i corsi (se del caso, superando la prova finale),

l’organismo dovrà produrre relativa attestazione.

In alternativa, l’organismo potrà individuare, entro il 30 aprile 2023, un nuovo responsabile

che soddisfi i requisiti di qualificazione professionale previsti per il mediatore, ivi incluso

l’aggiornamento sulla riforma.

B) REQUISITI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

Il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce al comma 1

che “Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti

pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi

1-bis e 1-ter”.

Prosegue il comma 2 stabilendo che “Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì

tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di

mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità

della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso

formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il

responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti

al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2”.

Infine, il comma 3 precisa che “Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i

requisiti di qualificazione … dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento

dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”.

Pertanto, ai fini di cui in premessa (permanenza nell’elenco per gli enti di formazione già

iscritti ed iscrizione di nuovi enti sino all’entrata in vigore della normativa regolamentare di

attuazione), i requisiti dettati dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter cit. vanno dunque riesaminati e

adattati alla specificità degli enti di formazione, mentre i requisiti relativi al responsabile scientifico,

al programma formativo ed ai formatori, vanno declinati come segue.

I) Garanzie di serietà

Come già rammentato, il comma 1-bis dell’articolo 16 individua, come comprovanti in

modo specifico le garanzie di serietà, i requisiti: a) della “onorabilità dei soci, amministratori,

responsabili e mediatori degli organismi”; b) della “previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo

associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione

alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”; c) dell’“impegno

dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle

controversie” in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “ha un interesse nella lite”.

Come è evidente, il requisito sub c) non è applicabile agli enti di formazione, risultando

invece applicabili i requisiti sub a) e b), pur con i necessari adeguamenti.

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili scientifici e formatori degli enti di

formazione

Con riguardo ai responsabili scientifici degli enti di formazione, per i quali nulla è previsto

in punto di onorabilità dalle norme secondarie attualmente vigenti, si ritiene opportuno, ai fini di cui

in premessa, estendere ad essi i requisiti dei formatori, in considerazione della analogia delle

funzioni (come, d’altro canto, già richiesto attraverso l’apposita piattaforma

mediazione.giustizia.it).

Il responsabile scientifico, pertanto, stante il rinvio operato dall’articolo 18, comma 3, lett.

b) per i formatori all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale n. 180 cit., dovrà

soddisfare i requisiti di onorabilità già previsti per i mediatori.

b) previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via

esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti

Posto quanto già osservato sopra al par. A), n. I), lett. b), e tenuto conto di quanto disposto

dall’articolo 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, questa Direzione generale, allo

stato, non può che attenersi alla lettera delle norme (articoli 16-bis, comma 1 ed articolo 16, comma

1-bis, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), precisando che gli enti di formazione

devono avere ad oggetto esclusivo la sola attività di formazione in materia di mediazione,

conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, da ritenersi compatibile esclusivamente

con i rispettivi servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Allo stato, si ritiene pertanto di dover escludere, ai fini di cui in premessa, che la stessa

società o lo stesso ente possano, mediante un diverso ramo d’azienda o mediante una diversa

articolazione interna, svolgere attività diverse da quelle appena elencate.

Come già osservato per gli organismi di mediazione, la medesima necessaria esclusività

dell’oggetto sociale o scopo associativo deve ritenersi applicabile altresì alle fondazioni le quali,

anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi

come enti privati, soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell’oggetto sociale, nonché

l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla

data del 30 aprile 2023, gli enti di formazione presentino, unitamente all’istanza di permanenza

nell’elenco, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno 2023 –

l’oggetto sociale nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al nuovo requisito non sia

possibile entro la data del 30 aprile 2023.

II) Garanzie di efficienza

Come già rammentato, il comma 1-ter dell’articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza

dell’organismo nei requisiti di “adeguatezza dell'organizzazione, … capacità finanziaria, … qualità

del servizio, … trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché … qualificazione

professionale del responsabile dell'organismo e … dei mediatori”.

A tal proposito, quanto già attualmente previsto dall’articolo 18 del vigente decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, va integrato e/o modificato alla luce delle nuove norme

primarie.

a) Adeguatezza dell’organizzazione

Gli enti di formazione, ai fini di cui in premessa, dovranno dimostrare i seguenti requisiti di

adeguatezza dell’organizzazione, non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico, idoneo a fornire: i

contatti dell’ente di formazione; le informazioni sull’ente (responsabile scientifico, formatori, sedi)

e sull’attività svolta (programma formativo, durata e caratteristiche dei percorsi di formazione e di

aggiornamento formativo, modalità di erogazione – in presenza e/o on line – della formazione, costi

dei corsi di formazione);

2) titolarità di un conto corrente dedicato.

b) Capacità finanziaria

Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, dovrà essere prodotto:

1) l’ultimo bilancio disponibile, o altra documentazione da cui risulti la situazione contabile

aggiornata, da produrre annualmente.

c) Qualità del servizio

Gli enti di formazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, devono comprovare la qualità del servizio mediante:

1) trasmissione – a questa Direzione generale – del programma formativo elaborato o

approvato dal responsabile scientifico;

2) attestazione, da parte del responsabile scientifico, della competenza ed esperienza dei

formatori.

d) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

L’ente di formazione deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro delle imprese;

2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’ente, sopravvenuta

all’iscrizione nell’elenco e non ancora comunicata.

e) La qualificazione professionale del responsabile scientifico dell’ente di formazione e

dei formatori

Gli enti dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei

formatori non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) per i docenti dei corsi teorici: aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno

3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa

delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati

dall’ANVUR;

2) per il responsabile scientifico:

a) avere una laurea magistrale o equivalente;

b) aver pubblicato, anche on line, negli ultimi 5 anni, almeno 5 contributi scientifici in

materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12, secondo gli elenchi

pubblicati dall’ANVUR;

c) aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30 ore di formazione in

materia di mediazione;

d) essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione, negli ultimi 5 anni,

ad almeno 5 convegni;

e) avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.

C) MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

I) Termini e modalità di trasmissione

La documentazione attestante l’adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andrà prodotta,

unitamente all’istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell’elenco

degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023 attraverso le consuete

modalità di interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di giustizia (caricamento sulla

piattaforma mediazione.giustizia.it e successivi adempimenti).

Si segnala all’utenza che, al fine di apportare alla piattaforma le modifiche necessarie a

consentire la presentazione delle nuove istanze e della relativa documentazione, la suddetta

piattaforma non sarà fruibile all’utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023, neppure per la presentazione

delle istanze di variazione.

A decorrere dal 24 aprile e sino al 30 aprile 2023 potranno essere quindi presentate le istanze

di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà tuttavia

possibile integrare fino al 30 giugno 2023.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di tal

ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa

data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e

nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposite domande di cancellazione, sulle quali si

procederà senza avviare la procedura di sospensione di cui al successivo par. II.

II) Modalità delle verifiche da parte del Responsabile del registro

Come già rammentato, l’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, stabilisce che “Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto

ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30

aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero

della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti

dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli

organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali

requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli

organismi dal registro”.

Stante la lettera della norma, deve ritenersi che tutti gli enti che intendano mantenere

l’iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza. Da tanto deve dedursi, a

contrario, che gli enti i quali entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano

mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, andranno

sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023

secondo l’ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di

permanenza nel registro, l’ufficio, a decorrere dal 1° luglio 2023 provvederà a esaminare la

documentazione dagli organismi allegata alle relative istanze al fine di dimostrare l’intervenuto

adeguamento ai nuovi requisiti di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

come declinati dalla presente circolare. Anche in tal caso, l’ufficio procederà secondo l’ordine di

iscrizione nel registro.

Effettuate quindi le opportune verifiche, si provvederà a richiedere eventuali integrazioni

ove la documentazione non sia esaustiva, assegnando per l’adempimento termine di 60 gg., con

espresso preavviso di sospensione per il caso di mancato adempimento; decorso inutilmente il

termine assegnato, verrà adottato il provvedimento di sospensione.

In mancanza di specifiche indicazioni normative, si ritiene di dover applicare – nell’interesse

degli stessi organismi – il termine di sospensione di 12 mesi, ovverosia il termine massimo

implicitamente previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

Quanto agli organismi sospesi per mancato adeguamento ai nuovi requisiti entro la data del

30 giugno 2023 o entro il termine di 60 gg. assegnato dall’ufficio per l’integrazione, essi avranno

facoltà di documentare tardivamente l’adeguamento. In tal caso, la sospensione verrà revocata.

Quanto invece agli organismi sospesi per mancata presentazione dell’istanza di permanenza

entro il termine perentorio del 30 aprile 2023, ove dovessero presentare istanza tardiva e adeguarsi

ai nuovi requisiti entro il termine dei 12 mesi di sospensione, non si darà comunque corso a revoca

della sospensione, non essendo chiaro – nelle more dell’adozione delle norme secondarie di

attuazione dell’articolo 41 in esame – se la sospensione nella fattispecie preluda necessariamente a

cancellazione o sia invece revocabile.

Si ritiene poi che debba essere regolata dalla normativa secondaria di attuazione

l’individuazione dei provvedimenti adottabili in caso di inutile decorso del termine massimo di 12

mesi di sospensione.

Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di formazione iscritti nell'elenco

di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione,

sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti

previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio procederà – con le medesime

modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza

nell’elenco, e successivamente al vaglio delle istanze e della documentazione presentata dagli enti

di formazione che intendano permanere nell’elenco, adottando analoghi provvedimenti.

Parimenti procederà a cancellazione, ove gli enti di formazione presentino apposita istanza,

dichiarando espressamente di non voler permanere nell’elenco.

Si ritiene debba essere regolato dalla normativa secondaria di attuazione anche l’esito della

sospensione degli enti di formazione.

 

Roma, 5 aprile 2023

 

Il Direttore generale

Giovanni Mimmo

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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