DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

30 maggio 2022

20/22. Mediazione attivata tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio: la domanda è procedibile? (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2022)

=> Tribunale di Firenze, 11 febbraio 2022 

Una volta appurato che il procedimento di mediazione è stato attivato tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio, ossia con un anticipo, rispetto a tale data, superiore al termine di durata massima del procedimento fissato in tre mesi dall'art. 6, d. lgs. 28/10, va prestata adesione all'orientamento per cui il termine per l'avvio della mediazione può essere superato, siccome non perentorio, purché la procedura sia attivata (il che accade con il deposito della domanda) in tempi utili per la sua conclusione entro l'udienza di rinvio (I); una volta introdotta la mediazione nel rispetto della predetta tempistica ed espletato il primo incontro, del resto, la condizione di procedibilità si intende come rispettata, a prescindere dalla parte che si sia attivata per la relativa introduzione, ben potendo, in astratto, essere anche la parte non onerata ex lege (II).

(I) In tal senso la pronuncia in commento richiama Cass. 40035/21, precisando che la S.C. ha ivi osservato che, nei casi (analoghi a quello di specie) di utile avvio e conclusione del procedimento entro il termine dell'udienza di rinvio, viene a perdere ogni rilievo l'indagine sulla tempestività dell'avvio rispetto al termine concesso al momento del rinvio iussu iudicis, così come quella sul rispetto del termine di durata massima del procedimento al momento della relativa attivazione, atteso che, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”

(II) Si vedano gli artt. 5 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
Sentenza, n. 382
11 febbraio 2022

Omissis

Sulle eccezioni di improcedibilità.

In limine, non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità della causa per omesso tempestivo esperimento del tentativo di mediazione delegata, sollevate dalla parte attrice (con riferimento a entrambe le domande principale e riconvenzionale), dal convenuto (con riferimento alla sola domanda riconvenzionale), e dalla terza chiamata, per i motivi di seguito esposti.

Ripercorrendo in sintesi la sequenza processuale:

- con decreto emesso in data 30/05/18, è stato disposto invio in mediazione delegata, concedendosi altresì (onde consentire l'attivazione di un contraddittorio ex post sull'invio disposto de plano dal nuovo giudice subentrato nell'assegnazione del fascicolo), per la relativa attivazione, il termine di legge di quindici giorni, decorrenti dal decimo giorno dalla comunicazione del presente decreto, avvenuta in data 31/05/18, con previsione, secondo il disposto di legge, del relativo onere a carico della parte attrice sostanziale, e con rinvio della causa al 10/04/19 per la verifica e l'eventuale precisazione delle conclusioni (udienza poi differita d'ufficio con decreto del 01/04/19);

- la procedura non è stata attivata nei termini indicati dal giudice da nessuna parte;

- il convenuto-attore in riconvenzione ha, peraltro, attivato, con domanda depositata in data 05/01/19, un procedimento di mediazione, conclusosi a seguito della celebrazione del primo incontro del 11/03/19 per mancata adesione alla procedura della parte invitata, pur ritualmente presentatasi all'incontro.

Ciò premesso, l'attivazione da parte del convenuto (attore sostanziale sulla domanda riconvenzionale) consente di ritenere assolta tout court la condizione di procedibilità, essendosi comunque svolta, ancorché con esito negativo, la mediazione, con procedimento avviato e conclusosi in data antecedente a quella di rinvio disposta con il medesimo decreto di invio in mediazione:

- non vale, infatti, anzitutto, a rendere improcedibile la causa la dichiarazione della parte attrice, pur onerata dell'esperimento del tentativo di mediazione effettivo, di non volere intraprendere la mediazione (cfr., sul punto, Cass. n. 8473/19, cui questo giudice ritiene di aderire: “La condizione di procedibilità può ritenersi…realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”);

- né, del resto, assume alcun rilievo il fatto che l'attivazione della mediazione sia avvenuta in data successiva allo spirare del termine concesso all'uopo dal giudice: una volta appurato, infatti, che il procedimento di mediazione è stato attivato tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio, ossia con un anticipo, rispetto a tale data, superiore al termine di durata massima del procedimento fissato in tre mesi dall'art. 6 D. Lgs. n. 28/10, nella versione ratione temporis applicabile alla controversia de qua (ossia quella successiva alla modifica apportata dal DL n. 69/13 e relativa legge di conversione), ritiene il Tribunale di prestare adesione all'orientamento per cui il termine per l'avvio della mediazione può essere superato, siccome non perentorio, purché la procedura sia attivata (il che accade con il deposito della domanda) in tempi utili per la sua conclusione entro l'udienza di rinvio: orientamento recentemente avallato dal S.C., il quale ha autorevolmente osservato, in chiave ancor più sostanzialista, che, nei casi (analoghi a quello di specie) di utile avvio e conclusione del procedimento entro il termine dell'udienza di rinvio, viene a perdere ogni rilievo l'indagine sulla tempestività dell'avvio rispetto al termine concesso al momento del rinvio iussu iudicis, così come quella sul rispetto del termine di durata massima del procedimento al momento della relativa attivazione, atteso che, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass. n. 40035/21);

- una volta introdotta la mediazione nel rispetto della predetta tempistica ed espletato il primo incontro, del resto, la condizione di procedibilità si intende come rispettata, a prescindere dalla parte che si sia attivata per la relativa introduzione – ben potendo, in astratto, essere anche la parte non onerata ex lege; nella specie, tra l'altro, stante l'avvenuta proposizione di domande contrapposte, entrambe le parti, attrici rispetto alle relative domande, risultavano in effetti onerate all'attivazione della mediazione e l'attivazione da parte dell'una, determinando l'attivazione del procedimento su tutta la materia del contendere, ha automaticamente esentato anche l'altra dalla dichiarazione di improcedibilità, irrilevante essendo la qualificazione erronea della procedura come volontaria, anziché come delegata iussu iudicis, a fronte del suo effettivo esperimento.

Sulla vicenda fattuale.

Venendo, dunque, all'esame del merito della vertenza, la disamina sulla domanda principale risarcitoria da responsabilità professionale e quella sulla riconvenzionale di pagamento delle spettanze per l'opera prestata presuppongono entrambe un'indagine sulla medesima vicenda fattuale controversa, essendo le medesime condotte dall'attrice ascritte a carico del convenuto – e da quest'ultimo contestate – poste alla base tanto dell'asserito pregiudizio patrimoniale, quanto dell'eccepito inadempimento preclusivo del pagamento dei compensi al convenuto attore in riconvenzione.

Orbene, pacifica l'avvenuta stipula verbis di un contratto d'opera professionale omissis.

Tanto premesso, dunque, il calcolo del compenso per la parte extra-preventivo dovrà essere così effettuato: individuato l'importo lavori in euro 167.436,00 e applicata la percentuale del 1,057% (ottenuta applicando il coefficiente di parzializzazione di 0,13, come sopra individuato, alla percentuale di 8,1034), si otterrà la somma di euro 1.769,7, su cui applicare la maggiorazione del 15% per spese generali; per un totale di euro 2.035, da aggiungersi ai 1.000 dovuti a titolo di residuo compenso pattuito, per il complessivo importo finale di euro 3.035, oltre oneri di legge e interessi legali ex D.Lgs. n. 231/02 (trattandosi di prestazione professionale resa a Srl, come tale rientrante nella nozione di “transazione commerciale”) a far data dalla missiva di diffida del 13/06/12.

Sulle spese di lite.

In considerazione del rigetto integrale della domanda risarcitoria attorea, del conseguente assorbimento della domanda di garanzia impropria avanzata contro la terza chiamata, della non arbitrarietà di tale chiamata da parte del convenuto (dovendosi ritenere, da un lato, la validità e la non vessatorietà della clausola claims made, ma dall'altro lato la collocazione della richiesta di risarcimento del 04/08/10, cui ha fatto seguito la denuncia di sinistro del 05/08/10, nell'arco temporale dei sei mesi successivi alla cessazione di efficacia del contratto, come da art. 7 Condizioni generali di contratto), dell'avvenuta espressa estensione della domanda attorea alla terza chiamata, dell'estraneità dell'assicurazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, dell'accoglimento di tale domanda in ragione di un ammontare pari a circa un quarto di quanto domandato, le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori medi di cui allo scaglione individuato dalla sommatoria delle domande, e con aumento al massimo della voce relativa alla fase decisionale, attesa la sua duplicazione dovuta alla rimessione della causa sul ruolo per il supplemento di istruttoria (non dovuto nei confronti della parte terza chiamata, rimasta estranea a tale supplemento di istruttoria e pertanto correttamente limitatasi, nelle seconde memorie ex art. 190 c.p.c., al mero richiamo delle precedenti), seguono la soccombenza nei rapporti con la terza chiamata e sono poste integralmente a carico di parte attrice, pienamente soccombente sulla domanda risarcitoria, in ossequio al principio per cui “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(ex multis, Cass. n. 23213/19); devono essere poste a carico di parte attrice, in ragione della sua prevalente soccombenza, nei rapporti con il convenuto, in ragione di un quarto, ricorrendo, invece, i presupposti della soccombenza parziale reciproca di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, legittimante la compensazione dei restanti tre quarti, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore – ancorché soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca (Cass. sent. n. 22381/09: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”; Cass. ord. n. 134/13).

Per le medesime ragioni suesposte, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, dovranno essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti convenuta e attrice, in ragione di metà per ciascuna, stante la reciprocità della soccombenza di entrambe sulla specifica domanda cui atteneva l'indagine peritale, dovendosi invece ritenere esclusa da tali spese la terza chiamata, rimasta estranea alla causa riconvenzionale. 

PQM 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: rigetta la domanda di risarcimento avanzata da parte di omissis Srl nei confronti del geom. omissis; condanna omissis alla corresponsione, in favore del geom. omissis, di euro 3.035, oltre oneri di legge e interessi legali (ex d.lgs. n. 231/02) a far data dal 13/06/12; condanna omissis Srl alla rifusione, in favore di Assicurazioni omissis Spa, delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie; dichiara compensate le spese di lite tra le parti omissis Srl e geom. omissis in ragione di tre quarti e condanna omissis Srl alla rifusione, in favore del geom. omissis, del restante quarto, che liquida in euro 4.167,5, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; pone in via definitiva a carico paritario delle parti attrice e convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

22 maggio 2022

19/22. La parte onerata, a prescindere dalla parte che abbia attivato la mediazione, non compare al primo incontro: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2022)

=> Tribunale di Firenze, 10 gennaio 2022 

L'onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente sempre ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento. Ciò in quanto “esperire una procedura” non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l'altra parte compare, con l'avvio dell'effettiva attività mediatoria, e tanto vale sia laddove la parte onerata abbia anche promosso il procedimento, sia laddove, nell'inerzia dell'onerata, la parte non onerata abbia provveduto all'attivazione sua sponte, essendo, in ogni caso, la procedibilità della causa condizionata ex lege non alla mera attivazione della procedura mediante il deposito della domanda presso l'organismo, ma al già citato esperimento del “primo incontro davanti al mediatore: donde, valorizzando il disposto di cui all'art. 5, d.lgs. 28/2010, dovrà essere sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dall'attivazione o meno del procedimento, non lo coltiva e non compare al primo incontro avanti al mediatore, dacché, diversamente opinando e ritenendo, invece, applicabili, in tal caso, le sole sanzioni di cui all'art. 8, d.lgs. 28/2010, si consentirebbe alla parte onerata di assolvere alla condizione, e di assicurare, dunque, la procedibilità della propria domanda, semplicemente mediante il compimento dell'incombente di natura meramente burocratica di attivazione del procedimento e non mediante “l'esperimento” del tentativo di mediazione richiesto dalla legge (I), (II).  

(I) Si vedano gli artt. 5 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) La pronuncia in parola richiama, in senso conforme, Trib. Napoli Nord, 28/06/18 e Trib. Firenze, 21/04/15.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
Sentenza, n. 30
10 gennaio 2022


Omissis

 

Sempre in punto di rito, premessa l'adesione al consolidato orientamento del S.C. per cui “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. ord. n. 6218/19), e preso atto della mancata partecipazione dell'attrice al primo incontro, così come a tutti i successivi incontri in cui si è svolto il procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 2 D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i., attivato da parte convenuta, rileva questo giudice l'improcedibilità dell'azione spiegata in giudizio dalla sig.ra --- per omessa assoluzione della condizione di procedibilità costituita dall'espletamento del tentativo di mediazione delegata.

Com'è noto, invero, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/10, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. La normativa de qua, del resto, deve ritenersi ratione temporis operante nel giudizio in questa sede pendente - da ritenersi instaurato in data 16/04/13, con il decorso del ventesimo giorno dall'espletamento degli incombenti di cui all'art. 143 c.p.c., avvenuto in data 27/03/13, come evincibile dal verbale di avvenuto deposito presso la Casa comunale redatto dall'UG nella relata in calce alla citazione. Se è da un lato vero, infatti, che la pronuncia della Corte Cost. 06/12/12 n. 272 ha comportato l'inapplicabilità in via retroattiva della normativa sulla mediazione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, è d'altro canto da osservarsi come l'art. 84 del DL. n. 69/13, conv. in L. n. 98/13, introduttivo dell'attuale disposto dell'art. 5, comma 2 D. Lgs. n. 28/10, debba ritenersi applicabile, ratione temporis, ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore (21/09/13), in ossequio al principio tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens in materia processuale è immediatamente applicabile ai processi in corso: ciò in quanto detto principio generale deve ritenersi applicabile, in assenza di diversa espressa regolamentazione normativa del regime intertemporale, al cospetto di norme di natura processuale, quale la disposizione di specie, introduttiva di una condizione di procedibilità (Cass. ord. n. 30319/17; n. 22627/17; n. 15563/06; e ancora, nel senso del riconoscimento della legittima applicabilità, alle norme di procedura, del principio tempus regit actum, ritenuto non contrastante con l'art. 6 CEDU, cfr. Corte ED., Mo. c.Italia, 27/04/10).

Del resto, la giurisprudenza di merito pressoché unanime converge nel fornire una lettura del disposto di cui all'art. 84, comma 2 DL n. 69/13, conv. in L. n. 98/13 (a tenore del quale “le disposizioni di cui al comma 1 - comprensive delle modifiche che hanno portato i commi 1-bis e 2 dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 alla loro attuale configurazione - si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ossia dalla data del 21/09/13), alla luce del citato principio generale processuale, nel senso di ritenere applicabile ed operativa la condizione di procedibilità nei procedimenti già pendenti il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ferma restando la necessaria posteriorità, rispetto a tale data, dell'emissione dell'ordine giudiziale di invio in mediazione: si vedano, ex multis, Corte Appello Firenze, 17/11/16, n. 34 (“In base al principio tempus regit actum, la disposizione citata è applicabile ai procedimenti in corso (già pendenti) a partire dal 21 settembre 2013 - (art. 84 D.L. n. 69/2013)”); Tribunale di Roma, 24/10/14, Tribunale di Firenze, ord. 19/03/13 e ord. 14/11/13; Tribunale di Milano 29/10/13; Tribunale di Palermo 16/07/14; Tribunale di Verona, 27/11/14. Né, peraltro, può ritenersi espressivo di un contrario indirizzo ermeneutico il precedente di Cass. ord. n. 9557/17, pronunciatasi, in forma di obiter dictum, in relazione alla differente questione dell'operatività ratione temporis del disposto di cui all'art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 28/10, nel senso dell'inapplicabilità della nuova disposizione ai giudizi intrapresi prima del decorso dei trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della modifica legislativa: ponendo, infatti, il comma in questione, a differenza del comma 2 relativo alla mediazione delegata, una condizione di procedibilità da esperirsi necessariamente ante causam e il cui mancato esperimento non è rilevabile oltre la prima udienza di comparizione, è inevitabile che l'operatività di siffatta condizione debba valere unicamente per le cause ancora da instaurare alla data di entrata in vigore della relativa norma introduttiva.

Orbene, nell'ipotesi di specie, anteriormente alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, prima di dichiarare la chiusura dell'istruttoria, con ordinanza riservata del 31/10/17, nell'esercizio del potere concessogli, ha disposto ordine di attivazione del procedimento di mediazione, con concessione di apposito termine per l'espletamento dell'incombente, condizionando, così, l'esaminabilità nel merito della domanda all'adempimento delle parti rispetto al dictum giudiziale; sennonché, come rimasto incontestato tra le parti e comunque risultante dalla lettura del verbale di mediazione, mentre la sig.ra --- ha partecipato, mediante difensore delegato, al procedimento attivato tempestivamente dal convenuto, resosi parte diligente pur non essendo a ciò onerato ex lege, in nessuno degli incontri in cui si è svolto il procedimento risulta la presenza della sig.ra ---, coincidente con la parte espressamente onerata dalla legge dell'esperimento del tentativo di mediazione, avendo l'avv. ---, all'epoca della mediazione, ricevuto mandato difensivo dalla sola sig.ra --- e non anche dalla sig.ra ---.

Ciò posto, occorre quindi appurare se possa ritenersi assolta la condizione di procedibilità nell'ipotesi di specie - differente da quella della mancata partecipazione personale della parte al primo incontro e della partecipazione, in sua vece, del difensore o di soggetto delegato (attesa l'assenza di prova del conferimento di delega da parte della sig.ra --- al già difensore della sig.ra ---, così come ad altro soggetto), così come da quella in cui la parte onerata, presente al primo incontro, a seguito dell'attività informativa del mediatore, abbia espressamente dichiarato di non intendere procedere con la mediazione.

In proposito, occorre anzitutto rammentare il disposto del citato art. 5, comma 2-bis D. Lgs. n. 28/10, così come introdotto dal DL n. 69/13 conv. in L. n. 98/13, a tenore del quale la condizione di procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l'accordo”: norma da leggersi, a parere di questo giudice, nel senso per cui la condizione di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un “primo incontro”, ossia laddove le parti – per tali intendendo tutti i soggetti in causa nel giudizio a quo, in ipotesi di mediazione delegata, o nel giudizio da instaurarsi, in ipotesi di mediazione ante causam - si siano incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Del resto, se, come evincibile a contrario dalla lettura della disposizione citata, al primo incontro le parti possono raggiungere l'accordo, è evidente che le stesse devono, anzitutto, partecipare a tale evento; per contro, è ovvio che la mancata partecipazione di una delle parti in assenza di giustificato motivo impedirà la celebrazione del primo incontro e, dunque, precluderà a priori non soltanto la creazione di una chance di raggiungimento del risultato conciliativo (ossia il risultato che la legge intende conseguire con la previsione dell'istituto della mediazione), ma altresì l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Peraltro, detta disposizione necessita di essere coordinata con il disposto dell'art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. cit. (“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, II co., c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”), il quale, ad una prima lettura, parrebbe escludere che alla mancata partecipazione di una parte al procedimento possa seguire la sanzione della improcedibilità e parrebbe, invece, prevedere, quali conseguenze della mancata ingiustificata partecipazione, unicamente riflessi sfavorevoli sotto il profilo probatorio, ex art. 116 c.p.c., oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria. Onde conciliare le due disposizioni alla luce della summenzionata ratio della sanzione dell'improcedibilità e della finalità deflattiva dell'istituto senza dare luogo ad una interpretatio abrogans di alcuna di esse, occorre, ad avviso di questo giudice, operare una distinzione a seconda che la celebrazione del primo incontro sia stata impedita dalla mancata partecipazione della parte onerata o di quella della parte non onerata:

- da un lato, infatti, l'onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente sempre ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento (Tribunale Napoli Nord, sentenza 28/06/18): ciò in quanto, come già in altre occasioni condivisibilmente rilevato da questo Tribunale, “""esperire una procedura"" non equivale ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico, che nel caso della mediazione coincide, quantomeno, con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l'altra parte compare, con l'avvio dell'effettiva attività mediatoria” (Tribunale di Firenze, sentenza 21/04/15), e tanto vale sia laddove la parte onerata abbia anche promosso il procedimento, sia laddove, nell'inerzia dell'onerata, la parte non onerata abbia provveduto all'attivazione sua sponte, essendo, in ogni caso, la procedibilità della causa condizionata ex lege non alla mera attivazione della procedura mediante il deposito della domanda presso l'organismo, ma al già citato esperimento del “primo incontro davanti al mediatore”: donde, valorizzando il disposto di cui all'art. 5, dovrà essere sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dall'attivazione o meno del procedimento, non lo coltiva e non compare al primo incontro avanti al mediatore, dacché, diversamente opinando e ritenendo, invece, applicabili, in tal caso, le sole sanzioni di cui all'art. 8 citato, si consentirebbe alla parte onerata di assolvere alla condizione, e di assicurare, dunque, la procedibilità della propria domanda, semplicemente mediante il compimento dell'incombente di natura meramente burocratica di attivazione del procedimento e non mediante “l'esperimento” del tentativo di mediazione richiesto dalla legge;

- dall'altro lato, invece, occorre escludere che la mancata partecipazione alla mediazione della parte non onerata possa sortire alcun effetto in punto di procedibilità della domanda attorea, non potendosi, logicamente, consegnare all'arbitrio della parte per definizione contro-interessata alla prosecuzione del giudizio le sorti della procedibilità della causa, imponendo alla parte onerata diligente di subire, suo malgrado, un pregiudizio per la mancata collaborazione della controparte: donde, il disposto del citato art. 8 dovrà intendersi come applicabile esclusivamente nei confronti della parte non onerata ex lege dell'esperimento della mediazione sotto comminatoria di improcedibilità.

Peraltro, è appena il caso di osservare come, avendo la sig.ra --- e la sig.ra --- attivato due autonomi giudizi avverso il medesimo convenuto, cumulati nel medesimo giudizio unicamente per ragioni di economia processuale, entrambe le attrici risultassero onerate alla proposizione del procedimento obbligatorio di mediazione, non potendo l'espletamento del tentativo da parte dell'una, siccome correlato a una separata e differente domanda giudiziale, valere a ritenere assolta la condizione di procedibilità anche nei confronti dell'altra: ragion per cui, la mancata partecipazione della sig.ra --- al procedimento determinerà l'improcedibilità della sola domanda giudiziale dalla stessa proposta, ferma invece la procedibilità della domanda proposta dall'altra attrice.

omissis le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione individuato dalla sommatoria delle domande proposte contro il medesimo convenuto, in considerazione della non elevata complessità della causa e della prossimità del relativo valore al minimo dello scaglione ministeriale applicato, seguono la soccombenza. Devono, invece, essere posta a carico della sola sig.ra ---, sempre in ragione della sua soccombenza nella causa di merito (Cass. n. 12712/19), le spese (intese quali compensi, sempre in applicazione dei valori minimi) della procedura di mediazione delegata, essendosi detta procedura svolta solamente tra questa attrice e il convenuto.

 

PQM

 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: dichiara inammissibile omissis; rigetta le domande omissis; condanna omissis in solido, alla rifusione, in favore del sig. Ro. Ma., delle spese di lite, che liquida in euro 5635 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre a spese generali forfetarie; condanna la sig.ra --- alla rifusione, in favore omissis, delle spese della procedura di mediazione, che liquida in euro 2880, oltre IVA e CPA come per legge e oltre a spese generali forfetarie.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

16 maggio 2022

18/22. Soccombente condannato a rimborsare al vincitore le spese di assistenza legale per l'esperimento della mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2022)

=> Tribunale di Torino, 30 novembre 2021 

Va confermato l’orientamento secondo cui, con riferimento al rimborso dei costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione, l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un' attività stragiudiziale, il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali spese vanno pertanto ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13, d.lgs. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione cronologica, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (I), (II).  

(I) Si veda l’art. 13, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) La pronuncia in parola richiama, in senso conforme, Trib. Trieste 11.03.2021, Trib. Modena 9.03.2012 e Trib. 9.11.2016 n. 1030.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Torino
sentenza
30 novembre 2021

Omissis 

Su ricorso depositato dalla società UU S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto omissis, ha ingiunto alla Signora XX di pagare senza dilazione ex art. 642 c.p.c. alla ricorrente la somma di Euro 46.671,68 oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende omissis.

Con atto di citazione datato 11.07.2018 ritualmente notificato, la Signora XX, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinte, nel merito - dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo omissis, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa, ordinando alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile omissis; in ogni caso, condannare, ai sensi dell'art. 96, comma comma 3 c.p.c., la UU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 7.000,00 ovvero quell'altra veriore o minore determinanda in corso di causa, a favore della sig.ra XX per i motivi di cui al presente atto. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario, spese di CTP ed eventuali spese di CTU, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. omissis procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.

La parte attrice opponente ha fondato le proprie difese, principalmente, sul disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla medesima sulla fideiussione omnibus del 6.07.2020, allegando altresì la consapevolezza di UU S.p.a. circa la non ascrivibilità delle sottoscrizioni del documento all'attrice opponente e fondando su tale presupposto la richiesta di condanna delle controparti al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. 1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società UU S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta, del 28.10.2018, proponendo in via preliminare istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di garanzia dalla Signora XX, nonchè contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2018 la parte attrice opponente ha insistito per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. La parte convenuta opposta ha depositato l'originale della scrittura privata di fideiussione, di cui il Giudice ha disposto la custodia in cassaforte, ha rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di verificazione proposta in comparsa di costituzione e risposta riservandosi di produrre le scritture di comparazione e si è opposta alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto. Entrambe le parti hanno chiesto, in subordine rispetto all'espletamento del procedimento di mediazione, i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Il Giudice Istruttore si è riservato.

A scioglimento della suddetta riserva, con ordinanza del 26.11.2018, il Giudice Istruttore:

- ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. sulla base del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'opponente con riguardo all'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus del 6.07.2020;

- ritenuto di riservare i provvedimenti di cui agli artt. 217 e seguenti c.p.c. a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. (con concessione dei relativi termini all'esito del procedimento di mediazione di cui infra);

- rilevato che, avendo la causa ad oggetto una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovesse trovare l'applicazione l'art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010, con conseguente assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

- ha disposto la sospensione del decreto ingiuntivo opposto ed ha fissato successiva udienza al 22.05.2019;

In data 11.04.2019 ha depositato comparsa di costituzione e di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c. la Società --- S.p.A., allegando di aver acquistato pro soluto ed in blocco con atto del 20.09.2018 da UU S.p.A. i crediti aventi i requisiti indicati nel contratto di cessione tra cui quello vantato nei confronti della Signora XX ; --- S.p.A. ha confermato e fatto proprie le difese, deduzioni e allegazioni di UU S.p.A. 1.8. All'udienza del 22.05.2019 la parte attrice opponente ha depositato verbale di mediazione con esito negativo ed ha insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. La terza intervenuta --- S.p.A. si è richiamata alla comparsa di costituzione di UU

S.p.A. insistendo, in particolare, sull'istanza di verificazione delle sottoscrizioni della fideiussione ed ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nessuno è comparso per UU S.p.A. Il Giudice Istruttore ha concesso i termini di cui sopra con decorrenza dal 10.06.2019 ed ha fissato nuova udienza al 9.10.2019;

All'udienza del 9.1.2019 la terza intervenuta --- S.p.A. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del parere tecnico-grafico depositato dall'attrice opponente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed ha chiesto disporsi CTU di verificazione della firma come da istanza formulata in comparsa costitutiva.

La Signora XX si è opposta alla richiesta di inammissibilità di cui sopra trattandosi, ad avviso della medesima, di documentazione formatasi in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e si è rimessa sulla CTU di verificazione.

Nessuno è comparso per UU S.p.A. Il Giudice Istruttore si è riservato al fine di valutare l'opportunità di disporre una CTU grafologica.

A scioglimento della suddetta riserva, con ordinanza del 14.10.2019 il Giudice Istruttore:

- rilevato che la parte attrice opponente ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. tutte le sottoscrizioni apposte a nome della medesima nel documento prodotto in copia da UU ed indicato al n. 7 egli allegati del ricorso monitorio (c.d. contratto di fideiussione omnibus);

- rilevato che la parte convenuta opposta, intendendo avvalersi del suddetto documento, in comparsa di costituzione e risposta ha proposto istanza di “verificazione” delle sottoscrizioni ivi apposte ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ed ha prodotto, all'udienza del 21.11.2018, l'originale del documento 7 del fascicolo monitorio, ovvero la “scrittura privata di fideiussione”, riposto per la custodia in busta chiusa e sigillata nella cassaforte della Prima Sezione del Tribunale;

- ritenuto tardivo il parere grafico-tecnico prodotto dall'attrice opponente con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. e quindi oltre il termine di decadenza per le deduzioni istruttorie;

- ha disposto CTU grafologica, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo la Dr.ssa BE. Si. ;

- ritenuto, inoltre, necessario invitare la Signora XX a comparire personalmente all'udienza successiva per scrivere sotto dettatura, alla presenza del CTU;

- ha fissato al 26.02.2020 udienza avanti al G.O.T. delegato sia per consentire alla Signora XX

di scrivere sotto dettatura alla presenza del CTU sia per il giuramento del nominato CTU e conferimento del relativo incarico;

- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. omissis.

All'udienza del 26.02.2020 la parte attrice opponente ha dichiarato di non poter aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice.

Il CTU omissis

Sulle spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio di opposizione.

In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta UU S.p.A. e l'interveniente --- S.p.A. devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del procedimento di mediazione, liquidate in Euro 510,00.

Deve, infatti, richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, con riferimento al rimborso dei costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione, “l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un' attività stragiudiziale, il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali spese vanno pertanto ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione cronologica, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c.” (Trib. Trieste, 11.03.2021; Trib. Modena, 9.03.2012; Tribunale di Massa, 9.11.2016 n. 1030).

Sempre in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta UU S.p.A. e l'interveniente --- S.p.A. devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente omissis. 

PQM 

Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo omissis promossa dalla Signora XX (parte attrice opponente) contro la società UU BANCA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla sua mandataria ZZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (parte convenuta opposta), e contro --- S.p.a. (parte intervenuta volontaria) nel contraddittorio delle parti: rigetta l'istanza di verificazione proposta dalla parte convenuta opposta e ribadita dalla parte interveniente volontaria in via incidentale; accertata l'inesistenza del credito vantato dalla UU S.p.A. e da --- S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UU S.p.A., nei confronti della Signora XX nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto omissis; rigetta le domande di merito proposte dalla parte convenuta opposta UU S.p.A. e dalla interveniente volontaria --- S.p.A. 4) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari omissis, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale omissis in favore di UU SPA contro XX sull'immobile di proprietà di XX sito omissis; rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96, 3° comma, c.p.c. proposta dalla parte attrice opponente; dichiara tenute e condanna la parte convenuta opposta UU S.p.A. e la parte interveniente --- S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare in favore della parte attrice opponente signora XX: le spese inerenti alla fase di mediazione, liquidate in Euro 510,00; le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 7.254,00 per compensi, Euro 286,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge; con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. omissis, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; pone le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato decreto in data 28/12/2020, e le spese di CTP della parte attrice opponente a carico solidale della parte convenuta opposta UU S.p.A. e dell'interveniente --- S.p.A. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 maggio 2022

17/22. MEDIA Magazine n. 5 del 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2022)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

--------------------------------

N. 5/22  maggio 2022

 

Buona lettura

 

GIURISPRUDENZA 

Partecipazione alla mediazione: difensore contemporaneamente assume la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (Osservatorio Mediazione Civile n.16/2022)

=> Tribunale di Roma, 23 novembre 2021

 

Accordo conciliativo a seguito di mediazione: la parte non ha più interesse alla coltivazione del giudizio, neppure per far valere l'inottemperanza agli impegni assunti (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022)

=> Tribunale di Vasto, 8 novembre 2021

 

COMMENTI E APPROFONDIMENTI 

SPINA, Contrasto giurisprudenziale sull’esperimento della mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria: la domanda è procedibile? (OsservatorioMediazione Civile n. 14/2022) 

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore) 

VIDEO-INTERVISTE 2022 A CURA DEL CENTRO STUDI DIRITTO AVANZATO (archivio video gratuito, agg. 5.5.2022)

 

REDAZIONE APERTA 

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

osservatoriomediazionecivile@gmail.com

 

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2022
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE