DIRITTO D'AUTORE


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27 marzo 2026

12/26. Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

 

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).


(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

5.3.2026

sentenza


Omissis

La domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della condizione di
procedibilità, del resto è noto che la giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza di mediazione versata in atti ( cfr produzione del 27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché, la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore, che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza, come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in esame per il mancato
assolvimento della condizione di procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

PQM


Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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