=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026
La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).
(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
5.3.2026
sentenza
Omissis
La
domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria
tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda
giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza
di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata
dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della
condizione di
procedibilità, del resto è noto che la
giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i
fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli
presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda
di mediazione va redatta in modo informale ma
deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs.
28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione
dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti
nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di
una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate
nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il
Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità
sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del
tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra
la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda”
della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto
della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi
sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che
il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo
raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter
conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque
la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando
la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto
del principio di simmetria non significa esatta identità
tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa
in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è
necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato
il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in
ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da
poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata
tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso
l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto
introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il
giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente
svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un
atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una
connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art.
4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della
pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un
procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di
una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una
futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario
inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza
di mediazione non richiede anche l’indicazione di
“elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez.
V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza
di mediazione versata in atti ( cfr produzione del
27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente
tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da
cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità
delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o
l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte
dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione
sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra
documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in
via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si
rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il
Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata
demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a
giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può
costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché,
la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore,
che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale
composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali
della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i
proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza,
come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza
di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in
esame per il mancato
assolvimento della condizione di
procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il
rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di
procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito
complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione
delle spese del giudizio.
PQM
Il
Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la
domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.