=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025
Posto
che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la
mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione
già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio
in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi
osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi
sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di
procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante
dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione
del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e
il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il
giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove
sussistano degli elementi “nuovi” da discutere
(nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo
obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce
ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze
istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione) (I).
(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Avellino
11.12.2025
sentenza
Omissis
Occorre
soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato
esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da
questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza
del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei
precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della
richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio
l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che
dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata
effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5
quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in
cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione),
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione,
il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può
disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un
procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la
successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5,
commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la
mediazione non risulta esperita, il giudice
dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La
suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento
di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità
dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua
Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma
c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo
normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il
richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione
demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo
strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando
ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione
assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza
con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente,
rispondente alla finalità della norma l’utilizzo
dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per
la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già
espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova
mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della
concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno
indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in
sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica
normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata
anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano,
Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della
finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di
mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il
tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una
obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della
controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura
della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle
parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano
degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di
specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della
modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la
disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022
e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal
30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa
nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella
versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2,
era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la
mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5
co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd.
obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia
stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd.
Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo
la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione
di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per
omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata,
disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di
lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte
dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono
della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite;
inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la
quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente
la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025,
unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento
della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore
argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella
rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte
Costituzionale n. 77/2018.
PQM
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa
o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda
attorea; compensa le spese di lite.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.