DIRITTO D'AUTORE


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30 marzo 2026

13/26. Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

 

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025


Posto che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti. Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi” da discutere (nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da discutere in sede di mediazione) (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Avellino

11.12.2025

sentenza


Omissis

Occorre soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente, rispondente alla finalità della norma l’utilizzo dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022 e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal 30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2, era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5 co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd. obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd. Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata, disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite; inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025, unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda attorea; compensa le spese di lite.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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