DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

28 marzo 2018

17/18. Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo senza concessione della provvisoria esecuzione; chiamata di soggetti diversi dalle parti processuali; delega alla competenza territoriale dell’organismo (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2018)

=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2017

Sebbene in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente, si ritiene (alla luce della discrezionalità del magistrato da applicare nel caso di specie) più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, non essendo stata concessa la provvisoria esecuzione. La citata Cass. 24629/15, difatti, non aveva infatti mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati) (I) (II).

La mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario.

Inviate le parti in mediazione, la procedura va avviata avanti a un organismo (regolarmente iscritto nel registro ministeriale) operante nel circondario del Tribunale (art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010) (I); ciò salvo diverso accordo delle parti.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2018

Tribunale di Pavia
Ordinanza
9 marzo 2017

Omissis

Valutati la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Ritenuto opportuno nel presente giudizio disporre che sia svolta una procedura di mediazione con le modalità di cui infra e con onere dell’avvio in capo alla parte più diligente.
Considerato che le difese della --- opponente, sulle quali è fondata l’impossibilità di consegnare al fideiussore convenuto opposto, la documentazione fideiussoria in possesso della --- opponente, si richiamano – tra l’altro – alla mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con l’ingiunzione, ex art. 633 cpc di consegna di documenti, oggetto di opposizione da parte della ---.
Rilevato che il terzo, debitore principale, non è parte del presente giudizio, che pende invece solo tra la --- opponente, creditrice sostanziale e il presunto fideiussore, convenuto opposto, che ha chiesto in via monitoria la documentazione fideiussoria oggetto di contestazione.
Considerato che la mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario, rispetto al quale la definizione giudiziale della presente opposizione sarebbe l’antecedente logico.
Valutato preliminarmente che la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente e che il mancato avvio della mediazione determinerebbe la sanzione della conferma del decreto, ex art. 653, co. 1, c.p.c.
Ritenuto tuttavia che, da un lato, con ordinanza del 17.09.2015 non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione fideiussoria, emesso in sede monitoria e, dall’altro, che residua al magistrato la discrezionalità, da applicare nel caso di specie, di ritenere più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie.
Ritenuto infine che per imprescindibili motivi di organizzazione del ruolo, l’udienza di precisazione conclusioni, già programmata per il --- deve necessariamente essere rinviata al ---.

Ciò premesso, visto l’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, dispone che le parti partecipino a una procedura di mediazione, invitando la parte più diligente ad avviare la procedura ma ponendo l’onere formale dell’avvio in capo al convenuto opposto, avvisandolo che in difetto la sua domanda di merito sarà dichiarata improcedibile e il decreto sarà revocato; viste le particolarità del presente giudizio, si invita la parte che avvia la procedura di mediazione a convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo, debitore principale, dal quale dipende, secondo le prospettazioni della --- opponente, l’impossibilità giuridica di produrre la documentazione chiesta dall’opposto con l’ingiunzione di pagamento;  ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo; si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, e ove in tale eventualità non fosse disposto un rinvio per consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro; tale verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, co. 2, c.p.c.; si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, stabilisce che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, cpc. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi dall’art. 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione telematica della presente ordinanza per l’avvio della mediazione avanti a un organismo regolarmente iscritto nel registro ministeriale e operante, salvo diverso accordo delle parti, nel circondario del Tribunale di Pavia. Non autorizza la precisazione delle conclusioni già programmata per il --- e rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la precisazione delle conclusioni all’udienza del ---.
Si comunichi. Pavia, 9.03.2017
Il GI, dott. Giorgio Marzocchi


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 marzo 2018

16/18. Opposizione a decreto ingiuntivo: onere della mediazione sul debitore e contrasto giurisprudenziale (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2018)

=> Tribunale di Termini Imerese, 15 novembre 2017

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul debitore, in quanto parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di cognizione, l’onere di avviare la mediazione (art. 5, d.lgs. 28/2010); ciò a pena del consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo (ex art. 653 c.p.c.) (I).
Alla luce del contrasto in giurisprudenza esistente sul punto, anche dopo la pronuncia della Cassazione da cui successive sentenze di merito si discostano, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite (II) (III) (IV).



(III) Per approfondimenti si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2018

Tribunale di Termini Imerese
Sentenza n. 1175
15 novembre 2017

La pronuncia per esteso è reperibile gratuitamente in La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

14 marzo 2018

15/18. Revoca dell'amministratore di condominio: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2018)

=> Cassazione civile, 18 gennaio 2018, n. 1237

In tema di giudizio di revoca dell'amministratore di condominio va affermato che trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione sprovvisto di definitività e decisorietà. Pertanto, se da un lato va osservato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. precisa che per "controversie in materia di condominio", ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 28/2010, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c. (tra cui vi è quindi anche l'art. 64 disp. att. c.c. relativo alla revoca dell'amministratore), dall’altro va rilevato che l'art. 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio; e il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico (I), (II), (III), (IV).


(II) Sulla disciplina della mediazione nella riforma del condominio si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012).

(III) Sulla mediazione condominiale si veda, di recente, P. G. MISTÒ - R. MORDEGLIA, LEZIONIDI CONDOMINIO - LA MEDIAZIONE CIVILE, YCP, 2017 (ottobre)

(IV) Sulla pronuncia in commento si veda, per approfondimenti, SPINA, Condominio: la revoca dell'amministratore è soggetta a mediazione obbligatoria?, Altalex, 2017.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2018

Cassazione civile
Sezione IV
ordinanza n. 1237
18 gennaio 2018

Omissis

La ricorrente --- impugna, articolando un unico motivo di ricorso, il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d'Appello di Palermo, che ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa --- avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di --- dall'incarico di amministratore del condominio ---, non avendo partecipato la ricorrente all'incontro davanti al mediatore agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

L'intimata --- non ha svolto attività difensive.

La Corte d'Appello di Palermo ha aderito all'interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell'amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell'art. 71 quater disp. att. c.c.; ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell'incontro davanti al mediatore equivalesse a mancato avveramento della condizione di procedibilità.

--- deduce la violazione degli artt. 64 e 71 quater c.c., nonchè del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lett. f, affermando che il decreto impugnato abbia natura di sentenza e contestando che al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio possa applicarsi l'istituto della mediazione obbligatoria.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto da --- potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dall'art. 1129 c.c., e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). E' dunque inammissibile la censura che --- rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

E' vero infatti che l'art. 71 quater disp. att. c.c., (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per "controversie in materia di condominio", ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c., (essendo l'art. 64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro, l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013) del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.

Nell'interpretazione di questa Corte, di cui ai richiamati precedenti, si spiega, tuttavia, come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio:
1) riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare;
2) è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore;
3) è perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità;
4) non riveste, tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
Pertanto, il decreto con cui la Corte d'Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ex art. 5, comunque non costituisce "sentenza", ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, nè il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all'esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, perchè l'intimata F.L. non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

9 marzo 2018

14/18. Il resistente si attiva per la mediazione, ma il ricorrente non partecipa: procedibilità della domanda e sanzione ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2018)

=> Tribunale di Roma, 4 ottobre 2017

Deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità anche con riferimento alle domande del ricorrente, dal momento che, attivandosi, il resistente ha portato in mediazione tutte le questioni che si dibattono nell'odierna sede e quindi non solo le questioni che formano oggetto delle domande riconvenzionali ma anche quelle sottese alle pretese avverse; la mancata partecipazione della ricorrente viene quindi in considerazione per le conseguenza di cui all’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2018

Tribunale di Roma
Sentenza n. 18731
4 ottobre 2017

Omissis

Rilevato
che, con ricorso ex art 702 bis, c.p.c., omissis S.R.L. in liquidazione ha dedotto che: omissis, conduttrice dell'immobile omissis, "ha accumulato ritardi nel pagamento del canone, suscettibili di applicazione della penale di cui all'art 4 del contratto di locazione (inter partes), per complessivi euro 3.148,00, giusta fattura omissis"; omissis non ha mai versato il dovuto a titolo di oneri accessori, dovuto pari, alla data del 12/5/2016, ad euro 41.047,68, "giusta fatture che si allegano"; la Società ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 44.195,68, oltre interessi legali dalla data di emissione delle singole fatture; rilevato che, nel costituirsi, omissis ha eccepito l'inammissibilità della domanda introdotta con rito sommario di cognizione, e negato i contestati ritardi, nonché: i) dedotto che il locale le è stato consegnato con un mese e mezzo di ritardo, sicchè ha diritto alla pagamento dell'importo di euro 12.750,00, oltre iva corrispondente ad una mensilità e mezzo; ii) con riferimento agli oneri accessori, negato la legittimazione in capo a controparte e la fondatezza della domanda per l'inesistenza del condominio, nonché affermato la estrema genericità della richiesta e contestato di aver mai fruito delle asserite prestazioni di cui alle fatture, documenti questi non costituenti prova; iii) lamentato di essere stata privata, a far data dal marzo 2015, del godimento dell'area parcheggio, ciò che ha determinato una contrazione dei guadagni, arrecandole un danno quantificabile in euro 35.000,00;
che la Società ha chiesto che il Tribunale intestato dichiari improcedibile la domanda e, in caso contrario, rigetti le avverse domande e condanni la controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati in euro 12.750,00, oltre iva e interessi di mora ex dlgs 231/02, dal 1/6/13 al saldo, e in euro 35.000,00, oltre interessi di mora ex dlgs 231/02 dal fatto al saldo, disponendo, nel caso di riconoscimento delle ragioni avverse, la compensazione degli opposti crediti;

rilevato che è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in speciale locatizio, ai sensi dell'alt 4, dlgs 150/2011, ciò che ha comportato l'assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione degli atti difensivi;
rilevato che, per quanto sopra, deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda;

rilevato, quanto all'eccezione sollevata dalla resistente all'udienza del 28/9/17 (cfr Verbale), che deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità anche con riferimento alle domande della ricorrente, dal momento che, attivandosi, la resistente ha portato in mediazione tutte le questioni che si dibattono nell'odierna sede e quindi non solo le questioni che formano oggetto delle domande riconvenzionali ma anche quelle sottese alle pretese avverse;
che la mancata partecipazione della ricorrente viene quindi in considerazione per le conseguenza di cui al comma 4 bis, art 8, d.lgs. 28/2010.

Rilevato che occorre quindi procedere all'esame delle domande della ricorrente;
che, innanzitutto, va segnalato che il ritardo nel pagamento, protratto di oltre 10 giorni dalla scadenza convenzionalmente fissata per il giorno 5 del mese (cfr. artt. 3 e 4), viene contestato con riferimento ai canoni di dicembre 2013 e aprile, luglio e ottobre 2014; che va premesso che l'estinzione dell'obbligazione si verifica al momento della riscossione del titolo (cfr. Cass 369/00), caso di pagamento con assegno bancario, e al momento dell'accredito in conto corrente, nel caso di pagamento a mezzo bonifico (cfr. Cass. su. 12210/90);
che, tanto premesso e considerato che la conduttrice ha pagato le mensilità di dicembre 2013 e aprile 2014 con assegno bancario e quella di luglio 2014 con bonifico bancario, l'estinzione del debito, per quanto si ricava dalla documentazione di parte ricorrente (cfr. docc. 3, 4 e 5), va ancorata rispettivamente al 19/12/13 (cfr. doc 3), al 24/4/14 (cfr. doc. 4) e al 16/7/14 (cfr. doc. 5), risultando pertanto successiva all'indicato termine del giorno 15 del mese;
che il pagamento della mensilità di ottobre 2014 è stato effettuato, quanto ad euro 10.000,00, con bonifico e, quanto ad euro 370,00, con contanti, sicchè l'effetto estintivo, da ricollegarsi al momento in cui la locatrice ha avuto la disponibilità delle somme, deve farsi risalire, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 6), al 14/10/14, data dell'accredito in conto corrente, e al 16/10/14, data della consegna del denaro;
che, correttamente, dunque, omissis ha azionato la penale contrattuale, dovendosi segnalare che la conduttrice non può invocare "l'efficacia liberatoria del pagamento del canone con assegno bancario se accettato dal locatore/creditore" (cfr memoria di costituzione, pagg. 4 e 5) in luogo del contrattualmente previsto bonifico bancario, onde scongiurare l'applicazione della penale (cfr memoria pag 5);
che, invero, la contestazione della locatrice non afferisce all'utilizzazione di una modalità di pagamento diversa da quella pattuita, essendo in discussione la collocazione cronologica dell'effetto estintivo del pagamento ai fini dell'applicazione della penale;
che, tanto premesso e considerata l'assenza di contestazioni circa l'entità della somma richiesta per il titolo in esame, la resistente va condannata al pagamento della somma di euro 3148,00, oltre interessi legali dalla domanda;
rilevato che, a sostegno della domanda di pagamento della somma di euro 41.047,68, omissis invoca l'art 12 del contratto, ai sensi del quale "parte conduttrice sosterrà le spese di condominio a lei spettanti secondo la normativa vigente" e rimanda per la quantificazione del dovuto alle fatture depositate (cfr all 7); che, ciò posto ed a prescindere da ogni altra considerazione, nulla può essere accordato per il titolo che interessa, dal momento che la ricorrente non ha fornito, nonostante le avverse contestazioni sul punto (cfr memoria di costituzione pagg 6 e 7), elementi per la verifica della congruità dell'addebito di somme a titolo di rimborso di spese asseritamente sostenute per illuminazione, guardiania e pulizia relative a spazi comuni;
che va segnalato, in proposito, che, proprio perchè trattasi di rimborso di spese anticipate per conto dell'effettivo fruitore, la ricorrente avrebbe dovuto dare conto della spesa complessivamente sostenuta e del criterio di determinazione della quota spettante alla controparte;
che nessuna visibilità ha fornito la ricorrente su tali aspetti, dovendosi segnalare l'inidoneità di documenti di formazione unilaterale, quali sono le fatture, tanto a dare dimostrazione dell'effettuazione in concreto dei servizi in questione e del relativo onere economico complessivo, quanto a dar conto del criterio di determinazione della quota di addebito;
che, conclusivamente, la domanda va respinta, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio spettantele;

rilevato, quanto alla questione di cui al punto i) che precede omissis;
che la domanda va respinta omissis;

rilevato che, con riferimento al chiesto risarcimento del danno omissis;

rilevato che, avuto riguardo alla proporzionale reciproca soccombenza (accoglimento parziale della domanda omissis, rigetto delle riconvenzionali), le spese di lite vanno dichiarate compensate per 1/2 e poste per il residuo 1/2 a carico della resistente; che la relativa liquidazione segue come da dispositivo, secondo criteri e tariffe di cui al dm Giustizia n 55/2014;

ritenuto congruo per il deposito della sentenza il termine di gg. 10.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla causa omissis, così provvede: condanna la resistente al pagamento della somma di euro 3148,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda; rigetta nel resto la domanda della ricorrente e respinge le domande riconvenzionali; dichiara compensate per 1/2 le spese di lite che pone, per il residuo 1/2, a carico di omissis S.R.L. e liquida, in favore della parte ricorrente, in euro 72,75 per esborsi e in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e Cpa come per legge; ne dispone la distrazione a favore dell'---, dichiaratosi antistatario;  visto l'art 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, condanna la ricorrente a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di euro 259,00; fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamenti ipertestuale è a cura della Redazione dell’Osservatorio.

5 marzo 2018

13/18. MEDIA Magazine n. 3 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2018)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 3/18  Marzo 2018

Buona lettura!

  
GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Bologna, 13 settembre 2017

=> Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2017


DOCUMENTI
(Speciale Inaugurazione Anno Giudiziario 2018)



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