DIRITTO D'AUTORE


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30 settembre 2020

37/20. Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo: tutte le soluzioni adottate dalla giurisprudenza fino alle Sezioni Unite 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2020)

La questione dell’identificazione della parte (debitore-ingiunto-opponente oppure opposto-creditore) in capo alla quale grava l’onere di esperire la mediazione c.d. obbligatoria, con le relative conseguenze connesse all’improcedibilità da comminarsi in caso di mancato esperimento del relativo procedimento (irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti  oppure revoca del decreto ingiuntivo opposto) è stata decisa da Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596 (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020), con nota di SPINA, Le Sezioni Unite su mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: prime osservazioni tra prevedibilità delle decisioni e overrulingin La Nuova Procedura Civile, 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2020), in seguito all’ordinanza di rimessione Cassazione civile, 12 luglio 2019, n. 18741, con NOTA di SPINA, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: parola alle Sezioni Unite, in Altalex, 2019 (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2019).

In precedenza, la Suprema Corte si era pronunciata sul punto con Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629 (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016), con NOTA di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2016 (cui il link rimanda direttamente) laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia, viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite.

Sui contrastanti orientamenti in materia nella giurisprudenza di merito, anche successivi a Cass. 24629/2015 cit., si veda SPINA, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione dell’improcedibilità della domanda, in La Nuova Procedura Civile, 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2017) ovvero SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire la mediazione a pena di improcedibilità della domanda?, in La Nuova Procedura Civile, 2018 (cui il link rimanda direttamente; trattasi però – in questo caso – di contributo riservato agli abbonati alla Rivista).

Tutti i contributi pubblicati in materia sull'Osservatorio (con numerosa giurisprudenza di merito) possono essere consultati alla voce "procedimento di ingiunzione".

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2020 - www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com

21 settembre 2020

35/20. Sezioni Unite, opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sul creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020)

=> Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596 

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) NDR (Redazione La Nuova Procedura Civile: i link riportati di seguito sono collegati alla detta Rivista)per approfondimenti si veda Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.7.2019, n. 18741 (ordinanza di rimessione alle s.u.). Si veda altresì Cassazione del 3.12.2015, n. 24629, con nota di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione (laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia – sui quali può farsi riferimento anche allo SCHEMA: Opposizionea decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire lamediazione a pena di improcedibilità della domanda? – viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020 - (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 Corte di Cassazione

Sezioni Unite

Sentenza n. 19596

18 settembre 2020

 

Il testo della sentenza è reperibile per esteso, gratuitamente, sul portale della Rivista La Nuova Procedura Civile al seguente URL: https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/

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