DIRITTO D'AUTORE


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30 marzo 2026

13/26. Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

 

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025


Posto che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti. Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi” da discutere (nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da discutere in sede di mediazione) (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Avellino

11.12.2025

sentenza


Omissis

Occorre soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente, rispondente alla finalità della norma l’utilizzo dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022 e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal 30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2, era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5 co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd. obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd. Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata, disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite; inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025, unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda attorea; compensa le spese di lite.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 marzo 2026

12/26. Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

 

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).


(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

5.3.2026

sentenza


Omissis

La domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della condizione di
procedibilità, del resto è noto che la giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza di mediazione versata in atti ( cfr produzione del 27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché, la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore, che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza, come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in esame per il mancato
assolvimento della condizione di procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

PQM


Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 marzo 2026

10/26. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026)

 

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione relative all’intero anno 2025 (1) (2).

I dati possono essere così sintetizzati.


ORGANISMI

Gli Organismi attivi al 31 dicembre 2025 sono 546 (al 31 dicembre 2024 erano 543).


PROCEDIMENTI

Nel 2025 sono state iscritte circa 163.473 mediazioni civili (nel 2024, 162.194), così ripartite:

  • obbligatorie (“in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge”): 78% (circa);

  • volontarie: 8% (circa);

  • demandate dal giudice: 13% (circa; delle quali l’85% “dovute a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione”). NOTA: al riguardo il presente l'Osservatorio evidenzia possibili dubbi interpretativi scaturenti da tale dato in quanto, a rigore, una cosa è la mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010), altra la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater, d.lgs. 28/2010).  

Le mediazioni in modalità telematica sono in aumento.


EFFICACIA

La percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8% e nel 50% dei casi le parti hanno deciso di proseguire la mediazione.

La percentuale di accordo raggiunto, nel caso in cui l’aderente compare, è stata pari al 30,6%, mentre la percentuale di accordo raggiunto, “quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”, è stata pari al 53,1%.


(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) Per approfondimenti si veda SPINA, Relazione ministeriale annuale 2025 sulla mediazione civile, in Diritto e Giustizia, 14.4.2026.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 marzo 2026

9/26. MEDIA Magazine n. 3 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2026)

 



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 3/26  Marzo 2026


Numero interamente dedicato alla recente giurisprudenza di merito


GIURISPRUDENZA


Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026)

=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025


Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


Accertamento dell'estinzione di una società di capitali, artt. 2490 e 2495 c.c. e subentro dei soci nella titolarità dei beni che facevano parte del patrimonio sociale: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026)

=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2025


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2026

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