DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

5 luglio 2026

27/26. MEDIA Magazine n. 7 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2026)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 7/26 Luglio 2026


L’aggiornamento riprenderà a settembre 2026. Buona estate.



GIURISPRUDENZA


Sì alla doppia mediazione: mediazione demandata anche in caso di precedente mediazione volontaria o obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026)

=> Tribunale di Parma, 4 maggio 2026


Contenuto mimino della domanda di mediazione: improcedibilità dell’impugnazione della delibera condominiale se si indica solo la data, senza motivi e vizi (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026)

=> Tribunale di Salerno, 14 aprile 2026



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE


Organismi di mediazione e antiriciclaggio: CNF, FAQ giugno 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2026)



SEGNALAZIONI EDITORIALI


Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)

Nasce il Progetto Tesi sulla Mediazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile per contribuire alla diffusione della cultura della mediazione e della conciliazione e dare visibilità ai Professionisti di domani. In collaborazione con il CentroStudi Diritto Avanzato.


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

27 giugno 2026

26/26. Organismi di mediazione e antiriciclaggio: CNF, FAQ giugno 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2026)


=> Consiglio Nazionale Forense, Prot. N. 0006647 del 17-06-2026


ORGANISMI DI MEDIAZIONE E ANTIRICICLAGGIO – FAQ


(https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/4063529/OdM+e+antiriciclaggio+FAQ.pdf/ce5d94e6-b358-c770-2619-bbd3a0ccfdb7?t=1781715828256)


Chi è il soggetto o quali sono i soggetti obbligati al rispetto della

normativa antiriciclaggio?

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 231/2007, il soggetto obbligato

pare essere l'organismo di mediazione e non il singolo mediatore.

Nello specifico, tale disposizione di legge annovera tra i soggetti obbligati “i

soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della

legge 18 giugno 2009, n. 69”.

L’art. 60, comma 3, lettera b) prevede che: “Nell’esercizio della delega di cui al

comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (…) b)

prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti,

stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione

L’interpretazione sopra indicata è confermata dalla circostanza che il rapporto

contrattuale (l’incarico di mediazione) sussiste tra le parti e l'organismo (le parti

non sono clienti dell'avvocato/singolo mediatore incaricato dall’Organismo).

Rileva la circostanza che il contratto è stipulato tra le parti e

l’organismo di mediazione e non con il mediatore? Il mediatore è un

ausiliario (dal punto di vista dell’art. 2049 cod. civ.) dell’ODM?

Sì, il mediatore è inquadrabile come ausiliario piuttosto che come co-obbligato ai

sensi dell’art. 6 L. 689/1981. Il co-obbligato persona fisica appare essere il legale

rappresentante dell’ODM.

Quali sono gli obblighi previsti per la “attività di mediazione”?

Gli obblighi sono quelli tipici della normativa antiriciclaggio e in estrema sintesi:

l’obbligo di adeguata verifica della clientela, l’obbligo di conservazione, l’obbligo di

segnalazione di operazione sospetta e l’obbligo di dotarsi dei presidi e dei protocolli

antiriciclaggio.

Quali sono, rispetto a ciascun obbligo, gli oneri formali e di

documentazione minimi indispensabili? (ad esempio: conservazione

dei documenti di identità e delle visure e dei poteri contenuti in

procure)

Tale profilo sarebbe da disciplinare nel Documento di Autovalutazione di ciascun

ODM ai sensi dell’art. 15 D. Lgs. 231/2007. Idealmente, l’ODM identifica al suo

interno un responsabile per la conservazione quale presidio adeguato

all’adempimento dell’obbligo di conservazione. I requisiti minimi sono il

documento di autovalutazione e la modulistica.

Se é necessario sottoporre alle parti un questionario per

l’antiriciclaggio, è sufficiente o occorrono ulteriori presidi per

l’adeguata verifica del rischio?

Sì, è necessario ottenere le dichiarazioni sottoscritte dal cliente, compilare la

scheda di valutazione del rischio rilevato nel caso concreto e redigere un

documento di autovalutazione di carattere generale specifico per il singolo ODM.

Quali sono normalmente i presidi previsti per adempiere agli obblighi

antiriciclaggio?

La modulistica, la formazione e il documento di autovalutazione.

A chi spetta l’onere di conservare la documentazione? Per quanto

tempo deve essere conservata? Rileva la disciplina speciale sul tempo

di conservazione prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010?

La documentazione deve essere conservata per 10 anni ai sensi dell’art. 31,

comma 3 del D. Lgs. 231/2007, che prevale sia sull’art. 2961 c.c. sia sulla

disciplina speciale della mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010.

Rileva e può avere un qualche effetto pratico la norma sulla

riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28 del 2010 sulla

definizione dei parametri degli obblighi antiriciclaggio?

Si tratta di un tema da valutare attentamente, soprattutto con riguardo alle tutele

del segnalante di cui all’art. 38 D. Lgs. 231/2007.

L’ODM ha un obbligo specifico di formazione in materia di

antiriciclaggio per i mediatori che prestano l’attività a favore

dell’ODM?

Sì, quale soggetto obbligato, è tenuto agli obblighi di formazione del personale.

Se si, chi deve assumere gli oneri economici della formazione? Se no,

la previsione di un percorso specifico di formazione in materia di

mediazione può rappresentare uno degli elementi da valutare

positivamente per l’assolvimento degli obblighi incombenti sull’ODM?

Questo aspetto non è regolato dalla legge. In casi simili, è l’organismo di

autoregolamentazione a colmare questa lacuna.

È possibile l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio facendo

affidamento su altri professionisti eventualmente coinvolti

nell’operazione? Se sì, in che modo e a quali condizioni?

L’esecuzione da parte di terzi è consentita in via eccezionale nei soli casi previsti

all’art. 26 d. lgs. 231/2007 e non è incluso il caso degli “altri operatori non

finanziari”, categoria cui appartiene l’ODM.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 giugno 2026

25/26. Sì alla doppia mediazione: mediazione demandata anche in caso di precedente mediazione volontaria o obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026)


=> Tribunale di Parma, 4 maggio 2026


La circostanza che sia già stato esperito un precedente tentativo di mediazione non costituisce impedimento alla facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria. La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato) della mediazione demandata dal giudice (nel caso di specie pronunciata dal Giudice in un momento dell’iter processuale successivo rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente mediazione volontaria). Pertanto, una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n. 28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria precedentemente esperita. (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Parma

4.5.2026

sentenza


Omissis

Parte opposta, alla successiva udienza, dava atto di non aver dato corso alla
mediazione in quanto aveva già esperito la mediazione in precedenza e prima
ancora della pronuncia dell’ordinanza istruttoria e, a tal fine, richiamava il
relativo verbale del 19.4.2024 attestante l’esito negativo, già depositato
telematicamente il 22.5.2024. Parte opponente alla medesima udienza eccepiva
l’improcedibilità della domanda attrice ex art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010,
eccezione che ha reiterato in tutti i successivi atti processuali.
L’eccezione degli opponenti è fondata.
Invero, ai sensi dell’’art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010 “1. Il giudice, anche in
sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione
della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza
motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'ordinanza del 20.1.2024, dopo aver rigettato l’istanza di provvisoria
esecuzione, ha disposto, come è fatto palese dal contenuto del provvedimento
sopra riportato, mediazione facoltativa ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs.
28/2010, che è divenuta condizione di procedibilità della domanda proposta
dal creditore ingiungente.
Invero, a fronte di precedente contrasto, è stato chiarito che nelle opposizioni a
decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione demandata grava sulla
parte opposta (creditore ingiungente), non sull'opponente (Cass. Sezioni Unite
n. 19596/2020), principio ora codificato dall'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che
trova applicazione anche alla mediazione demandata ex art. 5-quater.
Le conseguenze del mancato esperimento della mediazione demandata sono
espressamente stabilite dall'art. 5-quater, comma 3 cit., il quale prevede che
"All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Diversamente da quanto allegato dalla convenuta, non ha dunque rilevanza
che il GI abbia assegnato il termine di 15 giorni e la natura (ordinatoria o
perentoria) di tale termine.
Né può dirsi che il GI non avesse la facoltà di disporre nuova mediazione o che
non vi fossero i presupposti.
L’art. 5 quater cit. prevede che “ Il giudice.., valutata la natura della causa,
lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un
procedimento di mediazione”.
Nel caso di specie il GI, pur avendo le parti già tentato la mediazione prima
delle memorie integrative, ha all’evidenza ritenuto che, dopo il deposito delle
memorie integrative, a fronte dell’integrale dispiegamento delle allegazioni e dei
mezzi di prova delle parti e in considerazione del rigetto che veniva a disporre
dell’istanza di provvisoria esecuzione, fosse opportuno “rimettere” (tale è
appunto il termine usato dal GI) nuovamente le parti in mediazione.
Nell’avvalersi di tale facoltà, peraltro, il GI ha fissato la successiva udienza a
circa 5 mesi di distanza, accordando dunque un ampio termine alla convenuta
per introdurre la mediazione e ciò a prescindere dal termine (di 15 giorni)
indicato nell’ordinanza, atteso che ai fini dell’assolvimento della condizione di
procedibilità, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo
incontro delle parti innanzi al mediatore e non già l'avvio di essa nel termine di
quindici giorni indicato dal giudice delegante con l'ordinanza che dispone la
mediazione (cfr. Cass. n. 40035/2021, Cass. n. 9102/2023, Cass. n.
4133/2024).
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza citata, “se è pur vero che il termine di
15 giorni concesso per l'esperimento del procedimento di mediazione non può
qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile - per non incorrere nella
sanzione di improcedibilità - che esso si sia svolto entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice” (così Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/12/2022, n. 37920, conf.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
Va poi precisato che la circostanza che, al momento dell’assunzione del
provvedimento del 01.10.2024 da parte del Giudice procedente, fosse già stato
esperito un precedente tentativo di mediazione non costituiva impedimento alla
facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice
può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con
esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria (cfr., tra le
altre, Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 1077/2022, secondo la quale "Il
provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della
causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già
(inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio", e Tribunale di Bologna sent. n.
25/2021, secondo la quale “una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex
art. 5-quater, sorge in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro il
termine assegnato. Il mancato adempimento determina l'improcedibilità della
domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria
precedentemente esperita").
Il fatto, quindi, che al momento della pronuncia dell'ordinanza del 20.1.2024
una mediazione volontaria fosse già stata esperita con esito negativo e il
relativo verbale fosse stato depositato agli atti, appare circostanza ininfluente.
La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa
spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato)
della mediazione demandata dal giudice con l’ordinanza del 20.1.2024, che è
stata pronunciata dal GI in un momento dell’iter processuale successivo
rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i
presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice (rigetto della
provvisoria esecuzione e piena discovery delle allegazioni e istanze di prova
delle parti) erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente
mediazione volontaria.
Una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n.
28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro
la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina
l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione
volontaria precedentemente esperita.
Da quanto esposto consegue l’improcedibilità della domanda proposta dalla
convenuta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la revoca del decreto deriva da una
pronuncia solo in rito e che l’ordinanza che ha disposto la mediazione
demandata non dava espressamente atto della precedente mediazione,
circostanza che può aver indotto l’opposta a ritenere di aver già assolto alla
condizione di procedibilità, si ritengono sussistere i giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nelle cause in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione ed istanza
disattesa,
1) DICHIARA l’improcedibilità della domanda proposta in via monitoria
dalla convenuta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1489/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7.12.2023
2) DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Così deciso il 30 Aprile 2026
Il Giudice Un.
dott.ssa Angela Chiari

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

10 giugno 2026

24/26. Contenuto mimino della domanda di mediazione: improcedibilità dell’impugnazione della delibera condominiale se si indica solo la data, senza motivi e vizi (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026)


=> Tribunale di Salerno, 14 aprile 2026


Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta. Nel caso di impugnazione di delibera condominiale, poi, l’istanza di mediazione ha anche la sua specifica ed ulteriore finalità di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale (art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010); effetto interruttivo che non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare (nel caso in esame l’istanza di mediazione conteneva solo il riferimento alla data della delibera assembleare, mancando però del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione; va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.) (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Salerno

14.4.2026

sentenza


Omissis

In via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità della domanda e della
conseguente decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare per
decorso del termine previsto ex art. 1137 c.c.
Sostiene --- convenuto che la domanda di mediazione così come proposta
è carente dei requisiti minimi richiesti per legge.
Orbene, l’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall’art.
5 D. Lgs 28/2010 e dall’art. 71 quater disp. Att. C.c..
Al riguardo l’art. 5 comma 1 bis, nella formulazione previgente alla riforma Cartabia,
prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in materia di condominio ... è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente, a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... il
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il
processo la “extrema ratio” ragion per cui, l’onere di esperire il tentativo di
mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere
di iniziare il processo. L’art. 4 del D. Lgs 28/2010 dispone che la domanda di
mediazione, relativa alle controversie di cui all’art. 2, è presentata mediante deposito
di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente
per la controversia, al comma 2 specifica che “la domanda di mediazione deve
indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Tale contenuto è
praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti
processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto. Avendo, pertanto, la
mediazione una un’dubbia valenza deflattiva l’istanza, con la quale si intende
impugnare la delibera, deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato nella
predetta norma al fine di consentire alla controparte, evocata in mediazione, di
conoscere la materia del futuro contendere e prendere posizione su di essa già nel
corso della procedura mediante le opportune difese.
Nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi ogni riferimento ai singoli motivi
di impugnazione o ancora del petitum è impedito alla parte chiamata, non solo di
conoscere la materia del futuro contendere ma anche di partecipare con cognizione di
causa al procedimento di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.
Di conseguenza, una domanda generica di mediazione, sotto il profilo del petitum e
della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta
l’improcedibilità della domanda.
Nel caso in esame l’istanza di mediazione presentata da parte attorea, a differenza
della domanda giudiziale proposta- introduttiva del giudizio, manca proprio dei
requisiti minimi richiesti dalla normativa contenente la sola dicitura istanza di
mediazione --- e --- avverso delibera 13/04/2024, mancando del tutto la
specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili
per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la
conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda
giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta.
Va, inoltre, precisato che se è vero che la mediazione ante causam è sempre possibile
sanare l’improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della
mediazione e, solo in caso di mancato esperimento di tale nuova mediazione,
pronunciare l’improcedibilità della domanda, tuttavia, nel caso di impugnazione di
delibera condominiale, l’istanza di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore
finalità che è quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista
espressamente dal codice civile (art. 1137 c.c. e art. 8 D. Lgs 28/2010). Ne consegue
che, qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento di mediazione,
come nella specie, l’effetto interruttivo del termine non può dirsi realizzato in
presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare.
Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione, oltre ad essere in contrasto con
la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, in ogni caso non
consentirebbe di sanare la tardività dell’impugnazione qualora tempestivamente
eccepita dalla parte (Trib. Roma sent. n. 3910/2024).
Nel presente giudizio l’oggetto della domanda non è determinato dal momento che
non vengono indicati i capi della delibera che si intendono impugnare, né sono
rappresentati i motivi per i quali i capi sarebbero nulli e/o annullabili con totale
assenza nell’istanza di mediazione degli elementi di fatto oggetto della pretesa
dell’attore che non hanno consentito l’espletamento della mediazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata improcedibile la domanda e
inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.
Attesa la pronuncia di mero rito si ritiene sussistono giusti motivi per la
compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

PQM


Il Tribunale di Salerno --- così provvede:
1) Dichiara la improcedibilità della domanda proposta;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 14/04/2026
Il GOP
Cosimina D’Ambrosio

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

5 giugno 2026

23/26. MEDIA Magazine n. 6 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 6/26 Giugno 2026


La mediazione è strumento di Pace.


NUOVO PROGETTO


Tesi sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2026)

Nasce il progetto Tesi sulla Mediazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile per contribuire alla diffusione  della cultura della mediazione e della conciliazione e dare visibilità ai Professionisti di domani. In collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato.




GIURISPRUDENZA


Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026



DOCUMENTI


Ordine degli Avvocati di Torino (Commissione ADR), Manuale sulla mediazione Civile e Commerciale, versione maggio 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2026)



REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

29 maggio 2026

22/26. Condizione di procedibilità: soddisfatta se almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia al primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026)

 

=> Corte di Cassazione, 15 aprile 2026, n. 9608


In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e ss., d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Sulla distinzione tra esperimento del procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda e svolgimento dello stesso mi si permetta di rimandare, in senso conforme alla pronuncia di legittimità in questione, già a G. SPINA, La nuova mediazione civile. Prima analisi delle novità introdotte dal c.d. Decreto del fare, in La Nuova Procedura Civile, 2013 e G. SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Cote di cassazione

sezione III

ordinanza n. 9608

15 aprile 2026


Omissis


Fatti di causa


1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di Roma X per ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del medesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, ---, condotto in locazione per uso abitativo. Il X si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida, eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo. Inoltre, il X rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R. alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione, non giustificata. Condannava il X al pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti i precedenti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello il X eccependo, in via principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domande proposte.

Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, rigettava l’appello e condannava il X alle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, il X ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.


Ragioni della decisione

1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare: a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo che la sanzione per la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto le contestazioni di X generiche, non avendo egli indicato specifici errori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: ha stabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art. 2700 c.c. e che X avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento di essa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibile perché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

2. X articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo deduce <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitando le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010; - con il secondo motivo deduce << Violazione a falsa applicazione di norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare dei canoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti erano determinati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascurato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione tra i canoni applicati e il reddito percepito; - con il terzo motivo deduce << Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221 cpc>>, nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006, nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggetto che avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata non consentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a un familiare.

La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso, ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna e non il consegnatario; - con il quarto motivo deduce <<4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullità della sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360 cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17 della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio 4/2006>>, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, non essendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, che tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una norma di ordine pubblico.

3. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 ha affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altre decisioni di questa Corte.

In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n. 28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o per rappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando e come la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessa Sezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamare testualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione è soddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata) al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deve intendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedere oltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermato espressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta se manca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che la procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non deve necessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti.

In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e da altre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024; 12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema della partecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità della comparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza: a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale della parte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata; b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi. Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità. Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cui al procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilità non è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridico ben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimento di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una sola parte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010. Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che: -nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile; -nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta che il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmente instaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte.

Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda. Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una lettura sistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.

In primo luogo, la natura della mediazione richiede che all'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.

In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: <In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata >.

4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.

4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP e sull’onere di specifica contestazione, è inammissibile. Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero stati determinati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito. La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntuale e intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, né ha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verifica dell’assunto difensivo.

Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato. La corte territoriale ha correttamente attribuito efficacia probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo a fare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna del plico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a superarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizione della querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. La censura, pertanto, non introduce una questione di diritto nuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva ex L.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.

La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi della procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevando che essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado. Tale qualificazione è corretta.

La facoltà di accedere alla procedura di definizione transattiva delle morosità si configura come diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede una tempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio né in materia sottratta al divieto di nova in appello. Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte della Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.

4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultando infondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).


PQM


La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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