DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

5 maggio 2026

18/26. MEDIA Magazine n. 5 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2026)



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 5/26  Maggio 2026


La mediazione è strumento di Pace.


GIURISPRUDENZA


Decreto ingiuntivo, termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, mancato rispetto, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026)

=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026


Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026



COMMENTI E APPROFONDIMENTI


L. VIOLA, Il discorso deliberativo (estratto, in tema di raggiungimento di un accordo e avvicinamento delle posizioni iniziali, da L. VIOLA, ‘Argomentazione e confutazione giuridica’, Diritto Avanzato, 2026) (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026)



SEGNALAZIONE EDITORIALE (da Diritto Avanzato)


Luigi VIOLA, ARGOMENTAZIONE E CONFUTAZIONE GIURIDICA. Con formule matematiche ed esempi pratici, Diritto Avanzato, Milano, 2026 [link diretto al sito dell’Editore per approfondimenti ed estratti gratuiti]



REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

29 aprile 2026

17/26. L. VIOLA, Il discorso deliberativo (estratto, in tema di raggiungimento di un accordo e avvicinamento delle posizioni iniziali, da L. VIOLA, ‘Argomentazione e confutazione giuridica', Diritto Avanzato, 2026) (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026)

 

Luigi VIOLA

Il discorso deliberativo

estratto da

L. VIOLA, ARGOMENTAZIONE E CONFUTAZIONE GIURIDICA. Con formule matematiche esplicative ed esempi pratici

(Diritto Avanzato, Milano, 2026)


...omissis…


La funzione principale del discorso deliberativo è raggiungere una forma di accordo, o comunque tende ad avvicinare le posizioni iniziali.

Non si limita a descrivere una situazione: propone una direzione. Non si limita a valutare ciò che è stato: orienta ciò che sarà.

Più precisamente, il discorso deliberativo:

  • valuta le conseguenze future di una decisione;

  • argomenta in termini di utile e dannoso;

  • costruisce una visione di vantaggio collettivo;

  • cerca di ottenere adesione pratica, non solo consenso emotivo.


...omissis…


A differenza del discorso giudiziario, che analizza fatti passati, il deliberativo è proiettato verso il futuro.

Questo comporta una difficoltà strutturale: il futuro non è verificabile con certezza.

Colui che parla o scrive deve quindi lavorare su:

  • probabilità;

  • previsioni;

  • scenari possibili;

  • valutazioni comparative.

Il suo compito non è dimostrare una verità assoluta, ma rendere più plausibile una scelta rispetto a un’altra: entra in gioco più l’opportunità che la verità.

I valori centrali del discorso deliberativo sono l’utile e il bene.

Secondo Aristotele, il deliberativo si fonda principalmente sulla categoria dell’utile.

Tuttavia, nella pratica, l’utile è quasi sempre intrecciato con:

  • il sicuro;

  • il conveniente;

  • il necessario.

Un buon discorso deliberativo non si limita a dire: “Conviene farlo”, ma mostra che:

  • è vantaggioso;

  • è coerente con i valori della comunità;

  • è sostenibile nel tempo.

Quanto alle strategie fondamentali, il discorso deliberativo solitamente viene esposto valorizzando alcuni elementi; i più diffusi sono:

  • proiezione delle conseguenze;

  • comparazione;

  • appello all’interesse collettivo;

  • autorità;

  • paura e speranza.

La strategia più importante consiste nel mostrare cosa accadrà se si adotta (o non si adotta) una determinata scelta (proiezione delle conseguenze).

L’oratore può:

  • costruire scenari positivi (“Se investiamo ora, tra cinque anni…”);

  • delineare rischi e pericoli (“Se non interveniamo, il problema crescerà…”)

  • usare il confronto tra alternativa A e alternativa B.

Qui è centrale la logica del causa-effetto.

Spesso non esiste una sola opzione, ma più alternative. La strategia comparativa permette di:

  • confrontare costi e benefici;

  • valutare rischi diversi;

  • mostrare quale scelta sia “meno dannosa” o “più vantaggiosa”.

Non sempre si sostiene una soluzione perfetta; talvolta si dimostra che è la migliore tra quelle possibili.

Il deliberativo è raramente individuale: parla a una comunità, valorizzando l’interesse rispetto al singolo conflitto (appello all’interesse collettivo)1.

Per questo l’oratore deve trasformare una proposta particolare in un bene comune. Ciò avviene attraverso:

  • l’uso del “noi”;

  • il richiamo a valori condivisi;

  • l’identificazione di un obiettivo comune2.

Un discorso che resta percepito come vantaggioso solo per pochi difficilmente ottiene consenso.

Nel deliberativo è fondamentale che chi parla sia percepito come:

  • competente;

  • prudente;

  • lungimirante.

L’oratore deve apparire come colui che ha valutato attentamente i rischi e le opportunità (costruzione dell’autorità: ethos). Senza credibilità, la previsione del futuro perde forza.

Il futuro è emotivamente potente. Due leve retoriche sono particolarmente efficaci:

  • la paura (evitare un danno imminente),

  • la speranza (raggiungere un beneficio desiderabile).

Un discorso deliberativo equilibrato non si basa solo su allarmismi né solo su promesse ottimistiche, ma integra entrambe le dimensioni.

Pur non essendo rigida, una struttura efficace del discorso deliberativo può includere:

  • presentazione del problema;

  • definizione delle alternative tra più soluzioni;

  • analisi delle conseguenze;

  • confutazione delle obiezioni;

  • proposta chiara e appello finale all’azione oppure all’accordo.


...omissis...


I settori giuridici dove, maggiormente, trova terreno fertile il discorso deliberativo sono quelli dove primeggia l’accordo, più che il disaccordo:

  • contratto;

  • mediazione civile e commerciale ex d.lvo 28/2010;

  • negoziazione assistita ex l. 162/2014;

  • delibere assembleari condominiali e societarie.


...omissis...


1 Cfr. FISHER - URY - PATTON, L'arte del negoziato. Per chi vuole ottenere il meglio in una trattativa ed evitare lo scontro, Milano, 2019.

2 Si può far riferimento anche ad un obiettivo complementare: con l’accordo, tu realizzi il tuo obiettivo ed io il mio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 aprile 2026

16/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

 

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di mediazione demandata dal giudice, e quindi di controversia esclusa dalle materie obbligatorie, il relativo onere grava pur sempre sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nella domanda di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il debitore (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Pisa

14.1.2026

sentenza


Omissis

Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione in quanto ---
(attore sostanziale) non avrebbe intrapreso, in quanto parte interessata, alcuna iniziativa
volta ad avviare il procedimento di mediazione, come disposto con provvedimento del
25.02.2025.
L’eccezione appare fondata.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, ritenuto fosse necessario – oltre che
opportuno – ha disposto che le parti avviassero il procedimento di mediazione presso gli
organi di mediazione preposti. La domanda creditoria, infatti, ha a oggetto un’opposizione
a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di fornitura – come qualificato da palla parte
opposta in sede di ricorso monitorio - e, di conseguenza, è soggetta, successivamente alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, alla
condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 e c.6 del d.lgs. 28/2010.
In particolare, si ritiene che il contratto di fornitura, mancando di una sua espressa
disciplina codicistica e normativa, possa e debba essere normativamente ricondotto alla
disciplina della somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ragione per cui l’esperimento
della mediazione è obbligatoria.
Parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto tentativo di mediazione ed il mancato
esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5 c.2 del d.lgs. 28/2010,
comporta l’improcedibilità della domanda.
In punto di onere dell’avvio della procedura, a dirimere un contrasto giurisprudenziale, è
intervenuta la riforma c.d. Cartabia, con cui è stato inserito nel d.lgs. 28 del 2010 l’art. 5bis
– Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo cui “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza,
se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”
Pertanto, considerato che parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto esperimento
della mediazione, ritenuto pertanto che la condizione di procedibilità non sia stata
soddisfatta, si deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto
ingiuntivo opposto.
Si osserva – ad abbundantiam – che anche laddove si volesse considerare la mediazione
delegata dal giudice, e quindi esclusa dalle materie obbligatorie, l’onere sarebbe comunque
stato gravante sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali
formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede
di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni
della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a
dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il
debitore; inoltre la legge prevede che sia il soggetto che intende agire in giudizio a dover
attivare la mediazione, posizione questa che nel ricorso per decreto ingiuntivo è rivestita
dal creditore. In ultimo l’effetto favorevole della domanda di mediazione, che consiste
nella interruzione della prescrizione, si produce in favore del creditore, ragione per cui
non appare coerente porre tale onere a carico del debitore.
A nulla rileva la circostanza per cui la parte opposta non abbia avviato la procedura per
ragioni economiche.
La soccombenza, della parte opposta implica la sua condanna alle spese di lite, liquidate,
sulla base del D.M. 55/2014 in base al valore della causa e secondo lo scaglione minimo
per tutte le fasi di giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa ---, disattesa ogni
contraria istanza
Dichiara improcedibile la domanda creditoria azionata da --- per l’effetto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 915 del 2025 emesso dal Tribunale di Pisa;
Condanna --- al pagamento delle spese di lite a favore di ---
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese generali, da
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Pisa, 14.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 aprile 2026

15/26. Decreto ingiuntivo, termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, mancato rispetto, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026)

 

=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026


Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (fattispecie in tema di mediazione obbligatoria), lo scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di improcedibilità sono tassative; ne consegue che – prevedendo il d.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può essere dichiarata l’improcedibilità. Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica, atteso che ciò che è necessario per l’avverarsi della condizione di procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione. La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella specie, poi, non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di mediazione (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Si vedano in argomento Corte d’appello di Firenze n. 65/2020, Corte d’appello di Milano, 4 luglio 2019, Tribunale di Roma n. 4883/2019, nonché Cass. Civ. n. 32454/2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Grosseto

22.1.2026

sentenza


Omissis

Com’è noto, l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede che: “Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128- bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su
iniziativa del Controparte_2 il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Tale disposizione, per quel che rileva che nel caso in esame, non si applica nei
procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
La presente controversia, attendendo ad un contratto bancario (conto corrente), rientra tra
quelle per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede – quale condizione di
procedibilità della domanda – il previo esperimento della procedura di mediazione.
L’onere di attivazione della procedura di mediazione grava su parte opposta, con la
conseguenza che in caso di mancato espletamento della procedura di mediazione, occorre
dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione e revocare il decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
Un. n. 19596/2020; Corte Appello Napoli n. 4133/2023).
Ed infatti, l’art. 5 bis del suddetto decreto stabilisce che: “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel
procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla
parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza
provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se
formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e
provvede sulle spese”.
Ciò posto, preliminarmente, si tratta di comprendere quali sono le conseguenze in ordine
al mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato dal giudice dopo la pronuncia
sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n.
28/2010.
Nel caso di specie, invero, risulta dagli atti di causa che il termine di quindici giorni per
l’istaurazione della mediazione obbligatoria è stato assegnato con ordinanza del
28.06.2023, comunicata alle parti in pari data, e che il primo incontro si è tenuto il giorno
01.02.2024.
Tale incontro si concludeva con esito negativo, stante la mancata comparizione degli
opponenti, previamente comunicata con pec del 16.01.2024, motivata dalla tardiva
instaurazione della procedura.
Ebbene, nella suddetta ordinanza il giudice aveva disposto il rinvio all’udienza del
10.01.2024, poi differita d’ufficio al 06.03.2024, con provvedimento del 09.01.2024,
comunicato alle parti in pari data.
Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione, lo
scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha
natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li
qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di
improcedibilità sono tassative, con la conseguenza che – prevedendo l’art. 5, comma 1
bis, D.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata
attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può
essere dichiarata l’improcedibilità (cfr., ex multis, Corte d’appello di Firenze, n. 65/2020;
Corte d’appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019; Tribunale di Roma, n. 4883/2019).
Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il
termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella
presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo
esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica fissata ex art. 5, comma 1 bis,
D.lgs. n. 28/2010, atteso che ciò che necessario per l’avverarsi della condizione di
procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione (cfr. Corte di
appello di Firenze, n. 65/2020 cit.; Corte di appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019 cit.).
La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni
fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la
mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la
prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. n. 32454/2024).
In applicazione di tali principi, poiché parte opposta – gravata dall’onere di attivazione
della procedura di mediazione – oltre a non aver adeguatamente dimostrato quando ha
inoltrato l’istanza e non potendosi tener conto della produzione documentale fatta in data
12.01.2026, in quanto tardiva -, ha depositato il verbale dell’incontro tenutosi in data
01.02.2024, ben oltre la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice per il 10.01.2024,
dev’essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con revoca
dello stesso.
Non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza prevista per il
10.01.2024 al 06.03.2024, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima,
ossia il 09.01.2024, e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di
mediazione.
Ed infatti, la mediazione doveva infruttuosamente concludersi prima dell'udienza fissata
per la prosecuzione del giudizio, ossia prima del 10.01.2024 (Cass. Civ. n. 32454/2024
cit.).
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
L’assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale in merito alla natura del termine
ex art. 5 comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di
lite ex art. 92 c.p.c., ponendo la restante parte in capo a parte opposta.
Queste ultime si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come
modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di
diritto trattate, del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi
effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria), del pregio dell’opera e dei vantaggi
conseguiti.

PQM

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
a) dichiara l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5, comma 1 bis
D.lgs. n. 28/2010 e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
a) compensa per un 1/3 le spese di lite e pone la restante parte in capo all’opposta che si
liquida complessivamente in € 3.873,33 per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 aprile 2026

14/26. MEDIA Magazine n. 4 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2026)



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 4/26  Aprile 2026


La mediazione è strumento di Pace.


GIURISPRUDENZA


Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025



DATI E DOCUMENTI


Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2026)


Mediazione, crediti di imposta: istruzioni operative del Coordinamento della Conciliazione Forense (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2026)



ULTIME PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE


Giulio SPINA, MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. Aggiornata al correttivo Cartabia ADR (d.lgs. n. 216/2024). ASPETTI PRATICI, Roma - Bari, 2025 (novembre)


Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025 (febbraio)


Alessandra GRASSI, LA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI CONSUMO E DELLE LITI TRANSFRONTALIERE. Le dispute tra consumatori e imprese nell’era della globalizzazione e del commercio elettronico: dinamiche, sfide e soluzioni, Diritto Avanzato, Milano, 2024 (dicembre)


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2026

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

30 marzo 2026

13/26. Doppia mediazione: sì alla mediazione demandata anche in caso di mediazione (nella specie obbligatoria) già svolta (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026)

 

=> Tribunale di Avellino, 11 dicembre 2025


Posto che già prima della c.d. riforma Carabia si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta
(cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza 30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto, va oggi osservato che anche in ipotesi di mediazione demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti. Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi” da discutere (nel caso di specie, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da discutere in sede di mediazione) (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Avellino

11.12.2025

sentenza


Omissis

Occorre soffermarsi sulla procedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di
mediazione demandata, disposto da questo Giudice con il provvedimento assunto all’udienza del
09.02.2025.
In corso di causa, dunque, sulla scorta dei precedenti provvedimenti che denegavano l’esperimento
della richiesta di c.t.u. contabile, veniva disposto ex officio l’espletamento di una ulteriore procedura di
mediazione, che dalla disamina degli atti del fascicolo non risulta essere mai stata effettuata.
Quanto alla mediazione c.d. demandata, l’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che
“…1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, (fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale…”.
La suindicata norma prevede che il mancato esperimento del procedimento di mediazione comporti la
declaratoria di improcedibilità dell’azione monitoria (in tal senso, Tribunale Santa Maria Capua Vetere,
n. 1357/2025).
Ed invero, come è noto, la riforma c.d. Cartabia ha modificato ed integrato il corpo normativo
rappresentato dal d. Lgs. n. 28/2010, inserendo il richiamato art. 5 quater rubricato, per l’appunto,
“Mediazione demandata dal Giudice”.
Il legislatore ha valorizzato lo strumento delle Alternative Dispute Resolution, ridisegnando ed
implementando i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, prevedendo anche per tali
procedure l’assistenza con il gratuito patrocinio.
È, pertanto, chiaramente, rispondente alla finalità della norma l’utilizzo dell’istituto.
Nella presente controversia, la circostanza per la quale il tentativo obbligatorio di mediazione fosse
stato già espletato non costituisce ostacolo all’esperimento di una nuova mediazione, atteso che le
motivazioni poste a fondamento della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e del rigetto delle istanze istruttorie hanno indotto a ritenere sussistenti nuovi elementi da
discutere in sede di mediazione.
Orbene, già prima della citata modifica normativa, si riteneva che la mediazione potesse essere
demandata anche in caso di mediazione già svolta (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XIII, sentenza
30.10.2015), proprio in ragione della finalità conciliativa dell’istituto. Anche in ipotesi di mediazione
demandata, invero, vi sono effetti obbligatori ed il tentativo diventa condizione di procedibilità, ma è
una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, bensì da una valutazione del
giudice sulla natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Dunque, è chiaro che il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione,
rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ove sussistano degli elementi “nuovi”
da discutere, ravvisati nel caso di specie.
Non resta che verificare l’applicabilità della modifica all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 al caso in lite. Invero,
la disciplina transitoria è dettata dall’art. 41 del d.lgs. 149/2022 e prevede che la disciplina si applichi a
decorrere dal 30.6.2023 e che quindi l’ordinanza del 09.02.2025 è stata emessa nella vigenza della
nuova disciplina. Peraltro, già nella versione vigente ratione temporis, di cui all’art. 5 comma 2, era
prevista la facoltà per il giudice di demandare la mediazione in corso di causa, fermo quanto previsto
all’art. 5 co. 1 bis. Lo svolgimento del tentativo di mediazione cd. obbligatoria, invero, è irrilevante ove
successivamente sia stato pronunciato un ordine di procedere alla mediazione cd. Demandata rimasto
disatteso, e tanto valeva sia prima che dopo la riforma processual-civilistica.
Ne consegue, in applicazione di quanto esposto, l’improcedibilità della domanda per omesso
esperimento del procedimento di mediazione demandata, disposta con ordinanza del 09.02.2025.
§ Sulle spese di lite
L’omesso esperimento della mediazione da parte dell’attore, invero, assurge anche ad un sostanziale
abbandono della domanda, evenienza che consente di compensare le spese di lite; inoltre, l’omessa
attivazione da parte della convenuta, la quale pure avrebbe potuto attivare quale parte più diligente la
mediazione demandata, come da ordinanza del 9.2.2025, unitamente alla mancata deduzione
dell’omesso esperimento della mediazione nelle ultime note conclusionali è ulteriore argomento che
consente di compensare le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
così dispone: dichiara improcedibile la domanda attorea; compensa le spese di lite.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 marzo 2026

12/26. Simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale: non serve esatta identità, ma facile individuazione del nucleo più significativo e rilevante della vertenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026)

 

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026


La valutazione della simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale comporta una verifica a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione. Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la condizione di procedibilità. Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare (I).


(I) Si veda l’art. 4, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

5.3.2026

sentenza


Omissis

La domanda deve essere dichiarata improcedibile per assenza di simmetria tra l’istanza di
mediazione e l’oggetto della domanda giudiziale .
È noto che l’assenza di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale può essere
rilevata dal giudice, anche d'ufficio, poiché integra un difetto della condizione di
procedibilità, del resto è noto che la giurisprudenza richiede una corrispondenza sostanziale
tra i fatti e le pretese dedotte in sede di mediazione e quelli presentati nel giudizio.
È altresì noto che la domanda di mediazione va redatta in modo informale ma deve
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere
una chiara e precisa indicazione dell’oggetto della pretesa e delle ragioni della
domanda”.
Infatti nel caso in cui la conciliazione non venga raggiunta, e si tratti di una vertenza
che rientri tra le materie obbligatorie elencate nell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 come
nel caso in esame, il Giudice ha l’onere di valutare se la condizione di procedibilità sia
stata assolta.
Tale valutazione comporta da parte del tribunale una verifica a ritroso se vi sia
stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della
mediazione e tra il petitum e l’oggetto della mediazione.
Solo se vi sia simmetria, e quindi sovrapponibilità tra le due, il Tribunale potrà accertare
che il chiamato in mediazione -seppur non comparso o non avendo raggiunto l’accordo-
sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di
conciliazione e dunque la mediazione sia stata regolarmente esperita, soddisfando la
condizione di procedibilità.
Naturalmente il rispetto del principio di simmetria non significa esatta identità tra
l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa in mediazione con la
causa petendi giudiziale, ma è necessario che nella istanza di mediazione venga
indicato il nucleo più significativo e rilevante della vertenza o che, in ogni caso, vi
siano allegazioni anche documentali tali da poterlo facilmente individuare: ad esempio
nella mediazione demandata tale finalità può essere ragionevolmente raggiunta anche
attraverso l’allegazione alla istanza di mediazione l’atto introduttivo contente la
domanda azionata e per la quale il giudice ha demandato la mediazione non
preventivamente svolta.
Del resto la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu ed è
caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura: “L’art. 4
pretende, infatti, l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo
intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una
situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile az ione di
merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto,
l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto” ( ex
plurimis Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Ebbene, dalla istanza di mediazione versata in atti ( cfr produzione del 27.5.2020) non
risultano essere statati neppure minimamente tratteggiati, anche schematicamente, gli
elementi fattuali da cui trae origine la vicenda; nella stessa si legge “nullità delibera
assembleare” senza neppure l’indicazione o l’allegazione della delibera oggetto di
censura o, nella parte dedicata alla “ragioni della domanda” , l’indicazione sommaria
delle questioni fattuali da disaminare; infine, tra documenti allegati all’istanza, che
avrebbero consentito in via residuale di assolvere i principi su evidenziati, non si rileva
la produzione di alcunché.
Inoltre, osserva il Tribunale, la circostanza che la mediazione sia stata demandata dal
giudice alla udienza del 7.6.2019, quindi a giudizio instaurato e a contraddittorio
formatisi, non può costituire una esimente alle omissioni rilevate anche perché, la
modalità posta in essere, non ha consentito al mediatore, che avrebbe dovuto guidare
le parti ad una eventuale composizione, di prendere la necessaria contezza dei termini
fattuali della vicenda per l’assenza di qualsiasi elemento utile in sede i proposizione
della domanda .
Ebbene, è di tutta evidenza, come rilevato, l’assenza di quella simmetria richiesta tra
istanza di mediazione e domanda giudiziale che depone nel caso in esame per il mancato
assolvimento della condizione di procedibilità tra l’altro disposta per ordine del
Tribunale.
Il rilevo officioso del mancato assolvimento della condizione di procedibilità demandata, le
questioni trattate e l’esito complessivo della controversia, impongono l’integrale
compensazione delle spese del giudizio.

PQM


Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; compensa integralmente le spese tra le parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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