=> Tribunale di Grosseto, 22 gennaio 2026
Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per l’attivazione della mediazione assegnato dal giudice dopo la pronuncia sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (fattispecie in tema di mediazione obbligatoria), lo scrivente magistrato aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame ha natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo nei casi in cui la legge li qualifica espressamente come tali (art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di improcedibilità sono tassative; ne consegue che – prevedendo il d.lgs. n. 28/2010 la conseguenza dell’improcedibilità solo in caso di mancata attivazione della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva instaurazione non può essere dichiarata l’improcedibilità. Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito dell’istanza di mediazione oltre il termine non determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica, atteso che ciò che è necessario per l’avverarsi della condizione di procedibilità è che entro tale data si svolga il tentativo di mediazione. La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice, dunque, non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella specie, poi, non può assolutamente tenersi conto del rinvio d’ufficio dell’udienza, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno prima e non essendo in quella data tenutosi alcun incontro in sede di mediazione (I) (II).
(I) Si vedano gli artt. 5 e 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
(II) Si vedano in argomento Corte d’appello di Firenze n. 65/2020, Corte d’appello di Milano, 4 luglio 2019, Tribunale di Roma n. 4883/2019, nonché Cass. Civ. n. 32454/2024.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Grosseto
22.1.2026
sentenza
Omissis
Com’è
noto, l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 prevede che: “Chi
intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari
e finanziari, è tenuto, assistito
dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento
di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione
ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128- bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale. La presente
disposizione
ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua
entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di
entrata in vigore è attivato su
iniziativa del Controparte_2 il
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
L'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata,
ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente
comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Tale
disposizione, per quel che rileva che nel caso in esame, non si
applica nei
procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione.
La condizione di procedibilità si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si
conclude senza l’accordo di conciliazione.
La presente
controversia, attendendo ad un contratto bancario (conto corrente),
rientra tra
quelle per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.lgs.
n. 28/2010 prevede – quale condizione di
procedibilità della
domanda – il previo esperimento della procedura
di mediazione.
L’onere di attivazione della procedura
di mediazione grava su parte opposta, con la
conseguenza
che in caso di mancato espletamento della procedura di mediazione,
occorre
dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione e
revocare il decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
Un. n. 19596/2020;
Corte Appello Napoli n. 4133/2023).
Ed infatti, l’art. 5 bis
del suddetto decreto stabilisce che: “Quando l'azione di
cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per
decreto ingiuntivo, nel
procedimento di opposizione l'onere di
presentare la domanda di mediazione grava sulla
parte
che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima
udienza
provvede sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione se
formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,
fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. A tale
udienza, se la mediazione non è
stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda
giudiziale
proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto
opposto e
provvede sulle spese”.
Ciò posto,
preliminarmente, si tratta di comprendere quali sono le conseguenze
in ordine
al mancato rispetto del termine di quindici giorni
assegnato dal giudice dopo la pronuncia
sull’istanza di
concessione della provvisoria esecuzione ex art. 5, comma 1 bis,
D.lgs. n.
28/2010.
Nel caso di specie, invero, risulta
dagli atti di causa che il termine di quindici giorni
per
l’istaurazione della mediazione obbligatoria è
stato assegnato con ordinanza del
28.06.2023, comunicata alle
parti in pari data, e che il primo incontro si è tenuto il
giorno
01.02.2024.
Tale incontro si concludeva con esito
negativo, stante la mancata comparizione degli
opponenti,
previamente comunicata con pec del 16.01.2024, motivata dalla
tardiva
instaurazione della procedura.
Ebbene, nella
suddetta ordinanza il giudice aveva disposto il rinvio all’udienza
del
10.01.2024, poi differita d’ufficio al 06.03.2024, con
provvedimento del 09.01.2024,
comunicato alle parti in pari
data.
Quanto al mancato rispetto dei quindici giorni per
l’attivazione della mediazione, lo
scrivente magistrato
aderisce all’orientamento secondo il quale il termine in esame
ha
natura ordinatoria in quanto i termini sono perentori solo
nei casi in cui la legge li
qualifica espressamente come tali
(art. 152, comma 2, c.p.c.) e le ipotesi di
improcedibilità
sono tassative, con la conseguenza che – prevedendo l’art. 5,
comma 1
bis, D.lgs. n. 28/2010 la conseguenza
dell’improcedibilità solo in caso di mancata
attivazione
della procedura di mediazione – in caso di sua tardiva
instaurazione non può
essere dichiarata l’improcedibilità
(cfr., ex multis, Corte d’appello di Firenze, n. 65/2020;
Corte
d’appello di Milano, sez. 1, 4 luglio 2019; Tribunale di Roma, n.
4883/2019).
Pertanto, seguendo tale orientamento, il deposito
dell’istanza di mediazione oltre il
termine non
determina l’improcedibilità della domanda a meno che il ritardo
nella
presentazione della domanda di mediazione non
abbia pregiudicato l’effettivo
esperimento della procedura
prima dell’udienza di verifica fissata ex art. 5, comma 1
bis,
D.lgs. n. 28/2010, atteso che ciò che necessario per
l’avverarsi della condizione di
procedibilità è che entro
tale data si svolga il tentativo di mediazione (cfr. Corte
di
appello di Firenze, n. 65/2020 cit.; Corte di appello di
Milano, sez. 1, 4 luglio 2019 cit.).
La circostanza che
la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di
15 giorni
fissato dal giudice, dunque, non determina
l'improcedibilità della domanda se la
mediazione si è
comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per
la
prosecuzione del giudizio (Cass. Civ. n. 32454/2024).
In
applicazione di tali principi, poiché parte opposta – gravata
dall’onere di attivazione
della procedura di mediazione –
oltre a non aver adeguatamente dimostrato quando ha
inoltrato
l’istanza e non potendosi tener conto della produzione documentale
fatta in data
12.01.2026, in quanto tardiva -, ha depositato il
verbale dell’incontro tenutosi in data
01.02.2024, ben oltre
la data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice per il
10.01.2024,
dev’essere dichiarata l’improcedibilità
dell’opposizione a decreto ingiuntivo con revoca
dello
stesso.
Non può assolutamente tenersi conto del rinvio
d’ufficio dell’udienza prevista per il
10.01.2024 al
06.03.2024, essendo lo stesso stato comunicato alle parti il giorno
prima,
ossia il 09.01.2024, e non essendo in quella data
tenutosi alcun incontro in sede di
mediazione.
Ed infatti,
la mediazione doveva infruttuosamente concludersi prima
dell'udienza fissata
per la prosecuzione del giudizio, ossia
prima del 10.01.2024 (Cass. Civ. n. 32454/2024
cit.).
Ogni
altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende
assorbita.
L’assenza di un univoco orientamento
giurisprudenziale in merito alla natura del termine
ex art. 5
comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 giustifica la compensazione per 1/3
delle spese di
lite ex art. 92 c.p.c., ponendo la restante parte
in capo a parte opposta.
Queste ultime si liquidano come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come
modificato dal
D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di
fatto e di
diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi
effettivamente
svolte (esclusa la fase istruttoria), del pregio dell’opera e dei
vantaggi
conseguiti.
PQM
Il
Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente
pronunciando nella causa promossa come in
narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, così
provvede:
a) dichiara l’improcedibilità dell’opposizione a
decreto ingiuntivo ex art. 5, comma 1 bis
D.lgs. n. 28/2010 e,
per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
a)
compensa per un 1/3 le spese di lite e pone la restante parte in capo
all’opposta che si
liquida complessivamente in € 3.873,33
per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A.
e C.P.A.
come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del
compenso).
Così deciso in Grosseto il 22.01.2026
Il
Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.