=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di mediazione demandata dal giudice, e quindi di controversia esclusa dalle materie obbligatorie, il relativo onere grava pur sempre sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nella domanda di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il debitore (I).
(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Pisa
14.1.2026
sentenza
Omissis
Parte
opponente ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione in
quanto ---
(attore sostanziale) non avrebbe intrapreso, in
quanto parte interessata, alcuna iniziativa
volta ad avviare il
procedimento di mediazione, come disposto con provvedimento
del
25.02.2025.
L’eccezione appare fondata.
Con
provvedimento del 25.02.2025 il giudice, ritenuto fosse necessario –
oltre che
opportuno – ha disposto che le parti avviassero il
procedimento di mediazione presso gli
organi di mediazione
preposti. La domanda creditoria, infatti, ha a oggetto
un’opposizione
a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di
fornitura – come qualificato da palla parte
opposta in sede di
ricorso monitorio - e, di conseguenza, è soggetta, successivamente
alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione, alla
condizione di procedibilità della
mediazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 e c.6 del d.lgs. 28/2010.
In
particolare, si ritiene che il contratto di fornitura, mancando di
una sua espressa
disciplina codicistica e normativa, possa e
debba essere normativamente ricondotto alla
disciplina della
somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ragione per cui
l’esperimento
della mediazione è obbligatoria.
Parte
opposta non ha dato prova dell’avvenuto tentativo di mediazione ed
il mancato
esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi
dell’art. 5 c.2 del d.lgs. 28/2010,
comporta l’improcedibilità
della domanda.
In punto di onere dell’avvio della procedura, a
dirimere un contrasto giurisprudenziale, è
intervenuta la
riforma c.d. Cartabia, con cui è stato inserito nel d.lgs. 28
del 2010 l’art. 5bis
– Procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo – secondo cui “Quando l'azione di cui
all'articolo
5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,
nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda
di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per
decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle
istanze di concessione e sospensione
della provvisoria
esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza,
se la mediazione non è stata esperita, dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso
per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle
spese”
Pertanto, considerato che parte opposta non ha dato
prova dell’avvenuto esperimento
della mediazione, ritenuto
pertanto che la condizione di procedibilità non sia
stata
soddisfatta, si deve dichiarare l’improcedibilità della
domanda e la revoca del decreto
ingiuntivo opposto.
Si
osserva – ad abbundantiam – che anche laddove si volesse
considerare la mediazione
delegata dal giudice, e quindi esclusa
dalle materie obbligatorie, l’onere sarebbe comunque
stato
gravante sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti
giurisprudenziali
formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole
una diversa interpretazione. Infatti, in sede
di azione in
giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire
l’oggetto e le ragioni
della pretesa, ed è pertanto coerente
e più logico quindi pensare che sia il creditore a
dover
indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della
sua pretesa, e non il
debitore; inoltre la legge prevede che sia
il soggetto che intende agire in giudizio a dover
attivare la
mediazione, posizione questa che nel ricorso per decreto ingiuntivo è
rivestita
dal creditore. In ultimo l’effetto favorevole della
domanda di mediazione, che consiste
nella interruzione della
prescrizione, si produce in favore del creditore, ragione per cui
non
appare coerente porre tale onere a carico del debitore.
A nulla
rileva la circostanza per cui la parte opposta non abbia avviato la
procedura per
ragioni economiche.
La soccombenza, della
parte opposta implica la sua condanna alle spese di lite,
liquidate,
sulla base del D.M. 55/2014 in base al valore della
causa e secondo lo scaglione minimo
per tutte le fasi di
giudizio.
PQM
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa ---, disattesa
ogni
contraria istanza
Dichiara improcedibile la domanda
creditoria azionata da --- per l’effetto;
Revoca il decreto
ingiuntivo n. 915 del 2025 emesso dal Tribunale di Pisa;
Condanna
--- al pagamento delle spese di lite a favore di ---
liquidate
in € 2.540,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di
spese generali, da
distrarsi in favore del difensore
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Pisa, 14.01.2026
Il
Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.