DIRITTO D'AUTORE


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15 aprile 2026

16/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: su chi grava l’onere della mediazione demandata? (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026)

 

=> Tribunale di Pisa, 14 gennaio 2026


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in caso di mediazione demandata dal giudice, e quindi di controversia esclusa dalle materie obbligatorie, il relativo onere grava pur sempre sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a dover indicare nella domanda di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il debitore (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Pisa

14.1.2026

sentenza


Omissis

Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione in quanto ---
(attore sostanziale) non avrebbe intrapreso, in quanto parte interessata, alcuna iniziativa
volta ad avviare il procedimento di mediazione, come disposto con provvedimento del
25.02.2025.
L’eccezione appare fondata.
Con provvedimento del 25.02.2025 il giudice, ritenuto fosse necessario – oltre che
opportuno – ha disposto che le parti avviassero il procedimento di mediazione presso gli
organi di mediazione preposti. La domanda creditoria, infatti, ha a oggetto un’opposizione
a decreto ingiuntivo relativa a un contratto di fornitura – come qualificato da palla parte
opposta in sede di ricorso monitorio - e, di conseguenza, è soggetta, successivamente alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, alla
condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell’art. 5 c. 1 e c.6 del d.lgs. 28/2010.
In particolare, si ritiene che il contratto di fornitura, mancando di una sua espressa
disciplina codicistica e normativa, possa e debba essere normativamente ricondotto alla
disciplina della somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ragione per cui l’esperimento
della mediazione è obbligatoria.
Parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto tentativo di mediazione ed il mancato
esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5 c.2 del d.lgs. 28/2010,
comporta l’improcedibilità della domanda.
In punto di onere dell’avvio della procedura, a dirimere un contrasto giurisprudenziale, è
intervenuta la riforma c.d. Cartabia, con cui è stato inserito nel d.lgs. 28 del 2010 l’art. 5bis
– Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo cui “Quando l'azione di cui
all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di
opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza,
se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il
ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”
Pertanto, considerato che parte opposta non ha dato prova dell’avvenuto esperimento
della mediazione, ritenuto pertanto che la condizione di procedibilità non sia stata
soddisfatta, si deve dichiarare l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto
ingiuntivo opposto.
Si osserva – ad abbundantiam – che anche laddove si volesse considerare la mediazione
delegata dal giudice, e quindi esclusa dalle materie obbligatorie, l’onere sarebbe comunque
stato gravante sulla parte opposta, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali
formatesi ante-Cartabia, essendo irragionevole una diversa interpretazione. Infatti, in sede
di azione in giudizio spetta all’attore sostanziale – opposto – chiarire l’oggetto e le ragioni
della pretesa, ed è pertanto coerente e più logico quindi pensare che sia il creditore a
dover indicare nell’istanza di mediazione l’oggetto e le ragioni della sua pretesa, e non il
debitore; inoltre la legge prevede che sia il soggetto che intende agire in giudizio a dover
attivare la mediazione, posizione questa che nel ricorso per decreto ingiuntivo è rivestita
dal creditore. In ultimo l’effetto favorevole della domanda di mediazione, che consiste
nella interruzione della prescrizione, si produce in favore del creditore, ragione per cui
non appare coerente porre tale onere a carico del debitore.
A nulla rileva la circostanza per cui la parte opposta non abbia avviato la procedura per
ragioni economiche.
La soccombenza, della parte opposta implica la sua condanna alle spese di lite, liquidate,
sulla base del D.M. 55/2014 in base al valore della causa e secondo lo scaglione minimo
per tutte le fasi di giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa ---, disattesa ogni
contraria istanza
Dichiara improcedibile la domanda creditoria azionata da --- per l’effetto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 915 del 2025 emesso dal Tribunale di Pisa;
Condanna --- al pagamento delle spese di lite a favore di ---
liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre a iva, cpa di legge e 15% di spese generali, da
distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Pisa, 14.01.2026
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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