DIRITTO D'AUTORE


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28 ottobre 2022

33/22. Mediazione e d.lgs. 10.10.2022, n. 149 di riforma del processo civile: le modifiche al d.lgs. 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2022)

Di seguito, il testo dell’art. 7, d.lgs. 149 del 2022, che modifica il d.lgs. 28/2010, nonché, in tema di disposizioni transitorie, degli artt. 41 – 44, d.lgs. 149/2022 cit. 

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante  delega  al Governo per l'efficienza del  processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa  delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti in materia di  diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)

 

omissis

 

Art. 7

 

        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

 

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo»

sono inserite le seguenti: «e di conciliazione»;

    b) all'articolo 3:

      1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8»;

      2) al comma 2, dopo le parole «ne  assicurano  l'imparzialita'»

sono inserite le seguenti: «, l'indipendenza»;

      3) al comma 4, in fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «,

nel rispetto dell'articolo 8-bis»;

    c) all'articolo 4:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  La  domanda  di

mediazione relativa  alle  controversie  di  cui  all'articolo  2  e'

depositata da una delle parti  presso  un  organismo  nel  luogo  del

giudice territorialmente competente per la controversia. In  caso  di

piu' domande relative alla  stessa  controversia,  la  mediazione  si

svolge davanti all'organismo territorialmente  competente  presso  il

quale  e'  stata  presentata  la   prima   domanda.   La   competenza

dell'organismo e' derogabile su accordo delle parti. Per  determinare

il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.»;

      2) al comma 2, le  parole  «L'istanza»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «La domanda di mediazione»;

      3) al  comma  3  le  parole  «articolo  5,  comma  1-bis»  sono

sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 2»;

    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

      «Art.  5  (Condizione  di  procedibilita'  e  rapporti  con  il

processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa

a  una  controversia  in  materia  di  condominio,   diritti   reali,

divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,

comodato, affitto di aziende, risarcimento  del  danno  derivante  da

responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo

della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti

assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,

consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di

persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il

procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

      2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  l'esperimento  del

procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della

domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a

pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la

prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'

stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo

6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di

procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara

l'improcedibilita' della domanda giudiziale.

      3. Per assolvere alla condizione  di  procedibilita'  le  parti

possono  anche  esperire,  per  le   materie   e   nei   limiti   ivi

regolamentati, le procedure previste:

        a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385;

        b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo  24  febbraio

1998, n. 58;

        c) dall'articolo 187.1 del decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209;

        d) dall'articolo 2, comma 24,  lettera  b),  della  legge  14

novembre 1995, n. 481.

      4. Quando  l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione

si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si

conclude senza l'accordo di conciliazione.

      5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la

concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la

trascrizione della domanda giudiziale.

      6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

        a) nei procedimenti per ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,

fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione  della

provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

        b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino

al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura

civile;

        c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini

della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice

di procedura civile;

        d) nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia  dei

provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di

procedura civile;

        e)  nei  procedimenti  di  opposizione   o   incidentali   di

cognizione relativi all'esecuzione forzata;

        f) nei procedimenti in camera di consiglio;

        g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

        h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37  del  codice

del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.

206.»;

    e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).

- 1. Quando l'azione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  e'  stata

introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,  nel  procedimento  di

opposizione l'onere di presentare  la  domanda  di  mediazione  grava

sulla parte che  ha  proposto  ricorso  per  decreto  ingiuntivo.  Il

giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e

sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il

mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione,  fissa

la  successiva  udienza  dopo  la  scadenza  del   termine   di   cui

all'articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione  non  e'  stata

esperita,  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda   giudiziale

proposta con il ricorso per decreto  ingiuntivo,  revoca  il  decreto

opposto e provvede sulle spese.

      Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di

condominio). - 1. L'amministratore del condominio e'  legittimato  ad

attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  o  la  proposta

conciliativa   del   mediatore   sono   sottoposti   all'approvazione

dell'assemblea condominiale,  la  quale  delibera  entro  il  termine

fissato nell'accordo o nella proposta  con  le  maggioranze  previste

dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione

entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

      Art. 5-quater (Mediazione  demandata  dal  giudice).  -  1.  Il

giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento  della

precisazione delle conclusioni, valutata la natura  della  causa,  lo

stato dell'istruzione, il comportamento  delle  parti  e  ogni  altra

circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento  di

un procedimento di mediazione.  Con  la  stessa  ordinanza  fissa  la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo

6.

      2.  La  mediazione  demandata  dal  giudice  e'  condizione  di

procedibilita' della domanda giudiziale.  Si  applica  l'articolo  5,

commi 4, 5 e 6.

      3. All'udienza di cui al comma  1,  quando  la  mediazione  non

risulta  esperita,  il  giudice  dichiara  l'improcedibilita'   della

domanda giudiziale.

      Art. 5-quinquies (Formazione del  magistrato,  valutazione  del

contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1.

Il magistrato cura la propria formazione e il  proprio  aggiornamento

in materia di mediazione con la frequentazione di seminari  e  corsi,

organizzati  dalla  Scuola  superiore   della   magistratura,   anche

attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

      2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e

corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualita'  degli  affari

definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi

costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacita'  e

laboriosita' del magistrato.

      3. Le ordinanze con cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in

mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione

sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

      4. Il capo  dell'ufficio  giudiziario  puo'  promuovere,  senza

nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  progetti   di

collaborazione con universita', ordini degli avvocati,  organismi  di

mediazione,  enti  di  formazione  e  altri   enti   e   associazioni

professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,

per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione  in

materia di mediazione.

      Art.  5-sexies   (Mediazione   su   clausola   contrattuale   o

statutaria).  -  1.  Quando  il  contratto,  lo  statuto   o   l'atto

costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono  una  clausola  di

mediazione,  l'esperimento  della   mediazione   e'   condizione   di

procedibilita'  della  domanda  giudiziale.  Se   il   tentativo   di

conciliazione non  risulta  esperito,  il  giudice  o  l'arbitro,  su

eccezione  di  parte  entro  la  prima  udienza,  provvede  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

      2.  La  domanda  di  mediazione  e'  presentata   all'organismo

indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,

all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.»;

    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento  di  mediazione  ha  una

durata non superiore a tre mesi, prorogabile di  ulteriori  tre  mesi

dopo la sua instaurazione e prima  della  sua  scadenza  con  accordo

scritto delle parti.

      2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di  deposito

della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato  dal

giudice per il deposito della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il

giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma

2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a

sospensione feriale.

      3. Se pende il giudizio, le  parti  comunicano  al  giudice  la

proroga del termine di cui al comma 1.»;

    g) all'articolo 7, le parole «commi 1-bis e    sono  sostituite

dalle seguenti: «comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1»;

    h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della

domanda di mediazione,  il  responsabile  dell'organismo  designa  un

mediatore e fissa il primo incontro tra le parti,  che  deve  tenersi

non prima di venti e non oltre quaranta  giorni  dal  deposito  della

domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.  La  domanda

di mediazione, la designazione del  mediatore,  la  sede  e  l'orario

dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura,  la  data

del primo incontro e ogni altra informazione  utile  sono  comunicate

alle  parti,  a  cura  dell'organismo,  con  ogni  mezzo  idoneo   ad

assicurarne  la  ricezione.   Nelle   controversie   che   richiedono

specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'

mediatori ausiliari.

      2. Dal momento in cui  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1

perviene a conoscenza delle parti, la domanda di  mediazione  produce

sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale  e  impedisce

la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine  comunicare

all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   gia'   presentata

all'organismo  di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di

procedere ai sensi del comma 1.

      3. Il procedimento si svolge senza formalita'  presso  la  sede

dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di

procedura dell'organismo.

      4.  Le  parti  partecipano  personalmente  alla  procedura   di

mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono  delegare  un

rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei  poteri  necessari

per la composizione della  controversia.  I  soggetti  diversi  dalle

persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione  avvalendosi

di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei  fatti  e  muniti  dei

poteri  necessari  per  la  composizione  della   controversia.   Ove

necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri  di

rappresentanza e ne da' atto a verbale.

      5. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  1,  e  quando  la

mediazione e' demandata dal giudice,  le  parti  sono  assistite  dai

rispettivi avvocati.

      6. Al primo incontro, il mediatore  espone  la  funzione  e  le

modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche'  le

parti raggiungano  un  accordo  di  conciliazione.  Le  parti  e  gli

avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine

di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del

primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto

da tutti i partecipanti.

      7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti  negli  albi

dei consulenti  presso  i  tribunali.  Il  regolamento  di  procedura

dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione

dei  compensi  spettanti  agli  esperti.  Al  momento  della   nomina

dell'esperto,  le  parti  possono  convenire  la  producibilita'   in

giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In  tal

caso, la relazione e' valutata  ai  sensi  dell'articolo  116,  comma

primo, del codice di procedura civile.»;

    i) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

      «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). -  1.  Quando

la mediazione si svolge in modalita'  telematica,  ciascun  atto  del

procedimento  e'  formato   e   sottoscritto   nel   rispetto   delle

disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo'  essere  trasmesso  a

mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di  recapito

certificato qualificato.

      2.  Gli  incontri  si   possono   svolgere   con   collegamento

audiovisivo  da  remoto.  I  sistemi  di   collegamento   audiovisivo

utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano

la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita'  delle

persone collegate.  Ciascuna  parte  puo'  chiedere  al  responsabile

dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

      3. A conclusione della mediazione il mediatore forma  un  unico

documento informatico, in  formato  nativo  digitale,  contenente  il

verbale  e  l'eventuale  accordo  e  lo  invia  alle  parti  per   la

sottoscrizione  mediante  firma  digitale  o  altro  tipo  di   firma

elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  1,  e

quando  la  mediazione  e'  demandata  dal  giudice,   il   documento

elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo  sottoscrivono  con

le stesse modalita'.

      4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3,

e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle

parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

      5.  La  conservazione  e   l'esibizione   dei   documenti   del

procedimento  di  mediazione   svolto   con   modalita'   telematiche

avvengono,  a  cura  dell'organismo  di  mediazione,  in  conformita'

all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

    l) all'articolo 9, comma 1, le parole «comunque nell'ambito  del»

sono sostituite dalle seguenti: «partecipa al»;

    m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se  e'  raggiunto

un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo  verbale  al

quale e' allegato il testo dell'accordo  medesimo.  Quando  l'accordo

non e' raggiunto, il  mediatore  ne  da'  atto  nel  verbale  e  puo'

formulare una proposta di conciliazione da allegare  al  verbale.  In

ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione  se  le

parti gliene  fanno  concorde  richiesta  in  qualunque  momento  del

procedimento. Prima della formulazione della proposta,  il  mediatore

informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

      2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata  alle

parti per iscritto.  Le  parti  fanno  pervenire  al  mediatore,  per

iscritto ed entro sette giorni  dalla  comunicazione  o  nel  maggior

termine indicato dal mediatore, l'accettazione  o  il  rifiuto  della

proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha  per

rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'

contenere  alcun  riferimento  alle   dichiarazioni   rese   o   alle

informazioni acquisite nel corso del procedimento.

      3.  L'accordo  di  conciliazione  contiene  l'indicazione   del

relativo valore.

      4.  Il  verbale   conclusivo   della   mediazione,   contenente

l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e

dagli altri partecipanti alla procedura  nonche'  dal  mediatore,  il

quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o  la

loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza  indugio,  ne  cura  il

deposito  presso  la  segreteria  dell'organismo.  Nel   verbale   il

mediatore da' atto della presenza di  coloro  che  hanno  partecipato

agli incontri e delle parti  che,  pur  regolarmente  invitate,  sono

rimaste assenti.

      5. Il verbale contenente l'eventuale accordo  di  conciliazione

e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico,  in  tanti

originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre

ad un originale per il deposito presso l'organismo.

      6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso

la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle  parti  che  lo

richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia  degli

atti dei procedimenti trattati per  almeno  un  triennio  dalla  data

della loro conclusione.

      7. Se con l'accordo le parti concludono  uno  dei  contratti  o

compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice

civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la

sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata

da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo  raggiunto,

anche a seguito della  proposta  del  mediatore,  puo'  prevedere  il

pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza

degli  obblighi  stabiliti   ovvero   per   il   ritardo   nel   loro

adempimento.»;

    n) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

      «Art.  11-bis  (Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle

amministrazioni   pubbliche).   -   1.   Ai   rappresentanti    delle

amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che  sottoscrivono  un

accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis  della

legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

    o) all'articolo 12:

      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Ove  tutte  le

parti  aderenti  alla  mediazione  siano  assistite  dagli  avvocati,

l'accordo che sia stato  sottoscritto  dalle  parti  e  dagli  stessi

avvocati,  anche  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   8-bis,

costituisce   titolo   esecutivo   per   l'espropriazione    forzata,

l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di

fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli

avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle

norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui  al  periodo

precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi

dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.»;

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  In  tutti

gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza

di  parte,  con  decreto  del  presidente   del   tribunale,   previo

accertamento della regolarita' formale e  del  rispetto  delle  norme

imperative    e    dell'ordine    pubblico.    Nelle     controversie

transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'

omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario  l'accordo

deve avere esecuzione.»;

      3) al comma 2, le parole «Il verbale di cui al  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «Con l'omologazione l'accordo»;

    p) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

      «Art.   12-bis   (Conseguenze   processuali    della    mancata

partecipazione al procedimento di mediazione).  -  1.  Dalla  mancata

partecipazione  senza  giustificato  motivo  al  primo  incontro  del

procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di

prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo

comma, del codice di procedura civile.

      2.   Quando   la   mediazione   costituisce    condizione    di

procedibilita', il giudice condanna la parte costituita  che  non  ha

partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento

all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di  importo

corrispondente al doppio  del  contributo  unificato  dovuto  per  il

giudizio.

      3. Nei casi di  cui  al  comma  2,  con  il  provvedimento  che

definisce il  giudizio,  il  giudice,  se  richiesto,  puo'  altresi'

condannare  la  parte  soccombente  che  non  ha   partecipato   alla

mediazione al pagamento in favore  della  controparte  di  una  somma

equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo  alle

spese del giudizio maturate dopo la conclusione del  procedimento  di

mediazione.

      4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il  giudice  trasmette

copia  del  provvedimento  adottato  nei  confronti  di   una   delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico  ministero  presso  la

sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti,   e   copia   del

provvedimento adottato nei confronti di  uno  dei  soggetti  vigilati

all'autorita' di vigilanza competente.»;

    q) all'articolo 13:

      1) al comma 1, dopo le parole «articoli 92 e 96» sono  inserite

le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese  processuali

in caso di rifiuto della proposta di conciliazione»;

    r) all'articolo 14 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:

        a)  sottoscrivere,  per  ciascun  affare  per  il  quale   e'

designato, una  dichiarazione  di  indipendenza  e  di  imparzialita'

secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,

nonche' gli ulteriori impegni  eventualmente  previsti  dal  medesimo

regolamento;

        b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e

alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura,  idonee

ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita';

        c) formulare le proposte di conciliazione  nel  rispetto  del

limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

        d)   corrispondere   immediatamente    a    ogni    richiesta

organizzativa del responsabile dell'organismo.»;

    s) all'articolo 15 le parole «140-bis del codice del consumo,  di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive

modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «840- bis  del  codice

di procedura civile»;

    t) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente capo:

      «CAPO II-bis

      (Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato   nella

mediazione civile e commerciale)

      Art.  15-bis  (Istituzione   del   patrocinio   e   ambito   di

applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle  condizioni  stabilite  nel

presente capo, il patrocinio a  spese  dello  Stato  alla  parte  non

abbiente  per  l'assistenza   dell'avvocato   nel   procedimento   di

mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se  e'  raggiunto

l'accordo di conciliazione.

      2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per

cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la

cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni

preesistenti.

      Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione). - 1. Puo'

essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile

ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  risultante

dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo  indicato  dagli

articoli 76 e 77 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

      Art. 15-quater  (Istanza  per  l'ammissione  anticipata)  -  1.

L'interessato che si trova nelle  condizioni  indicate  nell'articolo

15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a  spese  dello

Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di  partecipare  al

relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

      2. L'istanza per l'ammissione, a pena di  inammissibilita',  e'

redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e

79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in

diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa

che si intende far valere.

      3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non

appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di

inammissibilita',  correda  l'istanza  per   l'ammissione   con   una

certificazione dell'autorita' consolare  competente  che  attesta  la

veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita'  di

presentare  tale  certificazione,  l'istanza  e'  corredata  da   una

dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  redatta   ai   sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

      Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere  l'istanza  per

l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1.  L'istanza  per

l'ammissione anticipata e' presentata,  o  personalmente  o  a  mezzo

raccomandata o a mezzo posta  elettronica  certificata  o  con  altro

servizio   elettronico   di   recapito    certificato    qualificato,

dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la  firma,  al

consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  del  luogo  dove   ha   sede

l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita'

all'articolo 4, comma 1.

      2. Entro venti  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  per

l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane

l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via

anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.

      3. Chi e' ammesso  al  patrocinio  puo'  nominare  un  avvocato

scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli  avvocati  per   il

patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso   i   consigli

dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede  l'organismo  di   mediazione

competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.

      Art. 15-sexies (Ricorso avverso  il  rigetto  dell'istanza  per

l'ammissione anticipata). - 1. Contro  il  rigetto  dell'istanza  per

l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre  ricorso,  entro

venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del  tribunale

del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato  il

provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

      Art.  15-septies  (Effetti  dell'ammissione  anticipata  e  sua

conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e'  valida  per

l'intero procedimento di mediazione.

      2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non  sono

dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

      3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione

e' confermata, su istanza dell'avvocato,  dal  consiglio  dell'ordine

che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante  apposizione  del

visto di congruita' sulla parcella.

      4.  L'istanza  di  conferma  indica  l'ammontare  del  compenso

richiesto   dall'avvocato   ed   e'   corredata    dall'accordo    di

conciliazione. Il consiglio dell'ordine,  verificata  la  completezza

della documentazione e la congruita' del compenso in base  al  valore

dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  conferma

l'ammissione e trasmette copia  della  parcella  vistata  all'ufficio

competente  del  Ministero  della  giustizia  perche'  proceda   alle

verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

      5. L'avvocato non  puo'  chiedere  ne'  percepire  dal  proprio

assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli

previsti dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si

applica l'articolo 85, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 115 del 2002.

      Art.  15-octies  (Determinazione,  liquidazione   e   pagamento

dell'onorario e delle spese  dell'avvocato)  -  1.  Con  decreto  del

Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata

in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,

n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte

ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e

spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di

liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito

di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del

presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa

richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'.

      Art.  15-novies  (Revoca  del  provvedimento  di  ammissione  e

ricorso  avverso  il  relativo  decreto)  -  1.  L'insussistenza  dei

presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da  chiunque

accertata,  anche  a  seguito  dei  controlli  di  cui   all'articolo

15-decies, comma 2, e' comunicata al  consiglio  dell'ordine  che  ha

deliberato l'ammissione.

      2. Le sopravvenute modifiche delle  condizioni  reddituali  che

escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate

dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio  dell'ordine  che

ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

      3. Ricevute le comunicazioni previste  dai  commi  1  e  2,  il

consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche  ritenute  necessarie,

revoca  l'ammissione  e   ne   da'   comunicazione   all'interessato,

all'avvocato e all'organismo di mediazione.

      4.  Contro  il  provvedimento  di  revoca  l'interessato   puo'

proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione,  avanti  al

presidente del tribunale del  luogo  in  cui  ha  sede  il  consiglio

dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2,  3

e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

      Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia  di

finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione

corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,

attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito

previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

      2. Si applica l'articolo 88 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

      Art. 15-undecies (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  All'onere

derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,

valutato in 2.082.780 annui  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione

della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo

1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;

    u) alla rubrica  del  Capo  III  dopo  le  parole  «Organismi  di

mediazione» sono inserite le seguenti: «ed enti di formazione»;

    v) all'articolo 16:

      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo

mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':

          a)  l'onorabilita'  dei  soci,  degli  amministratori,  dei

responsabili e dei mediatori degli organismi;

          b)  la  previsione,  nell'oggetto  sociale  o  nello  scopo

associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di

mediazione,   conciliazione   o   risoluzione    alternativa    delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti;

          c) l'impegno dell'organismo a non  prestare  i  servizi  di

mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle

controversie quando ha un interesse nella lite.

        1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono  requisiti  di

efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la

capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza

organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione

professionale  del   responsabile   dell'organismo   e   quella   dei

mediatori.»;

      2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «da enti  privati»

sono inserite le seguenti: «e dei relativi criteri di calcolo»;

      3) al comma 4-bis, le parole «articolo 55-bis» sono  sostituite

dalle seguenti: «articolo 62»;

      4) al comma 5, secondo periodo, dopo  le  parole  «Il  decreto»

sono inserite le seguenti: «, in conformita' all'articolo 16-bis,»;

    z) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:

      «Art. 16-bis (Enti  di  formazione).  -  1.  Sono  abilitati  a

iscriversi  nell'elenco  degli  enti  di  formazione  in  materia  di

mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta'

ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

      2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'  altresi'

tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed

esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione

alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualita'  della

formazione  erogata  dall'ente,  la  completezza,   l'adeguatezza   e

l'aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed

esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il  responsabile

comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei

formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni

del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

      3. Il decreto di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  stabilisce

altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei  formatori

necessari per l'iscrizione, e il  mantenimento  dell'iscrizione,  nei

rispettivi elenchi.»;

    aa) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1.  Tutti

gli atti, documenti  e  provvedimenti  relativi  al  procedimento  di

mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o

diritto di qualsiasi specie e natura.

      2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione  e'  esente

dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro,

altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

      3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda

di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde  all'organismo,

oltre alle spese documentate,  un  importo  a  titolo  di  indennita'

comprendente le spese di avvio  e  le  spese  di  mediazione  per  lo

svolgimento del primo incontro.  Quando  la  mediazione  si  conclude

senza l'accordo al  primo  incontro,  le  parti  non  sono  tenute  a

corrispondere importi ulteriori.

      4.  Il  regolamento  dell'organismo  di  mediazione  indica  le

ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per  la  conclusione

dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

      5. Con il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  sono

determinati:

        a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti

agli organismi pubblici, il criterio di calcolo  e  le  modalita'  di

ripartizione tra le parti;

        b)  i  criteri  per  l'approvazione   delle   tabelle   delle

indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

        c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e

per le spese di mediazione per il primo incontro;

        d)  le  maggiorazioni  massime  dell'indennita'  dovute,  non

superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

        e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi

in cui  la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;

        f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di

conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

      6. Quando la mediazione e' condizione di  procedibilita'  della

domanda  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,   ovvero

dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e'  dovuta  alcuna

indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

      7. Il Ministero della  giustizia  provvede,  nell'ambito  delle

proprie attivita' istituzionali,  al  monitoraggio  delle  mediazioni

concernenti i soggetti esonerati  dal  pagamento  dell'indennita'  di

mediazione.

      8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere  rideterminato  ogni

tre  anni  in  relazione  alla  variazione,  accertata  dall'Istituto

nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le

famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

      9. Agli oneri per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  in

7,018 milioni di euro per gli anni dal  2011  al  2022  e  in  13,098

milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

        a) quanto a 5,9 milioni di  euro  per  l'anno  2010  e  7,018

milioni di euro a decorrere dall'anno  2011  mediante  corrispondente

riduzione della quota delle risorse del «Fondo  unico  giustizia»  di

cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera  b)  del  decreto-legge  16

settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita  all'entrata

del bilancio dello Stato;

        b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno

2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'attuazione

della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo

1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;

    bb) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 20 (Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli

organismi di mediazione). - 1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'

raggiunto  l'accordo   di   conciliazione,   un   credito   d'imposta

commisurato all'indennita' corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,

commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.  Nei  casi  di  cui

all'articolo 5, comma 1, e quando  la  mediazione  e'  demandata  dal

giudice, alle parti e' altresi'  riconosciuto  un  credito  d'imposta

commisurato  al  compenso  corrisposto  al   proprio   avvocato   per

l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai

parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

      2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1  sono  utilizzabili

dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per  procedura  e

fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le

persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso  della  mediazione  i  crediti  d'imposta  sono

ridotti della meta'.

      3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato

al contributo unificato versato dalla parte del  giudizio  estinto  a

seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite

dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro

cinquecentodiciotto.

      4. Agli organismi di  mediazione  e'  riconosciuto  un  credito

d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte

ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo

15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro

ventiquattromila.

      5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi

dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della

legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per

l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina

degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e

misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di

esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei

crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da

esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'

della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica

all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi

importi a ciascuno comunicati.

      6. All'onere derivante dall'attuazione  delle  disposizioni  di

cui al  presente  articolo,  valutato  in  euro  51.821.400  annui  a

decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per l'attuazione della  delega  per  l'efficienza

del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della  legge  26

novembre 2021, n. 206.

      7.  Il  Ministero  della  giustizia  provvede  annualmente   al

versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse

destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".».

 

omissis

 

Art. 41

 

              Disposizioni transitorie delle modifiche

             al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano  a  decorrere

dal 30 giugno 2023.

  2. Gli  organismi  di  mediazione  iscritti  nel  registro  di  cui

all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.  180,  se

intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti,  entro  il  30  aprile

2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari

di  giustizia  del  Ministero  della   giustizia,   corredata   dalla

documentazione  attestante  l'adeguamento   ai   requisiti   previsti

dall'articolo  16,  come  modificato  dall'articolo  7  del  presente

decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi  iscritti  non  possono

essere sospesi  o  cancellati  dal  registro  per  mancanza  di  tali

requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la

sospensione degli organismi dal registro.

  3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui  all'articolo

17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010  se  intendono  mantenere

l'iscrizione, sono tenuti, entro il  30  aprile  2023,  a  presentare

istanza al Dipartimento per gli affari  di  giustizia  del  Ministero

della   giustizia,   corredata   dalla   documentazione    attestante

l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis,  introdotto

dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il

30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano  a  decorrere

dal 30 giugno 2023.

                               Art. 42

 

Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai

  sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  4  marzo

  2010, n. 28

 

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero della giustizia,  alla  luce  delle  risultanze

statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura

di mediazione come condizione di  procedibilita'  nei  casi  previsti

dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.

28.

                               Art. 43

 

            Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

 

  1.  Il  Ministero   della   giustizia   provvede   annualmente   al

monitoraggio del rispetto delle previsioni  di  spesa  relative  alle

disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa)

e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi  di  eventuali

scostamenti  rispetto  alle  predette  previsioni   si   provvede   a

compensare  lo  scostamento  con  il   corrispondente   aumento   del

contributo unificato.

                               Art. 44

 

                       Norma di coordinamento

 

  1. Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  4

marzo 2010, n.  28»,  ovunque  presenti,  in  tutta  la  legislazione

vigente, sono sostituite, dal 30 giugno 2023, dalle parole  «articolo

5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

 

omissis

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2022

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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