DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

27 giugno 2021

30/21. Domanda dei danni da diffamazione attuata tramite testamento: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2021)

=> Tribunale Roma, 13 gennaio 2021 

La diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010 (né nella specie – domanda per la liquidazione dei danni subiti per effetto della diffamazione aggravata compiuta all’interno del testamento – la causa non attiene a questioni successorie bensì ad azione risarcitoria). L’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è quindi infondata (I).  

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale Roma
Sentenza n. 594
13 gennaio 2021

Omissis

Con atto ritualmente notificato omissis, rispettivamente madre e figlia, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale omissis, in qualità di erede testamentario per la quota disponibile del fratello omissis, nato omissis e deceduto omissis 29.12.2007 per la diffamazione aggravata compiuta dallo stesso nel testamento pubblicato il 11.03.2015 omissis nei confronti delle attrici, moglie e figlia del testatore stesso. Chiedevano la liquidazione dei danni subiti per effetto della diffamazione nei loro confronti nella misura equitativa ritenuta dal tribunale, che si indicava in € 50.000 in favore di omissis ed € 200.000 in favore di omissis.

Si costituiva omissis deducendo preliminarmente la improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.n. 28/2010, la sua infondatezza per essere tenuto per legge a presentare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c., la accettazione dell'.eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'.art. 484 c.c., la eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, 1 e ultimo comma c.c., la circostanza che il testamento venne redatto tre anni prima del successivo accordo tra il fratello e la omissis, definito con la transazione dell'aprile del 1996.

Concessi i termini di cui all'.art. 183 co. 6 c.p.c., il GI ha ritenuto la causa matura per la decisione e, sulle conclusioni precisate, all'.udienza del 17.09.2020, l'.ha trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse e repliche. Cambiato il GI, la causa veniva rimessa sul ruolo invitando le parti a nuovamente precisare le conclusioni e poi riservata in decisione alla udienza del 30.12.2020 omissis.

Nel 2007 decedeva omissis e, l'.11.03.2015, veniva pubblicato in Roma un testamento olografo redatto dallo stesso in favore del fratello omissis, in data 28.04.1993, nel quale era stato scritto quanto segue: “In pieno possesso delle mie facoltà mentali oggi 28 Ap. millenovecentotrentatre dispongo che alla mia morte i miei beni vengano consegnati per la quota disponibile a mio fratello omissis. Nulla voglio lasciare per quanto è possibile a omissis che mi sposò solo per avere denaro e a quella che altri ritengono essere mia figlia e che ritengo invece solo figlia di Puttana – e che vorrei con me nell'.oltretomba con la madre omissis.”

Per le attrici, omissis ha realizzato una condotta illecita di diffamazione particolarmente grave per l'.intensità del dolo e oggettivamente aggravata dall'.attribuzione di fatti determinati, dalla circostanza che l'.offesa è resa in un atto pubblico, dall'.avere il testatore agito per motivi abietti.

Prima di esaminare il merito della presente causa, occorre valutare le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.

La eccezione di improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.n. 28/2010 è infondata atteso che la causa non attiene a questioni successorie bensì ad azione risarcitoria e la diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010.

Irrilevante è la dedotta circostanza che omissis fosse tenuto per legge a presentare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c. in quanto egli è il responsabile civile, in qualità di erede testamentario, degli obblighi di risarcimento inerenti alla condotta del fratello, a nulla rilevando che la fattispecie di reato si sia estinta per morte del reo.

La accettazione del testamento con beneficio di inventario ai sensi dell'.art. 484 c.c. attiene al diverso ambito del quantum del risarcimento.

La eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947,1 e ultimo comma c.c., è infondata sia perché genericamente formulata sia perché il dies a quo è ovviamente la data di pubblicazione del testamento, 11.03.2015.

La produzione dell'.accordo transattivo e la violazione dell'.accordo di riservatezza sottoscritto dalle parti nel 1996 è certamente giustificata dalla avvenuta pubblicazione, nel 2015, del testamento olografo omissis.

Per tale ragione, essendo la redazione del testamento antecedente al 1996 e avendo le parti espressamente preso in considerazione nell'.accordo anche qualsivoglia azione relativa a fatti pregressi, la domanda non può essere accolta.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare vicenda processuale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Il tribunale definitivamente pronunziando, così decide: rigetta la domanda; compensa le spese di lite.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

22 giugno 2021

29/21. Condominio, mediazione, organismo territorialmente incompetente: improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021)

=> Tribunale Foggia, 12 gennaio 2021 

L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”. In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente. Pertanto, se la domanda di mediazione è stata depositata presso un organismo incompetente, tanto basta a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta. A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione (I).  

(I) Si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale Foggia
Sentenza n. 58
12 gennaio 2021

Omissis 

Deve essere dichiarata, in conformità a quanto sostenuto dal procuratore del condominio convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, cessata la materia del contendere.

Invero, è documentato in atti che con delibera del 7 novembre 2013 l’assemblea condominiale ha provveduto a chiarire la portata della statuizione di cui al punto 4 della delibera del 23 maggio 2013, qui impugnata, specificando che “la medesima ha inteso annullare e porre nel nulla la delibera del 14-07-2011 solo nella parte in cui autorizzava il risarcimento, in forma transattiva, dei danni reclamati dal sig. X, ponendosi perciò in contrasto con la validissima e unanime deliberazione sul medesimo argomento precedentemente assunta dall’assise condominiale in data 28-06-2011, che – com’è noto – respinse la richiesta risarcitoria del sig. X, ritenendola del tutto infondata. in sostanza, è da ribadirsi che l’assemblea si è pronunciata a favore del definitivo ripristino della decisione presa al punto 4) del verbale del 28-06-2011”.

Va a tal riguardo richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. 8/06/2020 n. 10847; 11/08/2017, n. 20071; 10/02/2010, n. 2999; 28/06/2004, n. 11961) rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quello che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”) ad una valutazione di soccombenza virtuale.

La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Poiché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c. è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia identico contenuto, e cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. 9.12.1997, n. 12439; 30.12.1992, n. 13740; 19.04.1988, n. 3069): ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Ciò posto, ritiene il tribunale che, alla luce di un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, ricorrano i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.

Ed invero, per come emerge nel riportato svolgimento processuale, con ordinanza resa all’udienza del 21 ottobre 2014, l’allora giudice istruttore delegò alle parti la procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

È noto che, per effetto della delega, la mediazione, al pari di quella obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda, avvertimento, peraltro, espressamente contenuto nella precitata ordinanza.

In materia di condominio, in particolare, occorre coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, che al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato” (id est nella specie Y).

In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.

Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.

Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.

A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.

Tuttavia, la valutazione della condotta del condominio che ha partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell’organismo adito, formulando finanche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, salvo poi a sollevare la questione alla prima udienza successiva, integra senz’altro un giusto motivo - alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Lecce con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell’art. 92 c. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità – per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e non Procedimento - Sentenza - Pag. 4 trarre conseguenze in sfavore dell’attore per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. 

PQM

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 giugno 2021

28/21. Opposizione a decreto ingiuntivo, inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della mediazione, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2021)

=> Corte di Cassazione, 22 marzo 2021 n. 8015

In caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione va dichiarata improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, gravando l'onere di attivare la mediazione in capo all'opposto (conformemente a quanto statuito da Cortedi Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596), alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (I).  

(I) Si veda Sezioni Unite, opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sul creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 8015
22 marzo 2021

Omissis

Fatti di causa 

Su istanza di UUU SPA il Tribunale di Vasto ha emesso decreto ingiuntivo contro omissis, che hanno di conseguenza proposto opposizione, nel corso della quale, pronunciati i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il Tribunale ha concesso il termine per l'attivazione della procedura di mediazione.

Nessuna delle due parti ha provveduto, e cosi il giudice di primo grado, con sentenza, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, dichiarando che l'onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti e che costoro non lo avevano assolto.

Questi ultimi hanno proposto appello lamentando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado ha confermato la decisione del primo giudice, statuendo che l'onere incombesse proprio agli opponenti.

I due ingiunti ora ricorrono per Cassazione con due motivi. V'è controricorso di UUU e memorie di entrambe le parti.

Ragioni della decisione

La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello osserva che il Tribunale ha ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettasse agli opponenti in base ad una decisione di questa Corte (n. 24629/2015), alle cui motivazioni ha fatto integralmente rinvio.

Questa ratio è contestata con due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c..

Secondo i ricorrenti la corte avrebbe motivato in modo apodittico, non sufficiente, la sua conclusione, limitandosi a fare riferimento ad un precedente giurisprudenziale, di legittimità, peraltro non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5.

I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l'onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all'opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della L. n. 28 del 2010, la quale prevede, per l'appunto, che l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente.

In ragione della circostanza che il dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente stata pronunciata l'improcedibilità, il dispositivo stesso non può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto (p. 12) e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere e fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilità è, per l'appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile l'opposizione in ogni caso), e dunque non serve ai fini dell'accoglimento del ricorso.

In sostanza, il ricorso va rigettato in quanto la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anzichè, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

8 giugno 2021

27/21. Proposte in tema di mediazione della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi (Min. Giustizia, Pres. F. P. LUISO) (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2021)

Ministero della giustizia, UFFICIO LEGISLATIVO, Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO)

PROPOSTE NORMATIVE E NOTE ILLUSTRATIVE

24 maggio 2021

PROPOSTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

È possibile scaricare QUI estratto in tema di mediazione del documento ufficiale.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

3 giugno 2021

26/21. MEDIA Magazine n. 6 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2021)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 6/21  Giugno 2021


Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti e buona lettura a tutti.


GIURISPRUDENZA

Mancata partecipazione alla mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2021)
=> Tribunale di Catania, 12 ottobre 2020

Complessità procedimentale: giustificata la mancata partecipazione alla mediazione del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021)
=> Corte di appello di Milano, 16 dicembre 2020


COMMENTI E APPROFONDIMENTI

P.CATANIA, Potenziare la mediazione. Le proposte del Comitato Avvocati per la Negoziazione alla Ministra Cartabia (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2021)

  

DATI E STATISTICHE

Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2021)

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore) 

PRIMO ORALE ESAME AVVOCATO - CASI DI DIRITTO CIVILE E PENALE (L. VIOLA)

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2021

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