Sulla Gazzetta ufficiale n. 239 del 17 dicembre
2012 è stata pubblicata la legge 11
dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici”.
Le norme ivi contenute entreranno in vigore
decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (18 giugno 2013).
La novella normativa ha
interessato anche la mediazione (1).
Il tema è trattato dall’art. 25 della l. n. 239
del 2012 che, tra l’altro, ha introdotto nelle disposizioni attuative del codice civile l’art. 71-quater.
NOZIONE DI CONTROVERSIE IN
MATERIA DI CONDOMINIO
Il nuovo
art. 71-quater disp. att. c.c. fornisce innanzitutto una definizione delle “controversie in materia di condominio”, delimitando
il campo di applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria di cui
all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (art. 5, comma 1 dichiarato però
incostituzionale con la recente sentenza C. Cost. n. 272 del 2012).
Secondo il nuovo art. 17-quater disp. att. c.c., comma 1, per controversie in materia di
condominio si intendono quelle liti derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni:
-
del libro terzo, titolo VII,
capo II, del codice civile (artt. 1117-1138 c.c.);
-
degli artt. 61-72 delle disposizioni
di attuazione del codice civile.
COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
In deroga
al principio generale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 circa l’assenza di un criterio di competenza
territoriale degli organismi di mediazione (2) la nuova disciplina
stabilisce che (art. 71-quater, dis. att. c.c.
comma 2) la competenza territoriale della circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato;
ciò, peraltro, a pena di inammissibilità
della domanda di mediazione.
LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
IN SEDE DI MEDIAZIONE
A norma del comma 3 del nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. in commento, la legittimazione dell’amministratore
condominiale a partecipare al procedimento di mediazione in rappresentanza
del condominio è subordinata al volere del condominio: approvazione di una delibera assembleare con la maggioranza di
cui all’art. 1136 c.c., comma 2: maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edifico.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 71-quater c.c. prevede che nel caso i termini
di comparizione davanti al mediatore non consentano di assumere detta delibera
venga concessa una proroga del primo
incontro di mediazione: “il mediatore
dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.
PROPOSTA DI ACCORDO
CONCILIATIVO
La proposta di accordo deve essere necessariamente
approvata dall’assemblea condominiale (con
la stessa maggioranza sopra richiamata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2); in caso contrario la proposta si intende
non accettata. Così dispone il successivo comma 5, art. 71-quater c.c.
Il mediatore è tuttavia, a norma del seguente comma 6, tenuto a fissare il termine per la proposta di conciliazione (art.
11, d.lgs. n. 28 del 2010), tenendo conto della necessità per l’amministratore
di munirsi della richiamata delibera assembleare,
PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE
Ciò considerato occorre osservare che il
nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. fa esplicito riferimento, nel definire le
controversie in materia di condominio, all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del
2010; tuttavia, come noto, l’art. 5,
comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, però, è stato dichiarato incostituzionale (C.
Cost. n. 272 del 2010) (3).
E allora, la novella di cui all’art. 71-quater disp. att. c.c. vale a reintrodurre la
disciplina della mediazione obbligatoria, sebbene solo in materia di
condominio?
Sul punto si osservi che:
-
detta
illegittimità costituzionale è stata dichiarata per eccesso di delega
legislativa;
-
il nuovo
art. 71-quater disp. att. c.c. è una legge;
-
pertanto,
con la legge n. 239 del 2012, approvata successivamente alla pronuncia della
Consulta, il legislatore potrebbe aver voluto ribadire la propria intenzione
(tramite lo strumento della legge e non un decreto legislativo) di assoggettare
le controversie alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Tuttavia:
-
il nuovo
art. 71-quater disp. att. c.c. non prevede, a rigore, la mediazione obbligatoria in
materia di condominio, ma, richiamando esplicitamente la norma dichiarata
incostituzionale, ne definisce solo l’ambito applicativo;
-
con la
conseguenza che, venuta meno l’efficacia di tale ultima disposizione in ragione
della pronuncia della Consulta, il mero richiamo a tale norma fatto dal nuovo
art. 71-quater c.c. non potrebbe conferire nuovamente efficacia all’art. 5, comma
1 d.lgs. n. 28 del 2010 che, in ragione della sentenza C. Cost. n. 272 del
2012, rimane incostituzionale.
Ad ogni modo, le disposizioni dettate dal nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. paiono valere sicuramente per tutta la disciplina della mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del
2010 (disciplina, è bene ricordarlo, ancora in vigore ad eccezione delle
disposizioni dichiarate incostituzionali) e, dunque, per la mediazione facoltativa, per quella demandata del giudice e - perché no - anche (ove possibile) in caso di eventuali clausole di mediazione contenute nei regolamenti condominiali, dovendosi ivi
applicare le nuove norme (con riferimento, in particolare, al tema della competenza
territoriale degli organismi di mediazione, della legittimazione dell’amministratore
di condominio e della proposta conciliativa).
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 71-quater disp. att. c.c., introdotto dall’art. 25, legge 11 dicembre 2012, n. 220.
(1)
Sulla mediazione in materia condominiale si veda:
- Mediazione obbligatoria in materia dicondominio: nuovo eBook, in Osservatorio Mediazione Civile n. 62/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
- Novità editoriale: “Nuova mediazioneobbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario”, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 105/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
(2)
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010: “la domanda di mediazione relativa alle
controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza
presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia,
la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata
presentata la prima domanda”. (2) Si veda l’art. art. 5, comma III, d.lgs.
4 marzo 2010 n. 28 Decreto
legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3)
Si veda su tali tematiche
a.
C. cost. n. 272/12: incostituzionalità della mediazioneobbligatoria per eccesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
b.
SPINA, “Incostituzionalità della mediazioneobbligatoria: la mediazione
non è morta!”, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com):
c.
In generale, la sezione “SPECIALE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012
La legge
11 dicembre 2012, n. 220
“Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici”
Art. 25.
1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
…omissis…
Art. 71-quater
Per controversie in materia di condominio, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli
da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata,
a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare
l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di
cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al
mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il
mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima
comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata
dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del
codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta
di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della
delibera assembleare.