La re-introduzione dell’obbligatorietà
della mediazione (1) è materia estranea
alla legge di Conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
È quanto si apprende dal Resoconto sommario
n. 347 del 27/11/2012 della seduta del 27 novembre scorso della 10ª Commissione
permanente Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica.
E’ stata infatti
dichiarata l’“improponibilità”
dell’emendamento 16.0.2 Chigo,
De Lillo, Latronico (2) per “estraneità alla materia oggetto del provvedimento”; e, ad integrazione delle dichiarazioni di
improponibilità già pronunciate, anche il “testo
2” dello stesso emendamento 16.0.2 è stato dichiarato improponibile per la
medesima motivazione.
Nella
stessa seduta, inoltre, è stato dichiarato improponibile per estraneità alla
materia oggetto del provvedimento anche l’emendamento
37.0.26 (testo 2) De Lillo, anch’esso volto, tramite l’inserimento alla
legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 dell’art. 37-bis, alla
reintroduzione – sino al 31 dicembre del 2015 – della mediazione obbligatoria.
Sul
punto – pur destando alcune perplessità
il mancato riconoscimento del rapporto tra mediazione, diffusione della
mediazione (tramite la sua obbligatorietà) e crescita del Paese – si
ribadisce la primaria importanza di promuovere l’istituto di cui al d.lgs. n.
28 del 2012 tramite una consistente e
qualificata attività di comunicazione, informazione e formazione circa il
funzionamento e le potenzialità
della mediazione.
Dunque,
tramite una seria attività di educazione
alla mediazione ed alla conciliazione. Tramite un’opera di diffusione della
cultura della mediazione, mezzo
alternativo, ed in questi termini complementare, non contrapposto, alla
risoluzione giudiziale delle controversie (3).
Riportiamo di seguito estratto del Resoconto
sommario n. 347 della seduta del 27/11/2012 della 10ª Commissione permanente
Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, unitamente ai testi
dell’emendamento 16.0.2 (testo 2) e dell’emendamento 37.0.26
(testo 2), così come pubblicato sul sito del Senato della Repubblica.
(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE
COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda “Emendamento alla Conversione del Decreto Crescita 2.0:
mediazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2017” in Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Si veda “Incostituzionalità della mediazioneobbligatoria: la mediazione
non è morta!”, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 129/2012
Legislatura 16ª
10ª Commissione permanente
Resoconto sommario n. 347 del 27/11/2012
INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ
27 NOVEMBRE 2012
347ª
Seduta (antimeridiana)
Presidenza
del Presidente
CURSI
Interviene
il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(3533) Conversione
in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.
Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio,
in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16, ha espresso
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte (…omissis…) 16.0.4. Dichiara pertanto, a
seguito del parere della 5ª Commissione, l'inammissibilità dei suddetti
emendamenti.
Informa altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni
degli emendamenti (…omissis…) 16.0.2 (…omissis…) 37.0.26 e 37.0.35 nonché subemendamenti agli emendamenti 9.0.100 (testo
2) e 11.100 dei Relatori, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
(…omissis…)
In relazione alle proposte di modifica presentate agli articoli 37
e 38, dichiara l'improponibilità, per estraneità alla materia oggetto del
provvedimento, degli emendamenti (…omissis…)
37.0.26
(…omissis…)
Si riserva comunque di pronunciare ulteriori improponibilità anche
in considerazione del richiamo venuto dalla Presidenza del Senato per un
attento vaglio degli emendamenti ai fini dell'ammissibilità, trattandosi nella
fattispecie della conversione in legge di un decreto-legge.
Ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già
pronunciate, informa che le proposte emendative 3.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.2
(testo 2), 18.0.1, 18.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 3) e 37.0.26 (testo 2) sono
improponibili per estraneità di materia.
(…omissis…)
Art. 16
16.0.2 (testo 2)
DE
LILLO
Dopo
l'articolo 16aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre
2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma
non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
b) all'articolo
6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due
mesi'';
c) all'articolo
8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici''
sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore
non otre trenta'';
d) all'articolo
11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore''
e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono
inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione
e sono assistite da un avvocato,'';
e) all'articolo
17 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi
4-bis e 5 del presente articolo,'';
b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del
primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato
accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80
euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di
valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350
euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di
valore superiore.''».
Art.
37
37.0.26 (testo 2)
DE
LILLO
Dopo
l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre
2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma
non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e
140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
b) all'articolo
6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due
mesi'';
c) all'articolo
8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici''
sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore
non otre trenta'';
d) all'articolo
11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore''
e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono
inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione
e sono assistite da un avvocato,'';
e) all'articolo
17 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi
4-bis e 5 del presente articolo,'';
b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del
primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato
accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80
euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di
valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350
euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di
valore superiore.''».