DIRITTO D'AUTORE


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23 febbraio 2020

11/20. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2020: la mediazione nella relazione di Giovanni MAMMONE, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2020)

Di seguito, estratto della Relazione sull’andamento della giustizia nell’anno 2019 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni MAMMONE in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2020, Roma, 25 gennaio 2020 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

L’estratto riporta i passaggi della Relazione dedicati all’istituto della mediazione civile e commerciale (il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile).

…omissis…

Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2018-giugno 2019 l’istituto della mediazione ha visto un leggero calo delle iscrizioni delle procedure (da 263.263 a 258.786, circa 2,0% in meno). Il dato, secondo le avvertenze dello stesso Ministero, è parziale, in quanto riferito solo agli Organismi di mediazione che hanno comunicato i dati relativi (426 su 594). La mediazione, come noto, costituisce un istituto conciliativo obbligatorio solo per alcune tipologie di controversie ed è articolato su molteplici organismi conciliativi. Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale, può riconoscersi all’istituto conciliativo comunque effetto deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 129 giorni nell’anno solare 2017, di 142 nel 2018 e 141 nel primo semestre 2019, ben più celere, quindi, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, nel periodo luglio 2018 giugno 2019 fissato in 354 giorni. Deve tuttavia prendersi atto, come rilevato in altra parte della relazione (par. 2), che nel progetto di riforma della giustizia civile approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine del 2019 è dato largo spazio alla riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con la previsione di un più largo ricorso alla negoziazione assistita (I) (II) (III).

…omissis…

(I) Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013)

(II) Per un primo commento, focalizzato sull’istituto della mediazione civile, sul DDL di riforma del processo civile, si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019.

(III) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

17 febbraio 2020

10/20. Prescrizione e decadenza, interruzione, istanza di mediazione: rileva il deposito o la comunicazione? (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2020)

=> Tribunale di Roma, 22 ottobre 2019, n. 20267

L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la stessa parte istante. Tale disposizione, poi, non incorre in sospetto vizio di incostituzionalità nella parte in cui impedisce la decadenza della domanda giudiziale solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non quindi dal solo deposito dell'istanza di mediazione; ciò in ragione della funzione acceleratoria del termine in discussione che – imponendo la comunicazione della istanza di mediazione unitamente alla fissazione della data del primo incontro dinanzi al mediatore – risponde all'esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione ed evitare nel contempo che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio (nel caso in esame l'attore aveva ricevuto il verbale dell'assemblea in data 2.112017 ed aveva comunicato l'avvio della procedura di mediazione con raccomandata del 7.12.2017 ricevuto dal Condominio il successivo 13.12.2017; ne deriva che l'impugnazione della delibera assembleare è stata proposta al di là del termine di 30 giorni stabilito in materia dall'art. 1137 cc., con la conseguenza che la domanda va dichiarata inammissibile) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 20267
22 ottobre 2020

Omissis

La causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo avendo il difensore inviato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 20 giugno 2018, come da ricezione telematica da parte della Cancelleria del Tribunale.
È a questo punto da rilevare che l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la stessa parte istante.
Nel caso in esame è pacifica la circostanza, evidenziata anche in citazione, che l'attore aveva ricevuto il verbale dell'assemblea in data 2 novembre 2017 ed aveva comunicato l'avvio della procedura di mediazione con raccomandata del 7 dicembre 2017 ricevuto dal Condominio il successivo 13 dicembre 2017. Ne deriva che l'impugnazione della delibera assembleare è stata proposta al di là del termine di 30 giorni stabilito in materia dall'art. 1137 c.c.
Tale disposizione poi non incorre in sospetto vizio di incostituzionalità nella parte in cui impedisce la decadenza della domanda giudiziale solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non quindi dal solo deposito dell'istanza di mediazione; e ciò proprio in ragione della funzione acceleratoria del termine in discussione che - imponendo la comunicazione della istanza di mediazione unitamente alla fissazione della data del primo incontro dinanzi al mediatore - risponde all'esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione ed evitare nel contempo che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e non risultando essere stato prospettato alcun vizio suscettibile di valutazione sotto il profilo della nullità.
È del resto da considerare che il condominio, nel valutare il terzo punto all'ordine del giorno, aveva approvato il preventivo dei lavori presentato dalla società --- S.R.L. sulla base della ripartizione prevista dall'articolo 1126 del codice civile. È pertanto da ricordare che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.
È altresì escluso che possa ravvisarsi un vizio di nullità con riguardo alle determinazioni assunte a seguito dell'esame del IV punto all'ordine del giorno concernente le iniziative finalizzate al recupero di ammanchi di cassa, che sarebbero stati determinati da condotte dell'ex amministratore ---, non avendo la parte che ne aveva interesse dimostrato che l'assemblea - nel decidere “di chiudere la questione con la precedente amministratrice” autorizzando l'amministratore “a conguagliare l'importo di circa euro 7.000,00 con il fondo cassa affitti” - abbia in sostanza approvato una transazione, nulla essendo dato sapere con specifico riguardo a tali ammanchi e sul loro ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede, dichiara inammissibili le domande proposte da --- e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Condominio --- che si liquidano in complessivi ---, oltre accessori come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 febbraio 2020

9/20. Leasing immobiliare: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2020)

=> Corte di Cassazione 22 novembre 2019, n. 30520

In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2020

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 30520
22 novembre 2019

Omissis

La società ricorrente godeva di un leasing immobiliare, quanto ad alcuni locali che --- le aveva concesso in godimento. --- ha agito verso la società ricorrente per la risoluzione per inadempimento di tale contratto di leasing con ricorso per procedimento sommario ex art. 702 c.p.c., facendo valere una clausola risolutiva espressa. La società si è costituita, eccependo l'irritualità della procedura e, nel merito, la non gravità dell'inadempimento. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, e tale decisione è stata integralmente confermata in appello. Ricorre la società con tre motivi. V'è controricorso di ---, nonchè memorie di entrambe le parti.
La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado, quanto alla non applicabilità alle controversie come quella in oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improcedibilità per le controversie in materia di operazioni bancarie e finanziarie. Nel merito, ha ritenuto risolto di diritto il contratto, essendosi --- avvalsa della clausola risolutiva espressa.
La società ---, già concessionaria del bene immobile, ricorre con tre motivi.
I primi due possono esaminarsi congiuntamente, in quanto il primo lamenta violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5, mentre il secondo lamenta violazione dell'art. 1936 c.c. Secondo la ricorrente il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 5 sopra citato per le controversie relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, si applica anche ai contratti di leasing immobiliare, con la conseguenza che, non essendo invece stato esperito, rende improcedibile la domanda. La corte di appello, non avendo rilevato tale improcedibilità sarebbe incorsa nella violazione di legge suddetta, e ciò a maggior ragione in quanto ha scambiato il contratto in questione (leasing immobiliare) con un contratto di fideiussione, censura questa fatta valere con il secondo motivo di ricorso.
I motivi, connessi l'un l'altro, sono infondati.
Invero, in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018).
Resta assorbito il secondo motivo, che può valere al più ad indurre una correzione della motivazione, laddove anzichè riferirsi al contratto di leasing si riferisce al contratto di fideiussione. Ma si evince dal resto della motivazione che la corte di merito si sta occupando di un contratto di leasing per l'appunto e non di fideiussione.
Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ossia quello relativo alla gravità dell'inadempimento, che la corte avrebbe dovuto esaminare e giudicare prima di dichiarare risolto il contratto, e che invece non ha valutato.
omissis
Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese poste a carico di parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida omissis. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

6 febbraio 2020

8/20. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2019 (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2020)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019 (1).
Con riferimento all’ultimo semestre dell’anno, gli organismi rispondenti sono stati 406 su 591. Diversamente dal trend in essere sino alla rendicontazione precedente (con 426 organismi che hanno fornito i loro dati al Ministero), si osserva una leggera diminuzione degli organismi rispondenti.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di diritti reali (15,5%), condominio (14%), contratti bancari (12,5%) e locazione (12%).
Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 49,6% dei casi.
In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 27,9% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.
Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 45,3% dei casi. Può quindi dedursi che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre. Qualcosa in più, però, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro.
Anche tali dati risultano sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Quasi il 12% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa, categoria in cui, di contro, si registra la maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo: 41% (dato che sale al 59% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).
I casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 30.6.2019
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

78
9.374

ORGANISMI PRIVATI

368
53.818

ORDINE AVVOCATI

104
37.778

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

40
710

Totale complessivo

590
101.680

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 76% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 86% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni statistiche precedenti e, ormai, consolidati.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 140 giorni; dato in linea con le rendicontazioni dal 2017 in poi (precedentemente erano 115 giorni nel 2016 e 103 nel 2015).

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 febbraio 2020

7/20. MEDIA Magazine n. 2 del 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2020)

MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 2/20  Febbraio 2020


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GIURISPRUDENZA

=> Corte di Cassazione 13 dicembre 2019, n. 32797

=> Tribunale di Milano, 16 settembre 2019, n. 8252

=> Tribunale di Modena, 30 ottobre 2019


DATI E DOCUMENTI



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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2020
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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