Prime considerazioni sul DDL di
riforma del processo civile
(C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla
mediazione
di Giulio Spina
Il Consiglio
dei Ministri è strato convocato giovedì 5
dicembre 2019 per l'esame, tra l’atro del disegno di legge “Delega
al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(GIUSTIZIA)”.
Tra le novità in materia di mediazione la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto, rispetto a quanto approvato
nella detta seduta, esclusivamente la seguente novità: “Escluso ricorso obbligatorio in
materia di: responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e
assicurativi”.
Al riguardo –
come prime considerazioni a caldo e
spunto di riflessione, nella speranza di contribuire all’ampiamento del
dibattito sul tema della riforma del funzionamento
dell’istituto della mediazione e del suo rapporto col processo civile – si sottolinea quanto segue.
La scelta del Consiglio
dei Ministri potrebbe essere stata dettata dalla considerazione per cui – alla luce
delle trimestrali
rilevazioni ministeriali (Ministero della Giustizia - Dipartimento della
Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di
Statistica e Analisi Organizzativa) – le dette materie risultano quelle in cui
l’accordo in mediazione viene più
difficilmente raggiunto (con percentuali intorno al 10% di raggiungimento
dell’accordo, che salgono intorno al 20-30% quando le parti accettano di
sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro) (1).
Se questa è la
motivazione sottesa alla scelta dell’Esecutivo (ricordando che la
materia della responsabilità sanitaria è stata da poco oggetto di riforma
(2)), preme sottolineare, quantomeno, che:
- i contratti bancari risultano da tempo tra le controversie maggiormente trattate in mediazione (ad esempio, dalla rendicontazione ministeriale relativa al primo trimestre 2019, ben il 13,2% del totale delle iscrizioni afferisce a tale materia, peraltro seconda solo ai diritti reali, con dato, come detto, assestatosi nel corso del tempo); da ciò consegue che anche la bassa percentuale di accordi raggiunti potrebbe apparire significativa alla luce dell’obiettivo di deflazionare il contenzioso pendente dinanzi ai tribunali (3);
- quanto ai contratti finanziari, la percentuale di raggiungimento dell’accordo (alla luce della detta rendicontazione ministeriale relativa al primo trimestre 2019) sale al 34% quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro: si tratta dato, sebbene inferiore rispetto a molte altre materie, non del tutto trascurabile.
Ad ogni modo,
si ritiene che eliminare qualche materia dal novero di quelle assoggettate alla
disciplina della mediazione c.d. obbligatoria dall’art.
5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (4) non incida efficacemente sui meccanismi problematici che l’istituto
della mediazione ha mostrato nei suoi primi anni di operatività.
Si ritiene,
invece, prioritario in tal senso agire normativamente sulle seguenti tematiche (strettamente
connesse tra loro):
- questione della presenza personale delle parti e della rappresentanza in mediazione (anche ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale);
- questione relativa ai poteri del mediatore di formulare la proposta di mediazione qualora le parti non vogliano proseguire nella mediazione.
- collegamento tra comportamento in mediazione, rifiuto della proposta formulata dal mediatore e art. 116 c.p.c.;
- compenso del mediatore, specie in caso di formulazione della proposta conciliativa;
- formazione e responsabilità del mediatore;
- responsabilità degli organismi di mediazione;
- analisi predittiva della questione oggetto di mediazione, ai fini di agevolare il raggiungimento dell’accordo conciliativo;
- studio della questione oggetto di mediazione da parte del mediatore prima dello svolgimento della prima seduta.
Si ritiene
inoltre prioritario lavorare sulla tematica della diffusione della cultura della conciliazione e della
mediazione nel nostro Paese (professionisti del diritto e cittadini ed
imprese) e su un diverso approccio comunicativo, informativo e formativo in tal
senso.
(1) Le analisi curate dall'Osservatorio
Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.
(2) Cfr. Legge
n. 24 del 2017: ADR e mediazione nella nuova legge sulla responsabilità medica
e sanitaria (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2017) e Mediazione
obbligatoria e nuova responsabilità medica e sanitaria: necessario
coordinamento tra d.lgs. 28/2010 e l. 24/2017 (Osservatorio Mediazione Civile
n. 34/2017)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 51/2019
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)