Estratto da
SPINA, Mediazione civile e nuova responsabilità medica e sanitaria:
opportuno aggiornamento dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in seguito
alla l. n. 24/2017
in La nuova procedura
civile 3, 2017
…omissis…
Ciò posto, vanno analizzati gli impatti che il nuovo art. 8 l. n. 24 del 2017 ha impatti sull’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione
c.d. obbligatoria (I) (II).
L’art. 5, comma 1-bis dispone, per quanto qui rileva, che “chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (…) risarcimento
del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria (…) è tenuto,
assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione
(…)”.
Tuttavia, alla luce del nuovo art. 8 l. 24/2017, l’esperimento del
procedimento di mediazione nella materia in questione, a rigore, non è più
obbligatorio in senso stretto, potendo la condizione di procedibilità essere
soddisfatta tramite lo svolgimento della procedura di cui art. 696-bis c.p.c.
(così come previsto dalla novella del 2017) (III).
…omissis…
L’intero
contributo è consultabile gratuitamente
al seguente URL:
In argomento si segnala Presentazione ufficiale del volume Viola, La nuova responsabilità sanitaria,
diritto Avanzato, 2017 presso la Camera dei
Deputati, in data 1.6.2017, con l'On. Federico GELLI (primo
firmatario dell'omonimo d.d.l.).
Per partecipare gratuitamente all’evento:
(II) Si veda l’art.
5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di
degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 61/2014. Per approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio
Mediazione Civile n. 64/2016).
(III) La proposta di modifica del
d.lgs. 28/2010 contenuta nel contributo, finalizzata al
coordinamento con la nuova disciplina di cui alla l. 24/2017, è stata elaborata
in collaborazione con
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 34/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)