=> Tribunale di Napoli Nord, 27 gennaio 2017
Le disposizioni di cui all’art. 8, d.lgs. n.28/2010, lette alla luce
del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva 2008/52/CE), impongono di ritenere che l’ordine
del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte
(o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche
in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte (I)
(II).
Nell’ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle
prescrizione che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra
possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità
della domanda (art. 5 comma 1-bis,
d.lgs. n. 28/2010). (I).
(I) Si vedano gli artt. 5 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d.
di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
(II) Si veda la direttiva
n. 52 del 2008 relativa alla mediazione in materia civile e commerciale
(Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2012)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 36/2017
Tribunale di Napoli Nord
ordinanza
27 gennaio 2017
Omissis
ritenuto che le
disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla
legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano
(cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere
che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza
della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche
in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;
rilevato che la
norma dell’art. 5 comma 1-bis, D.Lgs. n.28/2010, che impone al giudice
l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda
di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all’art.6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già
iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto
esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la
mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizione
che regolano il suo corretto espletamento;
ritenuto, dunque,
che non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità
della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa
soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della
procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.
PQM
Rinvia per la
discussione all’udienza omissis.