DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

26 maggio 2017

36/17. Mediazione svolta con la presenza del solo difensore e senza la parte (o un delegato): improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2017)

=> Tribunale di Napoli Nord, 27 gennaio 2017

Le disposizioni di cui all’art. 8, d.lgs. n.28/2010, lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva 2008/52/CE), impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte (I) (II).

Nell’ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizione che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010). (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2017

Tribunale di Napoli Nord
ordinanza
27 gennaio 2017

Omissis

ritenuto che le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;
rilevato che la norma dell’art. 5 comma 1-bis, D.Lgs. n.28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizione che regolano il suo corretto espletamento;
ritenuto, dunque, che non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

PQM

Rinvia per la discussione all’udienza omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE