Estratto da
Luigi VIOLA
Diritto Avanzato, Milano, 2017
(con Presentazione di Caterina Chiaravalloti, Presidente di
Tribunale)
Camera dei Deputati
(Roma, Piazza Monte Citorio, 1 -
Sala Aldo Moro)
1 giugno 2017
con l'On. Federico GELLI
(primo firmatario dell’omonimo Ddl).
…omissis…
Sono
previsti alcuni strumenti adr (Alternative
dispute resolution) come condizione di procedibilità per la domanda civile
relativa “a una controversia di
risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”:
-consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite[1], ex art. 696 bis c.p.c.;
-mediazione
civile e commerciale, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 4.3.2010.
Tali
strumenti sono obbligatori a pena di improcedibilità solo per pretese
risarcitorie e non anche di mero accertamento (negativo o positivo), in base al
dictum dell’art. 8.
Almeno una[2] delle citate condizioni di
procedibilità deve necessariamente essere soddisfatta indipendentemente dal
soggetto passivo[3]
che sia la struttura o il professionista sanitario ex art. 7, ovvero
direttamente l’assicurazione ex art. 12; ciò…
…omissis…
In
sostanza è detto che, se la conciliazione non riesce, allora per far salva la
domanda, divenuta procedibile, si deve attivare il rito sommario di cognizione
ex art. 702 bis c.p.c. entro “novanta
giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”.
Preliminarmente,
non sembrano sorgere dubbi sul fatto che:
-se
la tutela giudiziale viene attivata dopo novanta giorni, l’attore sarà libero
di introdurre il processo con citazione ex art. 163 c.p.c. al posto del rito
sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;
-anche
laddove dovesse essere attivata la tutela giudiziale, entro i novanta giorni,
per errore con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al posto di ricorso ex art.
702 bis c.p.c., non dovrebbero sorgere problemi significativi in quanto
verrebbe in soccorso l’art. 183 bis
c.p.c. relativo alla conversione del rito[4].
Tale dictum relativo alla necessaria attivazione della tutela per la via
dell’art. 702 bis c.p.c. riguarda sia il caso di esperimento della mediazione
ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che quello della procedura ex art. 696 bis c.p.c., oppure solo quest’ultimo?
…omissis…
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 32/2017
[1] La sua finalità primaria è quella
di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella
processuale; evitando la lite, pertanto, la funzione di ausilio istruttorio nel
futuro giudizio di merito diviene senz'altro secondaria e residuale; così
ROMANO, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra
mediation e anticipazione della prova, in Corriere Giur., 2006, 410. Per approfondimenti PLENTEDA-FIORELLA, Commento all’art. 696 bis c.p.c., in
VIOLA (a cura di), Codice di Procedura
Civile, Padova, III ed., 2016.
[2] Non è imposto, in alternativa,
l’esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132
del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014; su
quest’ultima figura, si veda SPINA, Codice
operativo dei nuovi ADR per la collana La Nuova Procedura Civile, Pisa,
2016, nonché MEI, Negoziazione assistita:
cos’è e come funziona, Voce per Istituti di Procedura Civile, in La Nuova procedura Civile, 2, 2017.
[3] MEI, Responsabilità
sanitaria e risoluzione stragiudiziale, dopo la c.d. riforma Gelli approvata in
via definitiva,
in La Nuova Procedura Civile, 2,
2017.
[4] Per approfondimenti, sia consentito
il rinvio a VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis
c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal
rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2015, nonché VIOLA, La nuova prima udienza ex artt. 183-183 bis
c.p.c., Pisa, 2016.