DIRITTO D'AUTORE


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16 marzo 2012

58/12. Il ministro Severino conferma: il 21 marzo 2012 la mediazione obbligatoria entrerà interamente in vigore (Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2012)

Sulla mediazione civile non ci saranno rinvii rispetto alla data del 21 marzo prossimo.

È questo quanto emerso nel corso del secondo incontro tra il ministro della Giustizia Severino e l’Avvocatura sul tema delle professioni e delle liberalizzazioni tenutosi lo scorso mercoledì 14 marzo e nel quale si è parlato anche di mediazione.

Come noto, infatti, in seguito all’ampio dibattito nato intorno all’obbligatorietà del procedimento di mediazione, tale disciplina è entrata in vigore solo parzialmente: la mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata infatti prorogata di 12 mesi ad opera della L. n. 10 del 2011.
Al riguardo, nel corso dell’incontro del 14 marzo scorso, il ministro ha confermato tale scadenza, con la conseguenza che a decorrere dal 21 marzo 2012, le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti saranno assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010.

Il comunicato stampa dell’incontro pubblicato sul sito web del ministero, inoltre, riporta che “il Ministro ha dato piena disponibilità ad un confronto per verificare eventuali criticità, attraverso un attento monitoraggio sui risultati dell’applicazione”.
Si riportano da ultimo le sigle più rappresentative dell’Avvocatura che hanno partecipato all’incontro: Consiglio Nazionale Forense (CNF), Unione Camere Penali Italiane (UCPI), Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), Associazione Nazionale Forense (ANF), Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) e Unione Giovani Avvocati Italiani (UGAI).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 marzo 2012

50/12. Mediazione obbligatoria, citazione, notificazione, perfezionamento, sfera di conoscenza del destinatario (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012)


=> Trib. Campobasso, 4 gennaio 2012

In tema di mediazione obbligatoria (1), è improcedibile la domanda azionata qualora la citazione (2) introduttiva sia stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma il procedimento di notificazione si è perfezionato (3) in data successiva a tale evento (caso di controversia in materia di contratti bancari: domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione della somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dall’applicazione di spese non dovute).


(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In merito alle argomentazioni in base alle quali per la pendenza della lite deve aversi riguardo momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato si vada, tra le altre, Corte cost. sent. n. 477 del 2002.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012

Tribunale di Campobasso
4 gennaio 2012
 Sentenza

…Omissis…

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2011 il signor P.G. conveniva in giudizio la Unicredit S.p.A. onde ottenerne la condanna alla restituzione di Euro 49.144,45 quale somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dalla applicazione di spese non dovute.

Si costituiva la Banca convenuta eccependo in via del tutto preliminare l'improcedibilità della domanda per essere stato notificato l'atto introduttivo successivamente all'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria.

Le parti venivano invitate a concludere sulla questione preliminare all'udienza del 22.12.2011.

Il Tribunale è chiamato a verificare in questa sede la sussistenza di una delle condizioni dell'azione proposta in considerazione della circostanza che la citazione introduttiva è stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma che il procedimento di notificazione si è perfezionato in data successiva a tale evento.

Considerato che il giudizio introdotto dall'attore concerne una controversia in materia di contratti, per la quale l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, osserva quanto segue.

Va premesso in linea generale e di principio che i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione e che ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all'ufficiale giudiziario, ma è necessario che l'atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicchè - per la pendenza della lite - deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato.

Tale affermazione trova conforto nei percorsi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui "ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, momento, quest'ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante" (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710).

Va quindi rilevato che l'assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, non può che ritenersi infondato.

Di conseguenza va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata.

Considerata la natura interpretativa della questione e la novità della stessa, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Campobasso pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara improcedibile la domanda;

compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 febbraio 2012

39/12. Mediazione obbigatoria, entrata in vigore: in caso di litisconsorzio necessario conta la prima notificazione perfezionatasi (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012)

è Trib. Vasto 9 ottobre 2011

Non è fondato l’assunto secondo cui si pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica della citazione è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario (1) (2).

Ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché per la pendenza della lite (e dunque anche in tema di applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 28 del 2010) deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato (3).

Atteso che nel caso di specie ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione (4), perfezionatasi nei confronti di alcuni convenuti, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio (epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione).


(1) Cfr. art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In senso conforme si veda Corte cost. n. 477 del 2002, Cass. n. 9181 del 2006, Cass. n. 27710 del 2005.

(4) In senso conforme si veda Cass. n. 8913 del 1998.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012

Tribunale di Vasto
9 ottobre 2011

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

letti gli atti e la documentazione di causa;

rilevato che il giudizio introdotto dall’attore concerne una controversia in materia di divisione ereditaria, per la quale l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

rilevato, altresì, che la difesa dei convenuti … (omissis), ha tempestivamente sollevato una preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione;

che parte attrice ha contestato la fondatezza della avversaria eccezione di improcedibilità, assumendo di aver notificato la citazione – con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – in epoca anteriore al 21.03.2011, data di entrata in vigore delle disposizioni del d. lgs. n. 28/10, che rendono obbligatorio il ricorso alla mediazione per le controversie relative alle divisioni;

premesso che, per principio generale, i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione;

che, ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato;

che tale conclusione trova conforto negli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710);

che, peraltro, nel caso di più notificazioni della citazione eseguite, in tempi diversi, nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913);

atteso che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione;

rilevato che la notifica dell’atto introduttivo nei confronti di alcuni convenuti si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, sicché è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio;

ritenuto, quindi, che – pur non essendo fondato l’assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario – l’eccezione di improcedibilità della domanda non può trovare accoglimento, perché il processo deve considerarsi instaurato in data 18.03.2011, vale a dire in epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione.

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda;

rinvia la causa all’udienza del 06/02/2012, ore 13.00, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa;

manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 9 ottobre 2011.

Il giudice
Dott. Fabrizio Pasquale

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 febbraio 2012

30/12. Mediazione obbligatoria: l’improcedibiltà va rilevata anche se le parti costituite domandano di evitare la mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2012)

è Trib. Palermo 13 luglio 2011

Nonostante gli avvocati delle parti costituite abbiano chiesto di evitare la procedura di mediazione, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (1) prevede, letteralmente, che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza"; si ritiene quindi che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale; il giudice assegna dunque alle parti il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.

Si riporta il teso dell’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010.
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2012


Tribunale  Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
13 luglio 2011
Il  giorno  13  luglio dell'anno 2011, innanzi al Giudice dr. Michele Ruvolo,  viene  chiamata  la  causa  iscritta  al  n.  214/2011 R.G., promossa
da L. P. N., G. A., G. A., G. R. contro G. A., G. S., G. P. e G. V. A.
Si  dà  atto  che  sono  presenti l'avv. Cristina Di Palermo e l'avv. Antonino  Milisenda  per  parte  attrice,  nonché  l'avv.  Mariangela Gristina  in  sostituzione  dell'avv.  Chiarelli,  giusta  delega che deposita,  per  il  sig.  G.  P.,  e l'avv. Antonella Virruso, che si costituisce  per l'avv. Tommaso Sciortino n.q. di tutore della sig.ra G. V. A..
Tutti  i  procuratori  chiedono  che non si dia corso alla mediazione essendo stata già percorsa la via conciliativa in modo fallimentare.
Gli  avv.ti  Di  Palermo  e  Milisenda chiedono che venga disposta la rinnovazione  della  notificazione  nei  confronti  di  G.  A., visto l'esito  negativo  della  notificazione. Gli altri procuratori non si oppongono.
Il Giudice

vista la regolarità della notificazione della citazione a G. S. e la costituzione in giudizio di G. P. e del tutore di G. V. A.;

visto l'esito negativo della notificazione a G. A. e la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione in questione;

visto che la citazione introduttiva del presente giudizio (con la quale è stato chiesto lo scioglimento di una comunione ereditaria) è stata notificata ai convenuti dopo il 21.3.2011, ossia dopo l'entrata in vigore delle norme sulla mediazione obbligatoria;

rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 18.3.2011, e quindi prima dell'entrata in vigore delle dette norme;

considerato che occorre verificare se vada richiesta la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione nel caso in cui l'attore abbia consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario entro il 21 marzo 2011, ma la notifica si sia perfezionata nei confronti del convenuto a partire dal 21 marzo 2011:

considerato che se è vero che l'art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/02; 28/04 e ord. 97/04). Resta il fatto che agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza;
ritenuto che, poiché l'art. 24 del d.lgs. 28/10 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 5 si applicano ai processi "iniziati" a partire dal 21.3.2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20.3.2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo "inizio" si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21.3.2011;

rilevato, quindi, che le parti vanno mandate in mediazione e che la causa va rinviata ad oltre quattro mesi (e 15 giorni per il deposito della domanda);

considerato che tale soluzione pare poi fornire alle parti maggiore tutela al fine di dotare di sicura procedibilità la domanda (non da parte di tutti, infatti, si ritiene che la questione della procedibilità o meno della domanda non sia più discutibile dopo la prima udienza del giudizio di primo grado; nel senso, invece, che qualora l'improcedibilità dell'azione non venga rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non possa comunque più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio v. invece Cass., sez. lav., 21797/09; 7871/08 e 15956/04);

visto che gli avvocati delle parti costituite hanno chiesto di evitare la procedura di mediazione;
considerato, però, che, letteralmente, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza";
ritenuto, quindi, che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale;

rilevato che la rinnovazione della notificazione nei confronti di G. A. va disposta assegnando contestualmente alle parti il termine per la proposizione del procedimento di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti;

PQM

dichiara la contumacia di G. S.;

dispone la rinnovazione della notificazione della citazione a G. A., nel rispetto dei termini di legge, per l'udienza del giorno 25.1.2012, ore 10.00;

assegna il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.

Il Giudice dr. Michele Ruvolo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

1 febbraio 2012

28/12. Mediazione obbligatoria, entrata in vigore, data di inizio del processo, notificazione, invio o consegna del plico (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2012)

è Trib. Modena 8 luglio 2011

L'obbligo di mediazione riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo u.s. (1)
I processi introdotti con citazione (2) si considerano legalmente iniziati con la notificazione (3) e in particolare dal momento della "consegna del plico (da notificare) all'ufficiale giudiziario" (4), ovvero, mercè richiesta della parte a procedere a notificazione (principio applicabile anche alle notifiche non richieste all'ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall'avvocato ai sensi della. l. n. 53 del 1994); pertanto si applica il regime antecedente l'entrata in vigore il d.lg. n. 28 nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita alla data del 19 marzo u.s., data di invio del piego raccomandato da parte dell'avvocato ai sensi dell'art. 53 del 1994.

(1) Cfr. art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) Art. 39, 3° comma c.p.c.

(4) Art. 149, 3° comma c.p.c.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2012

Tribunale  Modena
Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano
8 luglio 2011

Il g.i.

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto che la difesa del convenuto ha sollevato preliminarmente eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge in tema di controversie divisionali (art. 5, 1° comma, d.lg. n. 28 del 2010), quale quella agita;

che parte attrice si è difesa assumendo la notificazione della citazione per divisione avvenuta in data 19 marzo;

che in diritto si rileva che, da un punto di vista cronologico l'obbligo di mediazione concerne "i processi successivamente iniziati" dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto sulla mediazione (art. 24 del decreto n. 28), ovvero, introdotti alla data del 20 marzo u.s. Tenendo però conto che il 20 marzo cadeva nella giornata di domenica, l'obbligo riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo u.s., lunedì;

che il dubbio concernente l'inizio del processo con assoggettamento all'obbligo in discorso appare risolubile mercè i dati normativi emergenti dal sistema processuale, occorrendo al riguardo discernere le diverse tipologie di introduzione del processo;

che i processi introdotti con citazione si considerano legalmente iniziati con la notificazione (art. 39, 3° comma, c.p.c.) e in particolare dal momento della "consegna del plico (da notificare) all'ufficiale giudiziario" (art. 149, 3° comma, c.p.c.), ovvero, mercè richiesta della parte a procedere a notificazione;

che il principio esposto è ritenuto dotato di valenza generale, di talché si ritiene applicabile anche alle notifiche non richieste all'ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall'avvocato ai sensi della. l. n. 53 del 1994, come nella specie è riscontrabile;

che in tal senso è assestata la giurisprudenza: "in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994" (Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; Cass. 13 novembre 2009, n. 24.041; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402);

che poi per i processi che iniziano con ricorso, la litispendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria (art. 39, 3° comma, c.p.c.), mentre per i procedimenti monitori dispone l'art. 643, 3° comma, c.p.c.: "la notificazione determina la pendenza della lite";

che, in conclusione, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del convenuto va reietta, stante l'applicabilità del regime antecedente l'entrata in vigore il d.lg. n. 28 che esentava dall'obbligo legale di mediazione, posto che la notificazione può ritenersi eseguita in forza del riferito formante interpretativo alla data del 19 marzo u.s., data di invio del piego raccomandato da parte dell'avvocato ai sensi dell'art. 53 del 1994;

che vanno, poi, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima di legge, come richiesto,

P.Q.M.

concede i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima consentita dalla legge, rimettendo le parti avanti a sé all'udienza del 26 gennaio 2012 h. 9,00.

Pavullo, 8 luglio 2011 Si comunichi

Il g.i. (dott. R. Masoni)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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