=> Trib. Campobasso, 4 gennaio 2012
In tema di mediazione obbligatoria (1), è improcedibile la domanda azionata qualora la citazione (2) introduttiva sia stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma il procedimento di notificazione si è perfezionato (3) in data successiva a tale evento (caso di controversia in materia di contratti bancari: domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione della somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dall’applicazione di spese non dovute).
(1) Si veda art. 5, comma 1 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.
(3) In merito alle argomentazioni in base alle quali per la pendenza della lite deve aversi riguardo momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato si vada, tra le altre, Corte cost. sent. n. 477 del 2002.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012
Tribunale di Campobasso
4 gennaio 2012
Sentenza
Sentenza
…Omissis…
Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2011 il signor P.G. conveniva in giudizio la Unicredit S.p.A. onde ottenerne la condanna alla restituzione di Euro 49.144,45 quale somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dalla applicazione di spese non dovute.
Si costituiva la Banca convenuta eccependo in via del tutto preliminare l'improcedibilità della domanda per essere stato notificato l'atto introduttivo successivamente all'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria.
Le parti venivano invitate a concludere sulla questione preliminare all'udienza del 22.12.2011.
Il Tribunale è chiamato a verificare in questa sede la sussistenza di una delle condizioni dell'azione proposta in considerazione della circostanza che la citazione introduttiva è stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma che il procedimento di notificazione si è perfezionato in data successiva a tale evento.
Considerato che il giudizio introdotto dall'attore concerne una controversia in materia di contratti, per la quale l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, osserva quanto segue.
Va premesso in linea generale e di principio che i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione e che ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all'ufficiale giudiziario, ma è necessario che l'atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicchè - per la pendenza della lite - deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato.
Tale affermazione trova conforto nei percorsi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui "ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, momento, quest'ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante" (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710).
Va quindi rilevato che l'assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, non può che ritenersi infondato.
Di conseguenza va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata.
Considerata la natura interpretativa della questione e la novità della stessa, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale di Campobasso pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
dichiara improcedibile la domanda;
compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.