=> C. Appello Napoli, 17 febbraio 2012
Rilevato che permane controversia tra appellante principale ed appellati e che la natura del giudizio, protrattasi ormai da tempo, rende auspicabile, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10, che consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia, la corte d’appello invita le parti a procedere alla mediazione.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2012
Corte di Appello di Napoli
Sezione II Civile bis
17 febbraio 2012
Ordinanza
…omissis…
Rilevato che permane controversia tra appellante principale e appellati …
…omissis…
considerato, inoltre, che la natura del giudizio, protrattasi ormai da tempo, rende auspicabile, anche in considerazione della natura di alcuni soggetti coinvolti nella lite, il ricorso alla mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10, che consentirebbe una più celere e meno onerosa definizione della controversia;
P.Q.M.
…omissis…
rimette la causa all’udienza del ---, innanzi al Consigliere istruttore per l’assunzione della prova ammessa e per il conferimento dell’incarico al nominato CTU, invitando le parti a procedere alla mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/10, comunicando in tale udienza se intendono aderire all’invito.
Napoli, 17/2/2012