Riuniti i giudizi, nel caso in cui solo una delle due controversie rientri tra quelle di cui all’art. 5 c. 1 d.lgs.28/10, per evitare di complicare l’iter del giudizio e favorire appieno la prospettiva conciliativa, è estremamente opportuno che ad esso le parti devolvano tutte le controversie, stante la loro stretta connessione, non solo giuridica (art. 31 c.p.c.) ma anche fattuale, giovandosi del disposto dell’art. 5 c. 2 d.lgs. 28/2010 (caso di due controversie - una relativa ad una concessione di vendita, l’altra ad un contratto di comodato - in cui nella prima veniva ingiunto di consegnare le insegne che identificavano l’ingiunta come concessionaria autorizzata della ricorrente; obbligo di restituzione previsto anche nel contratto di comodato, di cui era prevista l’automatica risoluzione in conseguenza della cessazione degli effetti del contratto di concessione di vendita). (1) (2)
(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda art. 31 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com)
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2012
Tribunale civile e penale di Verona
18 gennaio 2012
Ordinanza
Ordinanza
…omissis…
Il Giudice Designato di Verona, in accoglimento del ricorso proposto dalla H.-----, con decreto provvisoriamente esecutivo del 27 aprile 2011, ha ingiunto alla D.F.C.----- di pagare alla prima delle predette società la somma di euro 70.986,75, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso al saldo, a titolo di corrispettivo per forniture di autovetture e parti di ricambio che la ricorrente aveva assunto di aver effettuato a favore della ingiunta in esecuzione del contratto di concessione di vendita che le parti avevano concluso il 06 giugno 2007 e che, sempre a detta della ricorrente, doveva intendersi risolto per inadempimento della D.F.C. ---- a seguito di invio di diffida ad adempiere rimasta priva di riscontro.
La D.F.C. ---- ha proposto opposizione avverso il predetto decreto assumendo che era stata la H.---- a rendersi gravemente inadempiente al predetto contratto e che tale inadempimento le aveva arrecato danni, quantificati in euro 250.000,00, dei quali ha chiesto in via riconvenzionale la rifusione.
La H.----, nel costituirsi nel giudizio così introdotto, ha resistito alle domande avversarie assumendone l’infondatezza.
Il Giudice Designato di Verona, con decreto provvisoriamente esecutivo del 03 maggio 2011, in accoglimento del ricorso proposto dalla H.---- ha ingiunto alla D.F.C.---- di consegnare alla prima le insegne che identificavano la ingiunta come concessionaria auto e officina autorizzata della ricorrente.
Nel ricorso la ricorrente aveva dedotto che l’obbligo di restituzione delle insegne era previsto, oltre che nel medesimo contratto di concessione di vendita succitato, in un contratto di comodato, avente ad oggetto proprio tali insegne, stipulato il 05 aprile 2007, del quale le parti avevano previsto l’automatica risoluzione quale conseguenza della cessazione degli effetti del contratto di concessione di vendita.
La D.---- ha proposito opposizione anche avverso questo secondo decreto deducendo, a sostegno di essa, le medesime argomentazioni già svolte nel succitato precedente giudizio.
La H.---- si è costituita anche in questo secondo giudizio e, in via preliminare, ha eccepito che la controversia introdotta con le modalità predette, riguardando anche il contratto di comodato sopra menzionato, avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al mediatore ai sensi dell’art. 5 1° comma del d.lgs. 28/2010.
Alla prima udienza di comparizione, su concorde richiesta delle parti, i due giudizi sono stati riuniti e la difesa di parte opponente non ha preso posizione sull’eccezione di improcedibilità della domanda relativa al contratto di comodato sollevata da controparte.
Ciò detto con riguardo alle prospettazioni delle parti, per valutare l’eccezione di parte convenuta occorre aver riguardo, innanzitutto, al titolo e all’oggetto della domanda svolta dall’attrice opponente in atto di citazione.
Orbene tale domanda mira ad ottenere, oltre alla revoca o alla declaratoria di nullità e annullamento del decreto ingiuntivo opposto, anche l’accertamento che il contratto di concessione di vendita intercorso tra le parti non si è risolto.
Nessun accenno vi si rinviene, invece, al contratto di comodato e ciò si spiega con il fatto che l’attrice non aveva interesse a proporre domande relative a tale rapporto dal momento che la sua reviviscenza conseguirebbe automaticamente a quella del contratto di concessione di vendita, qualora dovessero essere esclusi i presupposti per la risoluzione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1454 c.c.
La convenuta peraltro, oltre a svolgere una domanda principale di rigetto dell’opposizione, ne ha avanzata una, subordinata, avente ad oggetto la declaratoria di risoluzione sia del contratto di concessione di vendita che del contratto di comodato ai sensi dell’art. 1454 e/o dell’art. 1453 c.c. richiamando in tal modo, con riguardo alla domanda di restituzione delle insegne, le due diverse causae petendi che aveva individuato nel ricorso monitorio.
Delle predette controversie solo quella relativa al contratto di comodato rientra tra quelle per le quali l’art. 5 comma 1° del d.lgs.28/2010 prevede il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda (invero, in mancanza di qualsiasi precisazione, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso prevedere il suddetto presupposto processuale per qualsiasi controversia in materia di comodato, a prescindere quindi dalla natura del bene oggetto di esso).
Pertanto per dar modo alle parti di esperire, nel caso di specie, il procedimento di mediazione occorrerebbe separare la controversia riguardante il contratto di comodato da quella riguardante il contratto di concessione di vendita, che, si badi, involge anche la domanda di condanna svolta in via riconvenzionale dalla attrice opponente, per quanto esse siano tra loro connesse ai sensi dell’art. 31 c.p.c. (causa accessoria dovendosi ritenere quella riguardante il contratto di comodato).
A tal fine sarebbe necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto ma un simile effetto potrebbe essere prodotto solo con sentenza, eventualità questa che complicherebbe l’iter del giudizio, poiché, se il procedimento di mediazione non si concludesse positivamente, parte convenuta sarebbe costretta a promuovere un nuovo giudizio relativo al contratto di comodato succitato.
Proprio per evitare una simile eventualità e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva conciliativa propria del procedimento di mediazione è estremamente opportuno che ad esso le parti devolvano tutte le controversie di cui si è detto, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2° d.lgs. 28/2010.
E’ evidente infatti che, stante la stretta connessione, non solo giuridica ma anche fattuale, esistente tra la controversia relativa al contratto di concessione di vendita e di quella relativa al contratto di comodato è estremamente opportuno, al fine di rendere utilmente esperibile il procedimento di mediazione, demandare ad esso entrambe le controversie.
Invero il consenso delle parti all’avvio di tale fase incidentale, richiesto dalla norma succitata, può presumersi sulla base del loro contegno processuale estrinsecatosi, per quanto riguarda l’opposta, nel richiedere espressamente l’avvio di essa, sia pure limiti sopra detti, e, per quanto riguarda l’opponente, nel non aver sollevato obiezioni di sorta a tale eventualità.
P.Q.M
Rinvia la causa all’udienza del 24 maggio 2012 h.9.30 per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione su tutti i rapporti dedotti in causa e assegna alle stesse termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare la domanda di mediazione.
Verona 18 gennaio 2012
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.