Legge 17 marzo 2017 n. 24
Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
In Gazzetta Ufficiale del 17.3.2017, n. 64
(testo di legge in vigore dal 1.4.2017)
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Art. 8
Tentativo obbligatorio di
conciliazione
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa
a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilita'
sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo
696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta salva la
possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In
tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice,
ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda
entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda
diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta
giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e'
depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma
1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In
tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano
gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva
di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15
della presente legge, e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese
di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare
l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui
ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento
nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi
precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria
competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento
che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in
favore della parte che e' comparsa alla conciliazione.
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AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2017