DIRITTO D'AUTORE


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12 aprile 2017

26/17. Evidente situazione debitoria e mancata adesione alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita: responsabilità processuale (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2017)

=> Tribunale di Torino, 18 gennaio 2017

L’esigenza che una prassi di sano case management si instauri nei vari Uffici Giudiziari porta, tra l’altro, a sanzionare quagli abusi della funzione giurisdizionale che rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali, quali – oltre all’introduzione in giudizio di pretese infondate e difese del tutto temerarie – la mancata adesione del soggetto obbligato, a fronte a un’evidente situazione debitoria, alla domanda di mediazione di cui al  D.lgs. 28/2010 o di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014, costringendo il creditore ad adire le vie giurisdizionali (I) (II) (III). Detta condotta espone dunque alla condanna, di natura sanzionatoria ed officiosa, ex art. 96 c.p.c., comma 3 (VI) (V).



(III) Per approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).


(V) La sentenza integrale è consultabile in La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2017

Tribunale di Torino
Sentenza n. 214
18 gennaio 2017

Omissis

Tenuto conto del mancato riscontro dell'invito alla negoziazione assistita (cfr. ex multis Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23 dicembre 2013, omissis) andrà poi anche accolta la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 3.000,00, così equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. ex officio (cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2012, omissis; cfr. Trib. Tivoli, 10 dicembre 2015, omissis).
Il comportamento della convenuta integra, invero, gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima e pertanto merita la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv. c.p.c..
Si tenga ulteriormente presente che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2016, n. 19285), l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
In tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.
Ed invero, nel momento in cui le migliori forze del Paese stanno compiendo ogni sforzo (vano, ad oggi) volto a dotare l'Italia di un sistema processuale efficiente e razionale, nel pieno rispetto del canone del delai raisonnable previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, appare fondamentale che una cultura ed una prassi di sano case management si instaurino nei vari Uffici Giudiziari.
La prima di tali prassi virtuose consiste nel definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che - mercé l'introduzione in giudizio di pretese infondate o, per converso, di difese del tutto temerarie - a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali.
Inutile dire che il medesimo risultato è raggiunto allorquando, pur a fronte di un'evidente situazione debitoria, il soggetto obbligato non aderisce alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita, costringendo il creditore ad adire le vie giurisdizionali.
Quanto sopra appare del resto pienamente conforme alle raccomandazioni più volte espresse dal Presidente di questo Tribunale nel contesto delle "prescrizioni" contenute nel c.d. "Programma Strasburgo", nel quale si legge, tra l'altro (cfr. il punto n. 3), che "Una coraggiosa applicazione, indipendentemente dalle richieste delle parti, dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. potrà svolgere una funzione deflazionistica del contenzioso, per disincentivare le liti e le resistenze temerarie e gli abusi del processo".
Ma non basta. L'utilizzo dello strumento in esame si pone in perfetta attuazione del principio n. 2 della Raccomandazione N. R (84) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri "Sui principi della procedura civile tendenti a migliorare il funzionamento della Giustizia" (adottata dal Comitato dei Ministri il 28 febbraio 1984), secondo cui "1. When a party brings manifestly ill-founded proceedings, the court should be empowered to decide the case in a summary way and, where appropriate, to impose a fine on this party or to award damages to the other party".
Infine, l'utilizzo dello strumento in esame risulta del tutto conforme alle regole contenute al punto V. D. (Suppression of procedural abuses) delle c.d. "SATURN Guidelines for Judicial Time Management", elaborate nella loro versione attuale nel corso della 14a riunione dello Steering Committee del Gruppo CEPEJ-SATURN (25-27 settembre 2013) e definitivamente adottate dalla Commission Européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) del Consiglio d'Europa durante la riunione plenaria del 5 e 6 dicembre 2013, secondo cui "1. All attempts to willingly and knowingly delay proceedings should be discouraged. 2. There should be procedural sanctions for causing delay and vexatious behaviour. These sanctions can be applied either to the parties or their representatives. 3. If a member of a legal profession grossly abuses procedural rights or significantly delays the proceedings, it should be reported to the respective professional organisation for further consequences".
Ciò che appare necessario, dunque, è approdare ad una rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l'armamentario normativo pone a disposizione del Giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali
principi dell'ordinamento, andrebbe del tutto evitata.

PQM

Il Tribunale di Torino omissis dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di Euro 39.834,00, con gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo; dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, dell'ulteriore somma di Euro 3.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. , con gli interessi legali dalla data della presente pronunzia sino al saldo effettivo; condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.254,00, oltre agli accessori di legge.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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