=> Tribunale di Verona, 21 maggio 2019
Con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione va osservato
che l’impedimento che rileva ai sensi
dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione
al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall'applicazione
della sanzione prevista da detta norma, la parte deve allegare e comprovare la
sussistenza di un impedimento oggettivo
alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine
giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o
meno del tentativo di mediazione. Ciò posto non è certo idonea a giustificare
la mancata comparizione dinanzi al mediatore la dichiarazione della parte (nella
specie un’azienda ospedaliera chiamata in giudizio per il risarcimento danni in
materia di responsabilità sanitaria da parte del paziente) secondo cui, essendo
stata informata dell'iniziativa dell'attore solo nel mede precedente all’incontro,
non avrebbe avuto il tempo necessario
per procedere all'istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe
risultato senz'altro inutile (in tal caso va quindi applicata la sanzione
di cui alla norma sopra citata) (I).
(I) Si veda l’art.
8, comma 4-bis, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 52/2019
Tribunale di Verona
Sentenza
21 maggio 2019
Omissis
La domanda attorea è fondata.
Il CTU, all'esito di un'indagine esaustiva e condotta secondo
metodologia che appare assolutamente corretta, ha in primo luogo accertato la
sicura sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta dei medici
che avevano eseguito l'intervento e l'evento dannoso. Non vi è dubbio, quindi,
che la perforazione del colon (per rimediare alla quale l'attore si era dovuto
sottoporre a intervento di laparotomia d'urgenza) fosse stata provocata dalle
manovre e dalle operazioni di asportazione dei due polipi eseguite nel corso
dell'intervento omissis. Si tratta
quindi di verificare se nel caso di specie la condotta dei sanitari sia stata
scorretta omissis e sussista quindi
condotta colposa degli stessi omissis.
In ogni caso, poiché l'Azienda Ospedaliera convenuta deve rispondere a
titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell' attore (in forza del
contratto di spedalità con lo stesso concluso e dovendo essa rispondere delle
condotte dei sanitari suoi dipendenti che avevano eseguito la prestazione
medica, ai sensi dell' art 1228 cc: cfr Cass. 13066/04, Cass. 2042/05, Cass.
1698/06, Cass. 13953/07, Cass 8826/07, Cass. 18610/15), grava sulla stessa, ai
sensi dell'art 1218 c.c. e dei principi generali in tema di prova in materia
contrattuale, l' onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla
propria prestazione e quindi, in concreto, che nel caso di specie la condotta
dei sanitari era stata corretta e esente da censure (cfr Cass. SU 577/08, Cass.
10297/04, Cass. 15993/11, Cass. 27855/13, Cass. 24073/17). Di conseguenza, l'eventuale
dubbio in merito alla commissione di errori da parte dei sanitari (e , quindi,
in merito alla sussistenza di condotta colposa degli stessi) non potrebbe che
risolversi a danno della convenuta, spettando ad essa l'onere di dimostrare che
la condotta dei sanitari era esente da censure ovvero non in rapporto
eziologico con l'evento dannoso (ipotesi, quest'ultima, da escludersi
sicuramente, per quanto sopra osservato).
D'altra parte la conclusione del CTU (che, come detto, ha infine
ritenuto sussistenti profili di colpa in capo al sanitario, per avere
scorrettamente eseguito la manovra di asportazione del polipo) non è stata
contestata dai CTP delle parti, sicché non vi è ragione di dubitare della
correttezza della stessa. In conclusione, quindi, va senz'altro affermata la
responsabilità contrattuale della convenuta per i danni patiti dall' attore in
conseguenza dell'intervento omissis.
L'importo del risarcimento accertato all'esito del giudizio è
praticamente doppio rispetto alla somma (€ 12.884, 97) che la convenuta aveva
offerto in via transattiva all'inizio del giudizio medesimo. Deve perciò
ritenersi che l'attore abbia legittimamente instaurato la presente causa e poi
rifiutato l' offerta risarcitoria di controparte, in quanto inadeguata.
Di conseguenza non vi è ragione di derogare, nella fattispecie, al
criterio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite. Pertanto la
convenuta va condannata a rimborsare per intero all'attore le spese di lite
(sia della fase di mediazione, sia del presente giudizio di merito) che si
liquidano nell'importo omissis.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione della
maggiorazione di cui all'art 4, c. 8 DM 55/14, tenuto conto anche del fatto
che, all'esito del giudizio, il risarcimento è stato comunque quantificato in
importo sensibilmente inferiore a quello richiesto da parte attrice. Anche le
spese di CTU, come liquidate dal Giudice con decreto in data 8.3.2018, vanno
integralmente poste a carico di parte convenuta.
La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all'udienza
del 12.1.16 dinanzi all'Organismo veronese di mediazione forense adito da parte
attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/10. A
giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto
che, essendo stata informata dell'iniziativa dell'attore solo nel dicembre
2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all'istruttoria interna
in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe
risultato senz'altro inutile e, quindi, la stessa ha per tale ragione preferito
non parteciparvi.
In proposito va osservato che l'impedimento che rileva ai sensi dell'art,
8, c. 4bis D.lgs. 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al
primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall'applicazione
della sanzione prevista da detta norma, la parte deve allegare e comprovare la
sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al
mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso
profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo
idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché
a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata.
La condotta dei sanitari accertata all'esito del presente giudizio integra
astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose), del che può darsi atto nel
dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 59, comma 1, lett d)
DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice.
PQM
Pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione: accerta e dichiara la responsabilità
contrattuale dell'Azienda Ospedaliera omissis;
per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliera al pagamento della somma di euro
25.700,00, oltre interessi legali dalla data di redazione della presente
sentenza sino al saldo effettivo, a favore di omissis, a titolo di risarcimento del danno; condanna l'Azienda
Ospedaliera a rimborsare a omissis
per intero le spese di lite per l'importo di euro 6.041,00, oltre spese
generali 15%, cpa e Iva se dovuta. Il tutto disponendo il pagamento diretto
dell'intero importo a favore dell'avv. omissis,
dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, come
liquidate con decreto in data 8.3.2018, ad integrale carico di parte convenuta;
visto l'art. 8, 4bis D.lsg. 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a
favore dell'Erario dell'importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato
dovuto per il presente giudizio; dà atto che il fatto illecito accertato all'esito
del presente giudizio configura in astratto ipotesi di reato (lesioni colpose).