DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

28 febbraio 2014

14/14. Mediazione delegata dopo che le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa del giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2014)

=> Trib. Milano, 11 novembre 2013

Ben può disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 qualora le parti abbiano rifiutato la proposta conciliativa del giudice.

Fattispecie: il convenuto si era dichiarato disponibile ad accettare la proposta del giudice, mentre l’attore aveva dichiarato che detta soluzione non era per lui accettabile.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2014

Tribunale di Milano
Sezione spe. In materia di impresa
11 novembre 2013
Ordinanza

…omissi…

Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell'importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell'importo richiesto da controparte.

Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua.
L'attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile.

Il Giudice

visto l'art.5 secondo comma del d.lgs. n.28/2010 nell'attuale sopravvenuta formulazione;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche all'odierna udienza;
ritenutane in base a tali elementi l'utilità;
dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25 marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 febbraio 2014

13/14. NOVITÀ EDITORIALE: La mediazione delle controversie condominiali (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2014)

La mediazione delle controversie condominiali
Aggiornato al c.d. Decreto del Fare ed alla Riforma del condominio

di Giulio Spina

Altalex Editore, 2014

Collana: Quaderni del diritto
Pagine: 160



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PRESENTAZIONE

Il Volume analizza, in tutti i suoi aspetti, la speciale disciplina della mediazione delle controversie condominiali, così come disegnata dalle recenti modifiche introdotte al D.Lgs. n. 28/2010 dal c.d. “decreto del fare”, convertito in legge nell’agosto 2013, nonché dalle nuove norme introdotte dalla L. n. 220/2012 (in vigore dal giugno 2013), recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”.
Il testo – destinato a tutti i soggetti coinvolti, a vari livelli, nella gestione del conflitto condominiale – è caratterizzato da una trattazione pratico-operativa dell’istituto ed è corredato da un consistente impianto di note (per eventuali approfondimenti anche di carattere più teorico), da utili schemi e tabelle riassuntive, nonché da un pratico indice analitico.
Il Volume è strutturato in tre moduli – consultabili anche autonomamente tra loro – rispettivamente dedicati all’individuazione dell’impianto normativo rilevante in materia ed alla sua operatività (cap. 1), all’identificazione delle controversie condominiali assoggettate alla nuova normativa (cap. 2), nonché all’analisi del funzionamento del procedimento di mediazione in materia condominiale e dei suoi rapporti col processo civile (cap. 3). Lo studio propone, anche alla luce dei contributi di giurisprudenza e dottrina, le varie soluzioni operative sulle più rilevanti questioni originate dalla nuova disciplina appena entrata in vigore.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2014

21 febbraio 2014

12/14. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014: la mediazione nella Relazione del Ministero della Giustizia sull’amministrazione della giustizia nel 2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2014)

Nell’ambito dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014 è stato ovviamente affrontato il tema della mediazione civile.

Riportiamo al riguardo i più rilevanti passi contenuti nella Relazione del Ministero della Giustizia sull’amministrazione della giustizia anno 2013 (pagg. 138-141), così come pubblicata sito webdel Ministero.

Questi la principali considerazioni

L’istituto della mediazione non deve costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie. In tale visione, l’azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata:
  • a offrire massima credibilità all’istituto della mediazione”;
  • a creare quindi le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all’organismo di mediazione con la massima fiducia”.

È al riguardo prioritario, sottolinea la Relazione:
  • un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori;
  • che sia assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.

È quindi “necessario che il Ministero, per garantire e perseguire assoluta trasparenza nel settore, vigili con rigore allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra”.

A tal fine, l’Ispettorato Generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione Generale ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione.
Ispezioni previste dal decreto ministeriale 180/2010 ma mai in concreto avviate.

Inoltre, è allo studio una modifica del decreto ministeriale 180/2010, attuativo del d.lgs. 28/2010, da parte del competente Ufficio Legislativo.

La relazione segnala, altresì, “il notevole incremento dell’attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore”.

È inoltre stato avviato il processo di semplificazione e informatizzazione dell’attività attualmente svolta dagli uffici competenti, fra cui l’attuazione dell’art. 20 del d.lgs. 28/2010, che prevede la determinazione del credito di imposta in favore dei cittadini che hanno partecipato al procedimento di mediazione, norma sino ad ora rimasta inattuata.

Alcuni dati:
  • sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 33 nuovi organismi di mediazione; alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è 1012;
  • sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 28 nuovi enti di formazione; alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è 406.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2014

Relazione del Ministero della Giustizia
sull’amministrazione della giustizia anno 2013

…omissis…

Organismi di conciliazione ed enti di formazione

L’art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del  decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, reintroducendo l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nell’ambito di una rilevante serie di controversie civili; ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.

Il procedimento di mediazione e conciliazione è stato dal legislatore nuovamente ritenuto, dunque, un fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del nostro Paese.

Il Ministro della giustizia ha fortemente avvertito come la reintroduzione di tale istituto nel nostro sistema rappresenti una grande opportunità per una seria e incisiva riduzione del contenzioso civile. L’istituto della mediazione non deve costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.

In tale visione, l’azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata - ed è tuttora fortemente impegnata - a offrire massima credibilità all’istituto della mediazione e a creare quindi le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all’organismo di mediazione con la massima fiducia.

In particolare, si ritiene prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori; che sia assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.

È necessario che il Ministero, per garantire e perseguire assoluta trasparenza nel settore, vigili con rigore allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra.

Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.

Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative che il Ministro della giustizia ha indicato alla articolazioni ministeriali con apposita direttiva in data 5 novembre 2013.

A tal fine, l’Ispettorato Generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione Generale ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale 180/2010 ma mai in concreto avviate.

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all’accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione – attività svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una verifica ‘in loco’ delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini che agli stessi enti destinatari dell’attività ispettiva, il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.

Sempre nell’orizzonte tracciato dalla direttiva del Ministro, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha emanato in data 27 novembre 2013 una articolata circolare proponendo la soluzione di una notevole quantità di questioni interpretative discendenti dalle modifiche introdotte mediante il c.d. “decreto del fare”. E’ allo studio una modifica del decreto ministeriale 180/2010, attuativo del d.lgs. 28/2010, da parte del competente Ufficio Legislativo.

Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell’attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.

E’ stato avviato, anche, il processo di semplificazione e informatizzazione dell’attività attualmente svolta dagli uffici competenti, fra cui l’attuazione dell’art. 20 del d.lgs. 28/2010, che prevede la determinazione del credito di imposta in favore dei cittadini che hanno partecipato al procedimento di mediazione, norma sino ad ora rimasta inattuata.

Anche nel 2013, intensa è stata l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.
Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 33 nuovi organismi di mediazione. Alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 1012.
Sono stati iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 n. 28 nuovi
enti di formazione.
Alla data del 7 gennaio 2013, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 406.

…omissis…

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 febbraio 2014

11/14. Annullamento e sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010: lo stato dell’arte (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2014)

Ripercorriamo, brevemente, alla luce delle pronunce rese dai competenti giudici amministrativi, quanto sino ad oggi accaduto circa la recente vicenda processuale relativa alla richiesta di annullamento e sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010.

Si veda:

IL RICORSO AL TAR n. 10937 del 2010

  • Ricorso n. 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e Altri contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico e con l’intervento di Altri ad adiuvandum e ad opponendum per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”).
  • Domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.


L’ORDINANZA DEL TAR n. 4872 del 10 dicembre 2013

Con ordinanza n. 4872 del 10 dicembre 2013, respinge la domanda incidentale e compensa le spese della presente fase cautelare.
  • visto l’art. 55 c.p.a.
  • ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, ritenuta, in particolare:

  1. l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso;
  2. la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito.

IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO n. 544 del 2014

Ricorso n. 544 del 2014, proposto da Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana contro il Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, nei confronti di Adr Center s.p.a. e Altri per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio n. 4872/13


IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO n. 544 del 2014
  • Le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito.
  • In tali limiti va accolto l’appello e va disposta la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo.


L’ART. 55 C.P.A.

Art. 55. Misure cautelari collegiali.

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso  notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.


LA SITUAZIONE ATTUALE

- Il d.m. n. 180 del 2010 non è per il momento né annullato, né sospeso in via cautelare.

- Il quadro normativo della mediazione civile e commerciale (compresa anche la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria) rimane invariato.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2014

10/14. Consiglio di Stato sulla sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010: va disposta la sollecita fissazione dell’udienza di discussione (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2014)

=> Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, ordinanza n. 607

Sul ricorso per la riforma dell’ordinanza del TAR di rigetto della sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010, considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, si accoglie, in tali limiti, l’appello e si dispone la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2014

Consiglio di Stato
Sede giurisdizionale
Sezione IV
12 febbraio 2014
Ordinanza n. 607

…omissis…

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro
Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di
Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico n. 168;
Associazione avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commrcialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37;
Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzio n. 20;

per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo
economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e Informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9/14. Insussistenza del presupposti per la sospensione cautelare del d.m. n. 180 del 2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2014)

=> TAR Lazio, 10 dicembre 2013, ordinanza n. 4872

Vista la domanda di annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010 e la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale, si ritiene che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, ritenuta, in particolare, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, nonché la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2014

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
10 dicembre 2013
Ordinanza n. 4872

…omissis…

sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d’Errico, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, v.le Parioli, n. 180;

contro

Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e con l’intervento di ad adiuvandum:

- Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei Lombardi, n. 4;

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia presso l’avv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola di Rienzo, n. 92;

ad opponendum:

- Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Bauduin e Giorgio Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41;

- Adr Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo, n. 62;

- Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visto l’atto di motivi aggiunti interposto dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua e dall’avv. Nicola Marino, in qualità di Presidente p.t. dell’Organismo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Dato preliminarmente atto che il presente ricorso è stato riunito, mediante ordinanza collegiale della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, con il ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;

Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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