DIRITTO D'AUTORE


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16 febbraio 2026

6/26. Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

 

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (I).


(I) Si veda l’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

17.9.2025

sentenza


Omissis


In punto di rito, la domanda attorea è procedibile, per essere stato esperito, sia pure senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione, come comprovato dalla produzione della istanza apposita proposta in tal senso dalla --- e dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 13/1/2023.

Nel merito, la domanda di risoluzione e quella di pagamento sono fondate.

Invero il contratto di locazione per cui è causa conteneva la previsione dell'ammontare del canone, e sul punto va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533, seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore;

Solo nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (v. Cass. civ. sez. VI, 30/1/2020, n. 2276 ).

Nel caso di specie, per l'appunto, il convenuto ha contestato la circostanza dell'inadempimento allegato dall'attrice producendo una prova scritta non idonea, atteso che da un lato ha allegato le ricevute di pagamento relative ad una parte molto ridotta delle mensilità del canone ed un resoconto più completo, che riguarda la maggior parte della morosità, ma che è privo di sottoscrizione della intimante e dunque non costituisce una quietanza, e dall'altro che al punto 5 del contratto di locazione era previsto che il pagamento avvenisse tramite bonifici bancari, e non in contanti. Inoltre per le locazioni abitative l'art. 5 L. n. 392/1978 prevede che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni canone (mensile o trimestrale o altro, in base ai patti), decorsi 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., e predetermina in tal modo in via legale la non scarsa importanza dell'inadempimento, precludendo al Giudice di indagare sotto altri profili e con altri parametri la gravità dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione alle scadenze, ferma restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, la necessità del concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore (cfr. Tribunale Torino sez. VIII, 5/2/2019, n. 474).

Di qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza emissione della pronuncia accessoria di rilascio ex art. 1590 c.c., atteso che, per quanto dichiarato dal difensore di parte attrice all'udienza del 17/9/2025, la restituzione degli immobili è già stata eseguita in virtù dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Parimenti va accolta la domanda di pagamento, sia pure nei limiti della somma dovuta a titolo di canoni e cristallizzata nella memoria integrativa nella misura di euro 14.400.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal 3/11/2023, giorno del deposito della memoria integrativa, che ha precisato in via definitiva il credito per canoni spettante a parte attrice, sino al saldo effettivo (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984). Invero tale ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.

Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.

Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi (moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.

L'incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11/2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.

Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 14.400 in concreto attribuita alla parte vincitrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione (cd. criterio del decisum), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Anche le spese della procedura di mediazione esperita in corso di causa di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta (fase di attivazione), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.

La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione (nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89). omissis

Infine va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto il 13/1/2023 dall'organismo di conciliazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis (ora dall'art. 12 bis comma 2) D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Sempre in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (al doppio del contributo unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28). La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (v. sul punto Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, fra l'altro, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata persino a carico della parte vincitrice (v. Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789). Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria.


PQM


Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea di risoluzione e per l'effetto dichiara lo scioglimento del contratto di locazione per inadempimento del conduttore; b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna --- oltre interessi come precisati in motivazione; visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna --- spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.200 , di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi; visto l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna --- al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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