DIRITTO D'AUTORE


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19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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