=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025
In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).
(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Firenze
17.11.2025
sentenza
Omissis
Il
finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno
strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere
la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o
prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento
utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna
disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia
più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha
dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata
alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M.
485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato
ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa
premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello
di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per
ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è
ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della
domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura
di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va
rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è
necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al
mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente
nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento
di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass.
8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale
pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame,
dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione
di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in
ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito
negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di
mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben
dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per
delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4
ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali
modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella
legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente
di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni
singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente
di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della
lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come
modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti
partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza
di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la
composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone
fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri
necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il
mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza
e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della
norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura
della
mediazione deve essere personale ma può essere
eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita
procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del
legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in
mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero
quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un
accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte
di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie,
la banca ha contestato la validità della procura cumulativa
rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere
l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento
effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata
partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di
fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di
interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona
riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n.
128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel
caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in
considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto
tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve
obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza
dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in
varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in
videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto
dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori
questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.
Sussistono
gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione
delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale
non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale
consolidato.
PQM
Il
Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore
eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la
domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.