L'interruzione
della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione
dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle
altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la stessa parte istante. Tale disposizione, poi, non incorre in sospetto vizio di
incostituzionalità nella parte in cui impedisce la decadenza della domanda
giudiziale solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non
quindi dal solo deposito dell'istanza di mediazione; ciò in ragione della funzione acceleratoria del termine in
discussione che – imponendo la comunicazione della istanza di mediazione
unitamente alla fissazione della data del primo incontro dinanzi al mediatore –
risponde all'esigenza di garantire certezza
dei tempi di definizione della procedura di mediazione ed evitare nel
contempo che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le
parti ridondi in danno della durata
complessiva del processo e, dunque, un allungamento dei tempi di
definizione del giudizio (nel caso in esame l'attore aveva ricevuto il verbale
dell'assemblea in data 2.112017 ed aveva comunicato l'avvio della procedura di
mediazione con raccomandata del 7.12.2017 ricevuto dal Condominio il successivo
13.12.2017; ne deriva che l'impugnazione della delibera assembleare è stata
proposta al di là del termine di 30 giorni stabilito in materia dall'art. 1137
cc., con la conseguenza che la domanda va dichiarata inammissibile) (I).
(I) Si veda
l’art. 4, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 10/2020
Tribunale di Roma
Sentenza n. 20267
22 ottobre 2020
Omissis
La causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo avendo il difensore
inviato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 20
giugno 2018, come da ricezione telematica da parte della Cancelleria del
Tribunale.
È a questo punto da rilevare che l'interruzione della decadenza e della
prescrizione previste dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in
materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera
presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è
comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, la stessa parte istante.
Nel caso in esame è pacifica la circostanza, evidenziata anche in
citazione, che l'attore aveva ricevuto il verbale dell'assemblea in data 2
novembre 2017 ed aveva comunicato l'avvio della procedura di mediazione con
raccomandata del 7 dicembre 2017 ricevuto dal Condominio il successivo 13
dicembre 2017. Ne deriva che l'impugnazione della delibera assembleare è stata
proposta al di là del termine di 30 giorni stabilito in materia dall'art. 1137 c.c.
Tale disposizione poi non incorre in sospetto vizio di
incostituzionalità nella parte in cui impedisce la decadenza della domanda
giudiziale solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non
quindi dal solo deposito dell'istanza di mediazione; e ciò proprio in ragione
della funzione acceleratoria del termine in discussione che - imponendo la
comunicazione della istanza di mediazione unitamente alla fissazione della data
del primo incontro dinanzi al mediatore - risponde all'esigenza di garantire
certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione ed evitare nel
contempo che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le
parti ridondi in danno della durata complessiva del processo e, dunque, un
allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile perché proposta oltre
il termine di decadenza previsto dalla legge e non risultando essere stato
prospettato alcun vizio suscettibile di valutazione sotto il profilo della
nullità.
È del resto da considerare che il condominio, nel valutare il terzo
punto all'ordine del giorno, aveva approvato il preventivo dei lavori
presentato dalla società --- S.R.L. sulla base della ripartizione prevista
dall'articolo 1126 del codice civile. È pertanto da ricordare che, in tema di
condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere
assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della
discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà
dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad
avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può
abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione
risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso
lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare
l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma
solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del
legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla
deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta
operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese
relative alle cose e ai servizi comuni.
È altresì escluso che possa ravvisarsi un vizio di nullità con riguardo
alle determinazioni assunte a seguito dell'esame del IV punto all'ordine del
giorno concernente le iniziative finalizzate al recupero di ammanchi di cassa,
che sarebbero stati determinati da condotte dell'ex amministratore ---, non
avendo la parte che ne aveva interesse dimostrato che l'assemblea - nel
decidere “di chiudere la questione con la precedente amministratrice”
autorizzando l'amministratore “a conguagliare l'importo di circa euro 7.000,00
con il fondo cassa affitti” - abbia in sostanza approvato una transazione,
nulla essendo dato sapere con specifico riguardo a tali ammanchi e sul loro
ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede, dichiara
inammissibili le domande proposte da --- e lo condanna al pagamento delle spese
di giudizio in favore del Condominio --- che si liquidano in complessivi ---,
oltre accessori come per legge.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.